Circolare del 22 settembre 2011 del Ministero della Giustizia.

 

Con riferimento ai rapporti tra il regolamento (CE) n. 1393/2007 e le norme di diritto internazionale privato italiano in materia di notificazione di atti giudiziari allĠestero, si segnala quanto segue.

 

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 ha introdotto in ambito comunitario disposizioni uniformi in materia di notificazioni e comunicazioni negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

LĠambito di applicazione del regolamento  determinato dallĠarticolo 1, par. 1, secondo cui ÒIl presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatarioÓ.

LĠarticolo 4 del regolamento stabilisce che Ògli atti giudiziari sono trasmessi direttamente tra gli organi designati dallĠarticolo 2Ó, cio dallĠorgano competente per la trasmissione degli atti che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (c.d. organo mittente) e lĠorgano competente per la ricezione degli atti provenienti da un altro Stato membro (c.d. organo ricevente).

Scopo di tale disposizione – che realizza unĠarmonizzazione delle regole in materia di notificazioni transnazionali nello spazio giudiziario europeo -  quello di eliminare le formalitˆ previste dalla legislazione dei singoli Stati membri in materia di notificazione degli atti giudiziari allĠestero (coerentemente con quanto stabilito nel considerando 6, secondo cui ÒlĠefficacia e la rapiditˆ dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membriÓ).

 

Ci˜ premesso, si deve pertanto ritenere che lĠarticolo 7, par. 1 del regolamento – nella parte in cui stabilisce che ÒLĠorgano ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dellĠatto secondo la legge dello Stato membro richiestoÓ – non rinvia alle norme nazionali di diritto internazionale privato che regolano in ciascuno Stato membro la notificazione degli atti giudiziari allĠestero, ma si limita a richiamare le disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari allĠinterno dello Stato membro in cui la notificazione deve essere eseguita (ad es. le disposizioni sui mezzi utilizzabili per la notificazione dellĠatto, quelle sul tempo delle notificazioni, ecc.).

Scopo del regolamento  cio quello di eliminare le formalitˆ che, in base alla legislazione di ciascuno Stato membro, devono essere eseguite in occasione della notificazione di un atto giudiziario allĠestero o proveniente dallĠestero.

 

Resta fermo il fatto che, dopo che lĠatto  stato trasmesso allo Stato membro in cui esso deve essere notificato, la notifica al destinatario dellĠatto  regolata dalle disposizioni che regolano la notificazione degli atti giudiziari allĠinterno di quello Stato.

Una diversa interpretazione dellĠarticolo 7, par. 1 cit. si tradurrebbe in una interpretatio abrogans del regolamento, dal momento che la notificazione degli atti giudiziari nello spazio giudiziario europeo continuerebbe ad essere regolata (mediante il meccanismo di rinvio contenuto nella norma) dalle disposizioni di diritto internazionale privato di ciascuno Stato membro.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve pertanto ritenere che lĠarticolo 71 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (nella parte in cui disciplina la notificazione di atti giudiziari provenienti dallĠestero, prevedendo che essa debba essere preventivamente autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione deve essere eseguita) non si applica quando lĠatto da notificare proviene da uno Stato membro dellĠUnione europea ai sensi del regolamento 1393/2007.

 

é utile ricordare, al riguardo, che il regolamento (CE) n. 1393/2007 si applica anche alla Danimarca ai sensi dellĠarticolo 3, par. 2 dellĠAccordo tra la Comunitˆ europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale concluso con decisione 2006/326/CE del Consiglio.

 

Roma, 22 settembre 2011

Il Direttore Generale

 

Maria Teresa Saragnano