SENTENZA N. 434 DEL 09/03/2011 – TAR TOSCANA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2011,

proposto da:

Ousmane Sankhe, rappresentato e difeso dall'avv. Leonora Rossi, con domicilio eletto presso Anna Lisi in Firenze, via delle Carra 22;

 

contro

U.T.G. - Prefettura di Pisa, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge;

 

per l'annullamento

del provvedimento Prot. n. P-PI/L/N/2009/101212 emesso dalla [b]Prefettura di Pisa – Sportello Unico Immigrazione in data 13/12/2010 e notificato in data 23/12/2010 con il quale si dichiara irricevibile la dichiarazione di emersione ai sensi della legge n.102/2009 avanzata dal sig. SSSSS/OOOOOin favore del sig. Sankhe Mor.[/b]

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Pisa e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

 

Considerato che viene impugnato lĠatto in epigrafe con il quale si dichiara irricevibile la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare avanzata dal ricorrente ai sensi della legge n. 102/2009;

 

ritenuto che il procedimento di cui il provvedimento impugnato costituisce lĠesito sia viziato per avere lĠAmministrazione intimata omesso di comunicare allĠinteressato le ragioni ostative allĠaccoglimento della sua istanza, ex articolo 10 bis, l. n. 241/1990, in assenza della natura vincolata dellĠatto in parola;

 

rilevato, altres“, che lĠistituto della famiglia anagrafica di cui allĠarticolo 4 d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, ha rilievo ai soli effetti anagrafici, evidenziando esclusivamente la situazione di coabitazione dei componenti, e restando ininfluente ad altri fini, salvo che la legge disponga altrimenti

(Consiglio Stato , sez. V, 13 luglio 1994 , n. 770);

 

ritenuto che in relazione alle disposizioni in materia di emersione del lavoro irregolare di cui allĠarticolo 1 ter, comma 6, del d.l. n. 78/2009 debba essere considerata solo la nozione di famiglia nucleare che, nella fattispecie, non coincide con quella asserita dalla Prefettura di Pisa, come tra lĠatro dimostrato dalla documentazione versata in atti dal ricorrente;

 

ritenuto quindi che per le ragioni esposte il ricorso debba essere accolto con conseguente annullamento dellĠatto impugnato e che le spese del giudizio possano compensarsi tra le parti in ragione della particolaritˆ della controversia e della novitˆ delle questioni prospettate.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per lĠeffetto annulla lĠatto impugnato.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 09/03/2011