Mercoledì, 2 Marzo 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 328 del 28 febbraio 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Rigetto domanda di emersione dal lavoro irregolare - Segnalazioni inammissibilità nello spazio Schengen scadute

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Baldo Zeno e M. Mazzoleni, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25, comma 1, cod. proc. amm..

contro


l’Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento


del provvedimento prot. n. 103822/EM del 16 dicembre 2010 di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

- che lo Sportello unico per l’immigrazione di Padova ha respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare di cui al decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n, 102, presentata dal Sig. Giovanni Michieli in favore del ricorrente, cittadino moldavo, per l’esistenza a carico dello straniero di due segnalazioni di inammissibilità nello spazio Schengen, disposte la prima dalla Germania, e la seconda dalla Repubblica Ceca, aventi scadenza la prima il 25 marzo 2010, e la seconda il 20 marzo 2010;

- che tale provvedimento è impugnato con il ricorso in epigrafe per le censure di violazione dell’art. 1 ter comma 13 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n, 102, difetto di motivazione e carenza di presupposti;

- che l’Amministrazione non si è costituita in giudizio;

- che il ricorso è fondato e deve essere accolto;

- che infatti a seguito della comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 18 maggio 2010, il ricorrente ha fatto presente che le segnalazioni erano già scadute;

- che il provvedimento impugnato, del 16 dicembre 2010, è stato pertanto adottato quando la causa ostativa era ormai venuta meno, e l’Amministrazione era stata resa edotta di tale circostanza;

- che la tesi dell’Amministrazione secondo cui sono irrilevanti i mutamenti successivi alla presentazione della domanda configge con la ratio sottesa all’istituto di cui all’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che configura un rapporto di leale collaborazione tra Amministrazione e cittadino, che deve essere messo nelle condizioni di rimuovere elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata;

- che tale tesi configge altresì con il principio giurisprudenziale che, proprio con riferimento alla materia dell’immigrazione, ha osservato che deve tenersi conto degli elementi sopravvenuti, perché ciò che rileva è la pretesa sostanziale oggetto del rapporto amministrativo (cfr. la decisione del Consiglio di Stato 7 giugno 2006, n. 3412; Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2417; Corte Costituzionale ordinanza 27 aprile 2007, n. 143; di tale principio può considerarsi espressione lo stesso art. 5, comma 5, del Dlgs. n. 286 del 1998);

- che pertanto il ricorso è fondato e deve essere accolto;

- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Lunedì, 28 Febbraio 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »