SENTENZA N. 434 DEL 09/03/2011 – TAR
TOSCANA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 codice processo
amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 343
del 2011,
proposto da:
Ousmane Sankhe, rappresentato e difeso
dall'avv. Leonora Rossi, con domicilio eletto presso Anna Lisi in Firenze, via
delle Carra 22;
contro
U.T.G. - Prefettura di Pisa, Ministero dell'Interno,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Firenze,
domiciliataria per legge;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. n.
P-PI/L/N/2009/101212 emesso dalla [b]Prefettura di Pisa – Sportello Unico
Immigrazione in data 13/12/2010 e notificato in data 23/12/2010 con il quale si
dichiara irricevibile la dichiarazione di emersione ai sensi della legge
n.102/2009 avanzata dal sig. SSSSS/OOOOOin favore del sig. Sankhe Mor.[/b]
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
U.T.G. - Prefettura di Pisa e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
3 marzo 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 codice processo amministrativo;
Considerato che viene impugnato lĠatto in
epigrafe con il quale si dichiara irricevibile la dichiarazione di emersione
dal lavoro irregolare avanzata dal ricorrente ai sensi della legge n. 102/2009;
ritenuto che il procedimento di cui il
provvedimento impugnato costituisce lĠesito sia viziato per avere
lĠAmministrazione intimata omesso di comunicare allĠinteressato le ragioni
ostative allĠaccoglimento della sua istanza, ex articolo 10 bis, l. n.
241/1990,
in assenza della natura vincolata dellĠatto in parola;
rilevato, altres, che lĠistituto della
famiglia anagrafica di cui allĠarticolo 4 d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, ha rilievo ai soli
effetti anagrafici, evidenziando esclusivamente la situazione di coabitazione
dei componenti, e restando ininfluente ad altri fini, salvo che la legge
disponga altrimenti
(Consiglio Stato , sez. V, 13 luglio 1994 , n.
770);
ritenuto che in relazione alle disposizioni
in materia di emersione del lavoro irregolare di cui allĠarticolo 1
ter, comma 6, del d.l. n. 78/2009 debba essere considerata solo la nozione di
famiglia nucleare che, nella fattispecie, non coincide con quella asserita dalla
Prefettura di Pisa, come tra lĠatro dimostrato dalla documentazione versata in
atti dal ricorrente;
ritenuto quindi che per le ragioni esposte il
ricorso debba essere accolto con conseguente annullamento dellĠatto impugnato e
che le spese del giudizio possano compensarsi tra le parti in ragione della
particolarit della controversia e della novit delle questioni prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e per lĠeffetto annulla lĠatto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Firenze nella camera di
consiglio del giorno 3 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 09/03/2011