Circolare del 22
settembre 2011 del Ministero della Giustizia.
Con riferimento ai rapporti
tra il regolamento (CE) n. 1393/2007 e le norme di diritto internazionale
privato italiano in materia di notificazione di atti giudiziari allĠestero, si
segnala quanto segue.
Il regolamento (CE) n.
1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 ha
introdotto in ambito comunitario disposizioni uniformi in materia di
notificazioni e comunicazioni negli Stati membri degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale.
LĠambito di applicazione
del regolamento determinato dallĠarticolo 1, par. 1, secondo cui ÒIl presente
regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto
giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per
essere notificato o comunicato al suo destinatarioÓ.
LĠarticolo 4 del
regolamento stabilisce che Ògli atti giudiziari sono trasmessi direttamente tra
gli organi designati dallĠarticolo 2Ó, cio dallĠorgano competente per la
trasmissione degli atti che devono essere notificati o comunicati in un altro
Stato membro (c.d. organo mittente) e lĠorgano competente per la ricezione
degli atti provenienti da un altro Stato membro (c.d. organo ricevente).
Scopo di tale disposizione
– che realizza unĠarmonizzazione delle regole in materia di notificazioni
transnazionali nello spazio giudiziario europeo - quello di eliminare le
formalit previste dalla legislazione dei singoli Stati membri in materia di
notificazione degli atti giudiziari allĠestero (coerentemente con quanto
stabilito nel considerando 6, secondo cui ÒlĠefficacia e la rapidit dei
procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli
atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra
gli organi locali designati dagli Stati membriÓ).
Ci premesso, si deve
pertanto ritenere che lĠarticolo 7, par. 1 del regolamento – nella parte
in cui stabilisce che ÒLĠorgano ricevente procede o fa procedere alla
notificazione o alla comunicazione dellĠatto secondo la legge dello Stato
membro richiestoÓ – non rinvia alle norme nazionali di diritto
internazionale privato che regolano in ciascuno Stato membro la notificazione
degli atti giudiziari allĠestero, ma si limita a richiamare le disposizioni processuali
sulla notificazione degli atti giudiziari allĠinterno dello Stato membro in cui
la notificazione deve essere eseguita (ad es. le disposizioni sui mezzi
utilizzabili per la notificazione dellĠatto, quelle sul tempo delle
notificazioni, ecc.).
Scopo del regolamento
cio quello di eliminare le formalit che, in base alla legislazione di
ciascuno Stato membro, devono essere eseguite in occasione della notificazione
di un atto giudiziario allĠestero o proveniente dallĠestero.
Resta fermo il fatto che,
dopo che lĠatto stato trasmesso allo Stato membro in cui esso deve essere
notificato, la notifica al destinatario dellĠatto regolata dalle disposizioni
che regolano la notificazione degli atti giudiziari allĠinterno di quello
Stato.
Una diversa interpretazione
dellĠarticolo 7, par. 1 cit. si tradurrebbe in una interpretatio abrogans del
regolamento, dal momento che la notificazione degli atti giudiziari nello
spazio giudiziario europeo continuerebbe ad essere regolata (mediante il
meccanismo di rinvio contenuto nella norma) dalle disposizioni di diritto
internazionale privato di ciascuno Stato membro.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, si deve pertanto ritenere che lĠarticolo 71 della
legge 31 maggio 1995, n. 218 (nella parte in cui disciplina la notificazione di
atti giudiziari provenienti dallĠestero, prevedendo che essa debba essere
preventivamente autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella
cui giurisdizione la notificazione deve essere eseguita) non si applica quando lĠatto
da notificare proviene da uno Stato membro dellĠUnione europea ai sensi del
regolamento 1393/2007.
é utile ricordare, al
riguardo, che il regolamento (CE) n. 1393/2007 si applica anche alla Danimarca
ai sensi dellĠarticolo 3, par. 2 dellĠAccordo tra la Comunit europea e il
Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale concluso con
decisione 2006/326/CE del Consiglio.
Roma, 22 settembre 2011
Il Direttore Generale
Maria Teresa Saragnano