DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 179
Regolamento concernente la disciplina  dell'accordo  di  integrazione
tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo  4-bis,  comma  2,
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (11G0221) 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  ed  in  particolare
l'articolo 4-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 25,  della  legge
15 luglio 2009, n. 94, che prevede l'emanazione di un regolamento per
la fissazione dei criteri e  delle  modalita'  di  sottoscrizione  da
parte dello straniero di un accordo di integrazione,  articolato  per
crediti,  con  l'impegno  a  sottoscrivere  specifici  obiettivi   di
integrazione da conseguire nel periodo di validita' del  permesso  di
soggiorno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 18 novembre 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la   coesione
territoriale; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita'  per
la  sottoscrizione  da  parte   dello   straniero   dell'accordo   di
integrazione di cui all'articolo 4-bis  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico»,  nonche'  i
casi straordinari di  giustificata  esenzione  dalla  sottoscrizione;
disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per  crediti  e  i
casi di sospensione dell'accordo, le  modalita'  e  gli  esiti  delle
verifiche a  cui  esso  e'  soggetto  e  l'istituzione  dell'anagrafe
nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. 
  2. Il regolamento si applica allo straniero di  eta'  superiore  ai
sedici anni che  fa  ingresso  per  la  prima  volta  nel  territorio
nazionale dopo la  sua  entrata  in  vigore  e  presenta  istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno,  ai  sensi  dell'articolo  5  del
testo unico, di durata non inferiore a un anno. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214: 
              «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e)». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4-bis  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  18  agosto  1998,  n.  191,  introdotto
          dall'art. 1, comma 25, della legge 15 luglio  2009,  n.  94
          (Disposizioni   in   materia   di   sicurezza   pubblica.),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170: 
              «Art. 4-bis. (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di
          cui al presente testo unico, si  intende  con  integrazione
          quel processo finalizzato a promuovere  la  convivenza  dei
          cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto  dei
          valori  sanciti  dalla  Costituzione   italiana,   con   il
          reciproco  impegno  a  partecipare  alla  vita   economica,
          sociale e culturale della societa'. 
              2. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente articolo, con regolamento, adottato  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri
          e del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  per  la
          sottoscrizione, da parte dello  straniero,  contestualmente
          alla presentazione della domanda di rilascio  del  permesso
          di soggiorno  ai  sensi  dell'art.  5,  di  un  Accordo  di
          integrazione,  articolato  per  crediti,  con  l'impegno  a
          sottoscrivere  specifici  obiettivi  di  integrazione,   da
          conseguire  nel  periodo  di  validita'  del  permesso   di
          soggiorno.  La   stipula   dell'Accordo   di   integrazione
          rappresenta  condizione  necessaria  per  il  rilascio  del
          permesso di soggiorno. La  perdita  integrale  dei  crediti
          determina  la  revoca   del   permesso   di   soggiorno   e
          l'espulsione dello straniero dal  territorio  dello  Stato,
          eseguita dal questore secondo le modalita' di cui  all'art.
          13, comma 4,  ad  eccezione  dello  straniero  titolare  di
          permesso di soggiorno per asilo, per  richiesta  di  asilo,
          per  protezione  sussidiaria,  per  motivi  umanitari,  per
          motivi  familiari,  di  permesso  di   soggiorno   CE   per
          soggiornanti di lungo periodo, di carta  di  soggiorno  per
          familiare  straniero  di  cittadino  dell'Unione   europea,
          nonche' dello  straniero  titolare  di  altro  permesso  di
          soggiorno che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento
          familiare. 
              3. All'attuazione del presente articolo si provvede con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999, n. 394 (Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del  decreto  legislativo  25
          luglio  1998,  n.  286),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 4-bis del decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo n. 286 del 1998: 
              «Art.  5.  (Permesso  di  soggiorno).  -   1.   Possono
          soggiornare  nel  territorio  dello  Stato  gli   stranieri
          entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti
          di  carta  di  soggiorno  o  di   permesso   di   soggiorno
          rilasciati, e in corso di validita', a norma  del  presente
          testo  unico  o  che  siano  in  possesso  di  permesso  di
          soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
          autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
          limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di  cui  all'art.  14-bis,  comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi
          umanitari. 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere : 
              a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
              b) [superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove
          mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale
          estensione]; 
              c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di
          un  corso  per  studio   o   per   formazione   debitamente
          certificata;   il   permesso   e'   tuttavia    rinnovabile
          annualmente nel caso di corsi pluriennali; 
              d) [superiore a due  anni,  per  lavoro  autonomo,  per
          lavoro   subordinato   a   tempo   indeterminato   e    per
          ricongiungimenti familiari]; 
              e)   superiore   alle    necessita'    specificatamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
          soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-bis. La  durata  del
          relativo  permesso  di  soggiorno  per  lavoro  e'   quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
              a) in relazione ad  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
              b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo determinato, la durata di un anno; 
              c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo indeterminato, la durata di due anni. 
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
          Italia almeno due  anni  di  seguito  per  prestare  lavoro
          stagionale puo' essere rilasciato,  qualora  si  tratti  di
          impieghi  ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a   tale
          titolo, fino a tre  annualita',  per  la  durata  temporale
          annuale di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due  anni
          precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto  di
          ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso  e'  revocato
          immediatamente nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi  le
          disposizioni del presente testo unico. 
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
          di soggiorno non  puo'  avere  validita'  superiore  ad  un
          periodo di due anni. 
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3  dell'art.  4,  ovvero  il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via  telematica
          al Ministero dell'interno e all'INPS nonche' all'INAIL  per
          l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9  dell'art.
          22   entro   trenta   giorni    dal    ricevimento    della
          documentazione. Uguale comunicazione e' data  al  Ministero
          dell'interno per i visti di ingresso  per  ricongiungimento
          familiare di  cui  all'art.  29  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento della documentazione . 
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
          sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non
          puo' essere superiore a due anni . 
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale . 
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano  sopraggiunti
          nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che  non  si
          tratti   di    irregolarita'    amministrative    sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si  tiene  anche  conto
          della natura e della  effettivita'  dei  vincoli  familiari
          dell'interessato e dell'esistenza  di  legami  familiari  e
          sociali  con  il  suo  Paese  d'origine,  nonche',  per  lo
          straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,  anche
          della durata del  suo  soggiorno  nel  medesimo  territorio
          nazionale. 
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'art. 12, commi 1 e 3. 
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando si accerti la violazione del divieto di cui all'art.
          29, comma 1-ter . 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano  seri  motivi,  in   particolare   di   carattere
          umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali   o
          internazionali  dello  Stato  italiano.  Il   permesso   di
          soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato  dal  questore
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione. 
              7. Gli stranieri muniti del  permesso  di  soggiorno  o
          titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno  Stato
          appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
          Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al
          questore con le modalita' e nei termini di cui al comma  2.
          Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della
          dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
          a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga  resa  entro
          60 giorni dall'ingresso nel  territorio  dello  Stato  puo'
          essere disposta l'espulsione amministrativa. 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
          tecnologia avanzata con caratteristiche  anticontraffazione
          conformi ai modelli da approvare con decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
          e le tecnologie, in  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.
          1030/2002 del Consiglio, del 13  giugno  2002,  riguardante
          l'adozione  di  un  modello  uniforme  per  i  permessi  di
          soggiorno  rilasciati  a  cittadini  di  Paesi  terzi.   Il
          permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
          conformita' ai  predetti  modelli  recano  inoltre  i  dati
          personali previsti, per la carta di identita' e  gli  altri
          documenti elettronici, dall'art. 36 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
          ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un
          contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero
          contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il
          rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un
          permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di
          una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali
          documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la
          reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un
          atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di
          falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico  ufficiale
          . 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro venti giorni dalla data in  cui  e'  stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico». 

        
      
                               Art. 2 
 
 
           Sottoscrizione, contenuto e durata dell'accordo 
                           di integrazione 
 
  1. Lo straniero di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  che  presenta
istanza  di  permesso  di  soggiorno   allo   sportello   unico   per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,
di seguito denominato: «sportello unico», o alla questura competente,
contestualmente alla presentazione della  medesima  istanza,  stipula
con lo Stato  un  accordo  di  integrazione,  di  seguito  denominato
«accordo», articolato per crediti. L'accordo e' redatto,  secondo  il
modello di cui all'allegato A, che costituisce parte  integrante  del
presente regolamento, in duplice originale, di cui uno e'  consegnato
allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se  cio'  non
e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese,
russa o filippina, secondo la preferenza  indicata  dall'interessato.
Per lo Stato, l'accordo  e'  stipulato  dal  prefetto  o  da  un  suo
delegato. 
  2. L'accordo, qualora abbia come parte un minore di  eta'  compresa
tra i sedici e i diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori  o
dai  soggetti  esercenti   la   potesta'   genitoriale   regolarmente
soggiornanti nel territorio nazionale. 
  3. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati  allo
straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1  di  conoscenza
della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza
della cultura civica e della vita civile in  Italia,  secondo  quanto
previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato B. 
  4. Con l'accordo, lo straniero si impegna a: 
    a) acquisire un  livello  adeguato  di  conoscenza  della  lingua
italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di  cui  al  quadro
comune europeo di riferimento per le  lingue  emanato  dal  Consiglio
d'Europa; 
    b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali
della  Costituzione  della   Repubblica   e   dell'organizzazione   e
funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia; 
  c) acquisire  una  sufficiente  conoscenza  della  vita  civile  in
Italia, con particolare riferimento ai settori della  sanita',  della
scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; 
  d) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte  dei
figli minori. 
  5. Lo straniero dichiara,  altresi',  di  aderire  alla  Carta  dei
valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al  decreto  del
Ministro dell'interno  in  data  23  aprile  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  137  del  15  giugno  2007,  e  si  impegna  a
rispettarne i principi. 
  6. Con l'accordo, lo Stato si impegna a sostenere  il  processo  di
integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di  ogni  idonea
iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in
collaborazione con i centri per l'istruzione  degli  adulti,  di  cui
all'articolo 1, comma 632, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  30  marzo
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto  2001,
e delle  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori,
nell'ambito delle rispettive competenze e nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione  vigente.  Nell'immediato,  lo
Stato assicura allo straniero la partecipazione ad  una  sessione  di
formazione civica e di informazione sulla vita in Italia  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 3. 
  7. L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno. 
  8. Non si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini  del  rilascio
del  permesso  di  soggiorno  e,  se  stipulato,  questo  si  intende
adempiuto, qualora  lo  straniero  sia  affetto  da  patologie  o  da
disabilita'  tali  da  limitare  gravemente  l'autosufficienza  o  da
determinare  gravi  difficolta'  di   apprendimento   linguistico   e
culturale, attestati mediante una certificazione  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica o da  un  medico  convenzionato  con  il
Servizio sanitario nazionale. 
  9. Non si procede alla sottoscrizione dell'accordo per: 
  a) i minori non accompagnati  affidati  ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero
sottoposti  a  tutela,  per  i  quali  l'accordo  e'  sostituito  dal
completamento del progetto di integrazione sociale e  civile  di  cui
all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico; 
  b) le vittime della tratta di  persone,  di  violenza  o  di  grave
sfruttamento, per le quali l'accordo e' sostituito dal  completamento
del  programma  di  assistenza  ed  integrazione   sociale   di   cui
all'articolo 18 del testo unico. 
  10. L'accordo decade di diritto qualora  il  questore  disponga  il
rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del  permesso
di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti  di
legge. Gli estremi del  provvedimento  di  reiezione  o  revoca  sono
inseriti, a cura  della  questura,  nell'anagrafe  nazionale  di  cui
all'articolo 9. 
  11. Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi
di vicende estintive dell'accordo, la gestione di quest'ultimo  nelle
fasi successive alla stipula e' affidata allo sportello unico. A tale
fine, gli accordi stipulati presso la  questura  sono  trasmessi  con
modalita' informatiche allo sportello medesimo. 

        
                    Note all'art. 2: 
              - Il decreto ministeriale 23  aprile  2007  (Carta  dei
          valori  della   cittadinanza   e   dell'integrazione),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2007, n. 137. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  632,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299: 
              «632. Ferme restando  le  competenze  delle  regioni  e
          degli enti locali in materia, in relazione  agli  obiettivi
          fissati dall'Unione europea, allo scopo di  far  conseguire
          piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
          anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza
          della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
          l'educazione degli adulti e  i  corsi  serali,  funzionanti
          presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado,
          sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti
          territoriali  e  ridenominati   "Centri   provinciali   per
          l'istruzione  degli  adulti''.  Ad   essi   e'   attribuita
          autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il
          riconoscimento di un proprio organico  distinto  da  quello
          degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in  sede
          di contrattazione  collettiva  nazionale,  nei  limiti  del
          numero delle autonomie scolastiche  istituite  in  ciascuna
          regione  e  delle  attuali  disponibilita'  complessive  di
          organico. Alla riorganizzazione di cui al  presente  comma,
          si  provvede  con  decreto  del  Ministro  della   pubblica
          istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai  sensi
          del medesimo decreto legislativo». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          30 marzo  2001  (Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  sui
          sistemi di affidamento dei servizi alla  persona  ai  sensi
          dell'art. 5 della  legge  8  novembre  2000,  n.  328),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2001, n. 188. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4  maggio
          1983,  n.  184  (Diritto  del  minore  ad  una   famiglia),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133: 
              «Titolo I-bis - (Dell'affidamento del minore) - Art. 2.
          -  1.  Il  minore  temporaneamente  privo  di  un  ambiente
          familiare idoneo, nonostante gli interventi di  sostegno  e
          aiuto disposti ai sensi dell'art. 1,  e'  affidato  ad  una
          famiglia,  preferibilmente  con  figli  minori,  o  ad  una
          persona singola, in grado di assicurargli il  mantenimento,
          l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di  cui
          egli ha-bisogno. 
              2. Ove non sia possibile l'affidamento nei  termini  di
          cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del  minore  in
          una comunita' di tipo  familiare  o,  in  mancanza,  in  un
          istituto di assistenza pubblico o privato, che  abbia  sede
          preferibilmente nel luogo  piu'  vicino  a  quello  in  cui
          stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
          i minori di eta' inferiore a sei  anni  l'inserimento  puo'
          avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare. 
              3. In caso di necessita' e urgenza  l'affidamento  puo'
          essere disposto anche senza porre in essere gli  interventi
          di cui all'art. 1, commi 2 e 3. 
              4. Il ricovero in istituto deve essere  superato  entro
          il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,
          ove  cio'  non  sia  possibile,  mediante  inserimento   in
          comunita'   di    tipo    familiare    caratterizzate    da
          organizzazione e  da  rapporti  interpersonali  analoghi  a
          quelli di una famiglia. 
              5. Le regioni, nell'ambito delle proprie  competenze  e
          sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, definiscono  gli  standard
          minimi dei servizi  e  dell'assistenza  che  devono  essere
          forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli  istituti
          e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  18  e  32  del
          decreto citato legislativo n. 286 del 1998: 
              «Art. 18. (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
          - 1.  Quando,  nel  corso  di  operazioni  di  polizia,  di
          indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
          all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli
          previsti dall'art. 380  del  codice  di  procedura  penale,
          ovvero nel corso di interventi  assistenziali  dei  servizi
          sociali degli enti locali, siano  accertate  situazioni  di
          violenza o di  grave  sfruttamento  nei  confronti  di  uno
          straniero,  ed  emergano  concreti  pericoli  per  la   sua
          incolumita', per effetto  dei  tentativi  di  sottrarsi  ai
          condizionamenti  di  un'associazione  dedita  ad  uno   dei
          predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle
          indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche  su
          proposta del Procuratore della Repubblica, o con il  parere
          favorevole della stessa autorita',  rilascia  uno  speciale
          permesso di soggiorno  per  consentire  allo  straniero  di
          sottrarsi   alla    violenza    ed    ai    condizionamenti
          dell'organizzazione  criminale  e  di  partecipare  ad   un
          programma di assistenza ed integrazione sociale. 
              2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono
          comunicati al questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la
          sussistenza delle condizioni ivi indicate, con  particolare
          riferimento alla gravita' ed  attualita'  del  pericolo  ed
          alla rilevanza del contributo offerto dallo  straniero  per
          l'efficace contrasto dell'organizzazione  criminale  ovvero
          per  la  individuazione  o  cattura  dei  responsabili  dei
          delitti  indicati  nello  stesso  comma.  Le  modalita'  di
          partecipazione al programma di assistenza  ed  integrazione
          sociale sono comunicate al Sindaco. 
              3. Con il regolamento di attuazione sono  stabilite  le
          disposizioni    occorrenti    per    l'affidamento    della
          realizzazione del programma a soggetti  diversi  da  quelli
          istituzionalmente preposti  ai  servizi  sociali  dell'ente
          locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
          stesso regolamento sono individuati i  requisiti  idonei  a
          garantire  la  competenza  e  la  capacita'   di   favorire
          l'assistenza   e   l'integrazione   sociale,   nonche'   la
          disponibilita'  di  adeguate  strutture  organizzative  dei
          soggetti predetti. 
              4. Il permesso di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del
          presente articolo ha la durata di sei mesi  e  puo'  essere
          rinnovato per un anno, o per il maggior periodo  occorrente
          per motivi di  giustizia.  Esso  e'  revocato  in  caso  di
          interruzione del programma o di condotta incompatibile  con
          le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore  della
          Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal  servizio
          sociale  dell'ente  locale,  o   comunque   accertate   dal
          questore, ovvero quando vengono meno  le  altre  condizioni
          che ne hanno giustificato il rilascio. 
              5. Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal  presente
          articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
          studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento  e
          lo  svolgimento  di  lavoro  subordinato,  fatti  salvi   i
          requisiti  minimi  di  eta'.  Qualora,  alla  scadenza  del
          permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
          un  rapporto   di   lavoro,   il   permesso   puo'   essere
          ulteriormente prorogato  o  rinnovato  per  la  durata  del
          rapporto medesimo o, se questo e'  a  tempo  indeterminato,
          con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
          permesso di soggiorno previsto dal presente  articolo  puo'
          essere altresi' convertito in  permesso  di  soggiorno  per
          motivi di studio qualora il titolare  sia  iscritto  ad  un
          corso regolare di studi. 
              6. Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal  presente
          articolo puo' essere altresi'  rilasciato,  all'atto  delle
          dimissioni dall'istituto di pena,  anche  su  proposta  del
          procuratore della Repubblica o del giudice di  sorveglianza
          presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che  ha
          terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta  per
          reati commessi durante la minore eta', e  gia'  dato  prova
          concreta di partecipazione a un programma di  assistenza  e
          integrazione sociale. 
              6-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, in quanto compatibili,  anche  ai  cittadini  di
          Stati membri dell'Unione europea  che  si  trovano  in  una
          situazione di gravita' ed attualita' di pericolo. 
              7. L'onere derivante dal presente articolo e'  valutato
          in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in  lire  10  miliardi
          annui a decorrere dall'anno 1998». 
              «Art. 32. (Disposizioni concernenti minori affidati  al
          compimento della maggiore eta'). - 1. Al  compimento  della
          maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono  state
          applicate le disposizioni di cui all'art. 31, commi 1 e  2,
          e fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori
          che sono stati affidati ai sensi dell'art. 2 della legge  4
          maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso  di
          soggiorno per motivi di studio di  accesso  al  lavoro,  di
          lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o  di
          cura. Il  permesso  di  soggiorno  per  accesso  al  lavoro
          prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 23. 
              1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1  puo'
          essere rilasciato per  motivi  di  studio,  di  accesso  al
          lavoro  ovvero  di  lavoro  subordinato  o   autonomo,   al
          compimento della maggiore eta',  ai  minori  stranieri  non
          accompagnati, affidati ai sensi dell'art. 2 della  legge  4
          maggio 1983, n. 184, ovvero  sottoposti  a  tutela,  previo
          parere positivo del Comitato per i minori stranieri di  cui
          all'art. 33 del presente  testo  unico,  ovvero  ai  minori
          stranieri non accompagnati che siano stati ammessi  per  un
          periodo  non  inferiore  a  due  anni  in  un  progetto  di
          integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
          privato che abbia rappresentanza nazionale e  che  comunque
          sia iscritto nel registro istituito  presso  la  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  dell'art.  52  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394. 
              1-ter. L'ente gestore dei  progetti  deve  garantire  e
          provare  con  idonea   documentazione,   al   momento   del
          compimento della maggiore eta' del minore straniero di  cui
          al comma 1-bis, che l'interessato si trova  sul  territorio
          nazionale da non meno  di  tre  anni,  che  ha  seguito  il
          progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita'  di
          un alloggio e  frequenta  corsi  di  studio  ovvero  svolge
          attivita'  lavorativa  retribuita  nelle  forme  e  con  le
          modalita' previste  dalla  legge  italiana,  ovvero  e'  in
          possesso  di  contratto  di  lavoro  anche  se  non  ancora
          iniziato. 
              1-quater.  Il  numero   dei   permessi   di   soggiorno
          rilasciati ai sensi del presente  articolo  e'  portato  in
          detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
          decreti di cui all'art. 3, comma 4». 

        
      
                               Art. 3 
 
 
           Sessione di formazione civica e di informazione 
 
  1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione
civica  e  di  informazione  sulla  vita  civile  in  Italia  di  cui
all'articolo 2, comma 6, entro i tre  mesi  successivi  a  quello  di
stipula dell'accordo. La sessione  ha  una  durata  non  inferiore  a
cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo di  materiali
e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero  o  se  cio'
non  e'  possibile,  inglese,  francese,  spagnola,  araba,   cinese,
albanese,  russa  o  filippina,  secondo   la   preferenza   indicata
dall'interessato. 
  2. Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma  sintetica,  a
cura dello sportello unico, le  conoscenze  di  cui  all'articolo  2,
comma 4,  lettere  b)  e  c),  definite  d'intesa  con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' informato dei
diritti e dei doveri degli stranieri  in  Italia,  delle  facolta'  e
degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri  reciproci
dei  coniugi  e  dei  doveri  dei  genitori  verso  i  figli  secondo
l'ordinamento giuridico italiano, anche con  riferimento  all'obbligo
di istruzione. Lo straniero e' informato, altresi', delle  principali
iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri  a
cui egli puo' accedere nel territorio della provincia di residenza  e
sulla normativa di riferimento in materia di salute e  sicurezza  sul
lavoro. 
  3. La mancata partecipazione alla sessione di formazione  civica  e
di informazione di cui al comma 1 da luogo alla perdita  di  quindici
dei  sedici   crediti   assegnati   all'atto   della   sottoscrizione
dell'accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 3. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
               Articolazione dell'accordo per crediti 
 
  1. L'accordo e' articolato per crediti di  ammontare  proporzionale
ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura  civica
e della vita civile in  Italia  certificati  anche  a  seguito  della
frequenza  con  profitto  di  corsi  o  percorsi  di  istruzione,  di
formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario
e di integrazione linguistica e sociale ovvero del  conseguimento  di
diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale  di  titolo
di studio o professionale. I crediti riconoscibili,  oltre  a  quelli
assegnati all'atto della sottoscrizione, sono indicati  nell'allegato
B che costituisce parte integrante del presente regolamento. 
  2. I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella  misura
indicata  nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente regolamento, in connessione con: 
  a) la pronuncia di  provvedimenti  giudiziari  penali  di  condanna
anche  non  definitivi,  compresi  quelli  adottati  a   seguito   di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale; 
  b) l'applicazione anche  non  definitiva  di  misure  di  sicurezza
personali previste dal codice  penale  o  da  altre  disposizioni  di
legge; 
  c) l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di  importo  non
inferiore a 10 mila euro, in relazione a  illeciti  amministrativi  e
tributari. 
  3. I crediti assegnati all'atto della  sottoscrizione  dell'accordo
vengono confermati,  all'atto  della  verifica  dell'accordo  di  cui
all'articolo 6, nel caso in  cui  sia  accertato  rispettivamente  il
livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il  livello
sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in
Italia;  in  caso   contrario   si   provvede   alle   corrispondenti
decurtazioni. Resta fermo  che,  qualora  in  sede  di  verifica  sia
accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo
previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'allegato B, si  provvede
al  riconoscimento  dei  crediti,  aggiuntivi   rispetto   a   quelli
attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente
al livello di conoscenza effettivamente accertato. 

        
                    Nota all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  444  del  Codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi  3-bis
          e 3-quater, i  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli 600-bis, primo e terzo comma,  600-quater,  primo,
          secondo, terzo e quinto comma, 600-quater,  secondo  comma,
          600-quater.1, relativamente alla condotta di  produzione  o
          commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
          609-bis,  609-ter,  609-quater  e  609-octies  del   codice
          penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
          dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali   e   per
          tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99,  quarto  comma,
          del codice penale, qualora la pena superi due anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la  richiesta  delle  parti  [c.p.p.   445].   Se   vi   e'
          costituzione di parte civile, il giudice non  decide  sulla
          relativa domanda;  l'imputato  e'  tuttavia  condannato  al
          pagamento delle spese sostenute dalla parte  civile,  salvo
          che ricorrano giusti motivi per la compensazione  totale  o
          parziale. Non si  applica  la  disposizione  dell'art.  75,
          comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della pena [c.p. 163].  In  questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta». 

        
      
                               Art. 5 
 
 
        Modalita' di assegnazione e decurtazione dei crediti 
 
  1. I crediti di cui all'allegato B sono assegnati sulla base  della
documentazione  prodotta  dallo  straniero  nel  periodo  di   durata
dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi
alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica  e  della
vita civile in Italia  possono  essere  assegnati  a  seguito  di  un
apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso  i
centri per l'istruzione degli adulti, di cui  all'articolo  1,  comma
632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. La decurtazione dei crediti nei casi  previsti  dall'allegato  C
avviene: 
  a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure  di
sicurezza  personali,  sulla  base  degli  accertamenti  di   ufficio
attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei  carichi
pendenti,  ai  sensi  degli  articoli  43  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  e  39  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di  casellario  giudiziale  di
anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  dai
relativi carichi pendenti, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
  b)  quanto   alle   sanzioni   pecuniarie   connesse   a   illeciti
amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita
con le modalita' previste dal citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

        
                    Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  632,  della  citata
          legge n. 296 del 2006, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42: 
              «Art.   43.   (Accertamenti   d'ufficio).   -   1.   Le
          amministrazioni pubbliche e i gestori di  pubblici  servizi
          non  possono  richiedere  atti  o  certificati  concernenti
          stati, qualita' personali e fatti  che  risultino  elencati
          all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in  loro
          possesso  o  che  comunque  esse  stesse  siano  tenute   a
          certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti
          indicati  nel  presente  comma  sono  tenuti  ad  acquisire
          d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione,  da
          parte dell'interessato, dell'amministrazione  competente  e
          degli elementi  indispensabili  per  il  reperimento  delle
          informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad  accettare  la
          dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. 
              2. Fermo restando il divieto di accesso a dati  diversi
          da quelli di cui e'  necessario  acquisire  la  certezza  o
          verificare l'esattezza, si considera operata per  finalita'
          di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
          dal  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  135,   la
          consultazione   diretta,   da   parte   di   una   pubblica
          amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
          archivi  dell'amministrazione   certificante,   finalizzata
          all'accertamento  d'ufficio  di  stati,  qualita'  e  fatti
          ovvero  al  controllo   sulle   dichiarazioni   sostitutive
          presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto  ai  propri
          archivi     l'amministrazione     certificante     rilascia
          all'amministrazione procedente apposita  autorizzazione  in
          cui vengono indicati i limiti e le  condizioni  di  accesso
          volti ad assicurare la riservatezza dei dati  personali  ai
          sensi della normativa vigente. 
              3.   Quando    l'amministrazione    procedente    opera
          l'acquisizione d'ufficio ai  sensi  del  precedente  comma,
          puo' procedere anche per fax e via telematica. 
              4. Al fine di  agevolare  l'acquisizione  d'ufficio  di
          informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali  e
          fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici  registri,  le
          amministrazioni certificanti sono tenute a consentire  alle
          amministrazioni procedenti, senza oneri,  la  consultazione
          per  via  telematica  dei  loro  archivi  informatici,  nel
          rispetto della riservatezza dei dati personali. 
              5. In tutti i casi in cui l'amministrazione  procedente
          acquisisce  direttamente  informazioni  relative  a  stati,
          qualita'  personali  e   fatti   presso   l'amministrazione
          competente  per  la  loro  certificazione,  il  rilascio  e
          l'acquisizione del certificato  non  sono  necessari  e  le
          suddette informazioni  sono  acquisite,  senza  oneri,  con
          qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
          fonte di provenienza. 
              6. I documenti trasmessi da chiunque  ad  una  pubblica
          amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
          informatico idoneo ad accertarne la fonte  di  provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  39  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia  di  casellario  giudiziale,  di   anagrafe   delle
          sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei  relativi
          carichi pendenti), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13
          febbraio 2003, n. 36: 
              «Art. 39. (Consultazione diretta del sistema  da  parte
          dell'autorita' e da parte delle amministrazioni pubbliche e
          dei gestori di pubblici servizi). - 1. Le modalita' tecnico
          operative per consentire alle amministrazioni  pubbliche  e
          ai  gestori  di   pubblici   servizi,   eventualmente   con
          differenziazioni territoriali e per tipo di certificato, la
          consultazione  del  sistema  ai  fini  delle   acquisizioni
          d'ufficio, di cui all'art. 46 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli,
          di  cui  all'art.  71  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445,   o   ai   fini
          dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e
          32,  nonche'  per  consentire   all'autorita'   giudiziaria
          l'acquisizione dei certificati di cui agli  articoli  21  e
          30, sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero
          della giustizia, sentiti la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le  tecnologie,
          e il Garante per la protezione dei dati personali». 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                        Verifica dell'accordo 
 
  1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo,
lo sportello unico ne avvia la  verifica  previa  comunicazione  allo
straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora
non  vi  abbia  gia'  provveduto,  la  documentazione  necessaria  ad
ottenere il riconoscimento dei crediti e la  certificazione  relativa
all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei  figli  minori  o,  in
assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne  l'adempimento.
Lo sportello unico informa, altresi', lo straniero della facolta', in
assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello
di conoscenza della lingua italiana, della  cultura  civica  e  della
vita  civile  in  Italia   attraverso   un   apposito   test   svolto
gratuitamente   a   cura   dello   sportello   medesimo   e   attiva,
contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui  all'articolo  5,
comma 2, lettera a). 
  2. Lo svolgimento del test anche in lingua  tedesca  oltre  che  in
lingua italiana, per  gli  stranieri  residenti  nella  provincia  di
Bolzano,  e'  valutabile  ai  fini  del  riconoscimento  di   crediti
ulteriori ai sensi del punto 8 dell'allegato B. 
  3. In caso di permesso di soggiorno della durata  di  un  anno,  un
mese  prima  della  scadenza,  si   procede   alla   verifica   della
partecipazione alla sessione di formazione civica e  di  informazione
di cui all'articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la  mancata
partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione  di  quindici
crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all'esito  della
verifica di cui al comma 1. 
  4. L'inadempimento dell'obbligo di cui  all'articolo  2,  comma  4,
lettera d), salva  la  prova  di  essersi,  comunque,  adoperato  per
garantirne l'adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale
dei crediti assegnati  all'atto  della  sottoscrizione  e  di  quelli
successivamente  conseguiti  e  la   risoluzione   dell'accordo   per
inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8. 
  5. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, lo sportello  unico
procede all'assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri
indicati negli allegati B e C e con le modalita' di cui  all'articolo
5. La verifica si conclude con l'attribuzione dei  crediti  finali  e
l'assunzione di una delle seguenti determinazioni: 
  a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o  superiore  alla
soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purche' siano stati
conseguiti il livello  A2  della  conoscenza  della  lingua  italiana
parlata e il livello di sufficienza della  conoscenza  della  cultura
civica e della vita  civile  in  Italia,  e'  decretata  l'estinzione
dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato; 
  b) qualora il numero dei crediti finali  sia  superiore  a  zero  e
inferiore  alla  soglia  di  adempimento  ovvero  non   siano   stati
conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana  parlata,
della cultura civica e della  vita  civile  in  Italia  di  cui  alla
lettera a), e' dichiarata la proroga dell'accordo per  un  anno  alle
medesime  condizioni.  Della  proroga  e'  data  comunicazione   allo
straniero; 
  c) qualora il numero dei crediti finali  sia  pari  o  inferiore  a
zero, e' decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con
gli effetti di cui ai commi 7 e 8. 
  6. Le decisioni di cui alle lettere  a)  e  c)  del  comma  5  sono
assunte dal prefetto o da un suo delegato. 
  7.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  8,  la  risoluzione
dell'accordo per inadempimento ai sensi  del  comma  5,  lettera  c),
determina la revoca del permesso di soggiorno o il  rifiuto  del  suo
rinnovo e l'espulsione  dello  straniero  dal  territorio  nazionale,
previa comunicazione, con  modalita'  informatiche,  dello  sportello
unico alla questura. 
  8. Qualora ricorra uno dei casi  di  divieto  di  espulsione  dello
straniero previsti dal testo unico,  della  risoluzione  dell'accordo
per inadempimento ai sensi del  comma  5,  lettera  c),  tiene  conto
l'autorita' competente per l'adozione dei provvedimenti discrezionali
di cui al testo unico. 
  9. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un  mese  prima
della scadenza dell'anno  di  proroga,  lo  sportello  unico,  previa
comunicazione allo straniero, attiva  la  verifica  finale,  riferita
all'intero triennio, che potra' dare luogo alle determinazioni di cui
alla  lettera  a)  ovvero  alla  lettera  c)  del  comma  5.  Qualora
persistano le condizioni di cui alla  lettera  b)  del  comma  5,  il
prefetto,  nel  risolvere  l'accordo,  ne   decreta   l'inadempimento
parziale, di cui l'autorita' competente tiene  conto  per  l'adozione
dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                Agevolazioni connesse alla fruizione 
                 di attivita' culturali e formative 
 
  1. Allo straniero  che  alla  scadenza  dell'accordo  risulti  aver
raggiunto un numero di crediti finali pari  o  superiore  a  quaranta
sono  riconosciute  agevolazioni  per  la  fruizione  di   specifiche
attivita'  culturali  e  formative.  A  tale   scopo   il   Ministero
dell'interno trasmette, con  cadenza  semestrale,  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali i  dati  relativi  agli  accordi  di
integrazione. 
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel
presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
procede all'individuazione dei  soggetti  erogatori  delle  attivita'
culturali e formative di cui al comma 1. 
  3. All'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali  provvede  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Sospensione dell'accordo 
 
  1. L'efficacia dell'accordo puo'  essere  sospesa  o  prorogata,  a
domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza  maggiore  o
un  legittimo  impedimento  al   rispetto   dell'accordo,   attestato
attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute
o di famiglia, da motivi  di  lavoro,  dalla  frequenza  di  corsi  o
tirocini di formazione, aggiornamento od  orientamento  professionale
ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute  sono
attestati  attraverso  la   presentazione   di   una   certificazione
rilasciata da  una  struttura  sanitaria  pubblica  o  da  un  medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
         Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi 
                           di integrazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, presso il  Dipartimento  per
le liberta' civili e l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituita e gestita  l'anagrafe  nazionale  degli  intestatari  degli
accordi di integrazione. 
  2. Nell'anagrafe sono indicati,  per  ciascuno  straniero,  i  dati
anagrafici del medesimo e dei componenti del  nucleo  familiare,  gli
estremi dell'accordo,  i  crediti  di  volta  in  volta  assegnati  o
decurtati, il dato dei crediti  finali  riconosciuti  al  termine  di
ciascuna verifica,  gli  estremi  delle  determinazioni  assunte  dal
prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative  ed
estintive dell'accordo. 
  3. Gli estremi dell'accordo  e  delle  determinazioni  assunte  dal
prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative  ed
estintive dell'accordo medesimo sono comunicati tempestivamente,  con
modalita' informatiche, alla  questura,  ai  fini  degli  adempimenti
connessi con il rilascio o il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno.
Analoga comunicazione e' data allo straniero, relativamente  ai  dati
inseriti nell'anagrafe destinati a dar luogo all'assegnazione o  alla
decurtazione  di  crediti  o  comunque  a  modificare  lo  stato   di
attuazione dell'accordo. Attraverso l'accesso  diretto  all'anagrafe,
lo straniero, puo' controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da
lui stipulato. 
  4. L'anagrafe  nazionale  e'  completamente  informatizzata  ed  e'
interconnessa con  il  casellario  giudiziale  e  il  casellario  dei
carichi pendenti, ai  fini  degli  accertamenti  di  ufficio  di  cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), nonche' con  gli  altri  sistemi
informativi    automatizzati    operanti    presso    le    pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 2,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. L'anagrafe e' formata ed
aggiornata con i dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure,
dai competenti uffici  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza; ed e' consultabile dai predetti  uffici,  nei  limiti  di
quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi adempimenti. 
  5. Con decreto del Ministro  dell'interno,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 242 del 2004, sono individuati eventuali  soggetti,  aggiuntivi  a
quelli di cui al comma 4, autorizzati  ad  accedere  all'anagrafe  ai
fini dell'immissione o della consultazione dei dati. 
  6. Si applicano le disposizioni  normative  in  materia  di  tutela
della riservatezza dei  dati  personali  e,  in  quanto  compatibili,
quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004  e
dell'articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 

        
                    Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, commi  1  e  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004,  n.
          242   (Regolamento   per   la   razionalizzazione   e    la
          interconnessione delle  comunicazioni  tra  Amministrazioni
          pubbliche in materia  di  immigrazione),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2004, n. 220: 
              «Art.  2.  (Sistemi  informativi).  -  1.   I   sistemi
          informativi automatizzati gia'  realizzati  o  in  fase  di
          realizzazione  presso  le  amministrazioni  pubbliche,   da
          utilizzare nelle attivita' previste dai procedimenti di cui
          al testo unico e al regolamento, sono: 
              a) l'anagrafe  annuale  informatizzata  per  il  lavoro
          subordinato,  tenuta  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, ai sensi dell'art. 21 del testo unico; 
              b) i sistemi informativi automatizzati finalizzati alla
          costruzione del Sistema  informativo  del  lavoro  e  della
          borsa     del      lavoro,      derivanti      dall'accordo
          Stato-regioni-autonomie   locali   dell'11   luglio   2002,
          dall'art. 1, comma 2, lettera b), n.  4),  della  legge  14
          febbraio  2003,  n.  30,  e  dal  decreto  legislativo   10
          settembre 2003, n. 276; 
              c) l'archivio informatizzato della rete mondiale visti,
          tenuto dal Ministero degli affari esteri; 
              d)  l'anagrafe   tributaria,   tenuta   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali; 
              e)     l'archivio     anagrafico     dei     lavoratori
          extracomunitari,  tenuto  dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale, ai sensi dell'art. 41 del regolamento; 
              f) il casellario giudiziale, il casellario dei  carichi
          pendenti  e  l'anagrafe   delle   sanzioni   amministrative
          dipendenti da reato,  di  cui  al  decreto  legislativo  14
          novembre  2002,  n.  311,  tenuti   dal   Ministero   della
          giustizia; 
              g) l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno,
          tenuto dal  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza; 
              h)        l'archivio         informatizzato         per
          l'emersione-legalizzazione di lavoro irregolare, tenuto dal
          Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le  liberta'
          civili e l'immigrazione, ai sensi dell'art. 33 della  legge
          30 luglio 2002, n. 189, e dell'art. 1 del  decreto-legge  9
          settembre 2002,  n.  195,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222; 
              i) il  casellario  nazionale  d'identita',  tenuto  dal
          Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza; 
              l) l'archivio  informatizzato  dei  richiedenti  asilo,
          tenuto dal Ministero dell'interno  -  Dipartimento  per  le
          liberta' civili e l'immigrazione; 
              m) l'archivio informatizzato dei rifugiati, tenuto  dal
          Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le  liberta'
          civili e l'immigrazione; 
              n) il sistema  anagrafico  integrato  Indice  nazionale
          delle anagrafi (INA) - Sistema di  accesso  e  interscambio
          anagrafico (SAIA) del Ministero dell'interno - Dipartimento
          per gli affari interni e territoriali. 
              2. Ai fini della razionalizzazione  del  trattamento  e
          dello scambio delle informazioni relative  ai  procedimenti
          di cui al testo unico e al regolamento,  sono  istituiti  e
          tenuti dal Ministero dell'interno  -  Dipartimento  per  le
          liberta' civili e l'immigrazione archivi  automatizzati  in
          materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi accedono
          le pubbliche amministrazioni interessate,  individuate  con
          decreto del Ministro dell'interno». 
              - Si riporta il testo dell'art. 30-quater, commi da 4 a
          6, del citato decreto del Presidente della  Repubblica,  n.
          394 del 1999: 
              «Art.   30-quater.   (Archivio   informatizzato   dello
          Sportello unico). - (Omissis). 
              4.  Le  regole  tecniche  di  funzionamento   attinenti
          all'archivio informatizzato,  alle  eventuali  e  ulteriori
          misure di sicurezza per il trattamento dei dati  e  per  la
          tenuta  dell'archivio  rispetto  a  quelle  contenute   nel
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e  successive
          modificazioni, e  nei  relativi  regolamenti  d'attuazione,
          sono disciplinate con decreto del  Ministero  dell'interno,
          sentiti  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
          Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  ed  il
          Garante per la protezione dei dati personali. 
              5.  L'individuazione  dei  soggetti  autorizzati   alla
          consultazione e le modalita' tecniche e procedurali per  la
          consultazione dell'archivio di cui al  comma  1  e  per  la
          trasmissione  telematica   dei   dati   e   dei   documenti
          all'archivio medesimo sono  regolate  con  il  decreto  del
          Ministro dell'interno di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004,  n.
          242,  in  modo  che,  secondo  le   concrete   possibilita'
          tecniche,  le  procedure  possano  svolgersi  su   supporto
          cartaceo  e   informatico,   anche   con   differenziazioni
          territoriali. 
              6. La  documentazione  originaria  rimane  in  custodia
          delle Amministrazioni e degli organi emittenti». 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                  Collaborazione interistituzionale 
 
  1. Ai fini dell'efficacia, dell'economicita' e della sostenibilita'
organizzativa dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione,
il prefetto, anche in sede di conferenza  provinciale  permanente  di
cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, conclude o  promuove  la  conclusione  di  accordi  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  forme
di  collaborazione  tra   lo   sportello   unico   e   la   struttura
territorialmente  competente  dell'ufficio  scolastico  regionale,  i
centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui  all'articolo
1, comma 632,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  le  altre
istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e,  se
del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni  statali,  comprese
le universita', relativamente all'organizzazione e  allo  svolgimento
degli adempimenti di cui al  presente  regolamento,  con  particolare
riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di  cui
all'articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui  all'articolo
5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o  promossi  con
la regione e gli enti  locali  anche  con  specifico  riferimento  al
riconoscimento  delle   attivita'   di   formazione   linguistica   e
orientamento civico. 

        
                    Note all'art. 10: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203: 
              «Art.  11.  (Prefettura  -  Ufficio  Territoriale   del
          Governo). - (Omissis). 
              3. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  10  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2,  il
          Prefetto, titolare  della  Prefettura-Ufficio  territoriale
          del Governo, e' coadiuvato da  una  conferenza  provinciale
          permanente,  dallo  stesso  presieduta   e   composta   dai
          responsabili   di   tutte   le   strutture   amministrative
          periferiche dello Stato  che  svolgono  la  loro  attivita'
          nella  provincia  nonche'  da  rappresentanti  degli   enti
          locali.  Il  Prefetto  titolare  della   Prefettura-Ufficio
          territoriale del Governo nel  capoluogo  della  regione  e'
          altresi' coadiuvato da una conferenza  permanente  composta
          dai rappresentanti delle  strutture  periferiche  regionali
          dello  Stato,  alla  quale  possono   essere   invitati   i
          rappresentanti della regione». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192: 
              «Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.  14,  le
          amministrazioni pubbliche  possono  sempre  concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
          e 3». 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  632,  della  citata
          legge n. 296 del 2006, si veda nelle note all'art. 2. 

        
      
                               Art. 11 
 
Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e  della  Consulta
  per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie. 
 
  1. I consigli territoriali per l'immigrazione di  cui  all'articolo
3, comma 6, del testo unico,  in  raccordo  con  la  Consulta  per  i
problemi degli stranieri immigrati  e  delle  loro  famiglie  di  cui
all'articolo 42, comma 4, del medesimo  testo  unico,  individuano  e
monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale  degli
stranieri scaturente dall'attuazione del presente  regolamento  e  lo
analizzano nell'ambito del piu' generale fabbisogno  formativo  degli
stranieri presenti nel territorio provinciale al fine  di  promuovere
le  iniziative  a  sostegno  del  processo  di   integrazione   dello
straniero, attivabili sul territorio. 

        
                    Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 6, e  42,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998: 
              «Art. 3. (Politiche migratorie). - (Omissis). 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  da  adottare  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'interno,  si  provvede  all'istituzione  di   Consigli
          territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
          le  competenti  amministrazioni  locali  dello  Stato,   la
          Regione, gli  enti  locali,  gli  enti  e  le  associazioni
          localmente  attivi  nel  soccorso  e  nell'assistenza  agli
          immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
          lavoro,  con  compiti  di  analisi  delle  esigenze  e   di
          promozione degli interventi da attuare a livello locale». 
              «Art.  42.  (Misure   di   integrazione   sociale).   -
          (Omissis). 
              4. Ai fini dell'acquisizione delle  osservazioni  degli
          enti e delle  associazioni  nazionali  maggiormente  attivi
          nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di  cui
          all'art. 3, comma 1, e  del  collegamento  con  i  Consigli
          territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
          delle  problematiche   relative   alla   condizione   degli
          stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, la Consulta per  i  problemi  degli
          stranieri immigrati e delle loro famiglie,  presieduta  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri o da un  Ministro  da
          lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: 
              a)  rappresentanti  delle  associazioni  e  degli  enti
          presenti nell'organismo di cui al comma 3 e  rappresentanti
          delle associazioni che svolgono  attivita'  particolarmente
          significative nel settore dell'immigrazione in  numero  non
          inferiore a dieci; 
              b)  rappresentanti  degli   stranieri   extracomunitari
          designati dalle associazioni piu' rappresentative  operanti
          in Italia, in numero non inferiore a sei; 
              c)  rappresentanti   designati   dalle   confederazioni
          sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
          a quattro; 
              d)  rappresentanti   designati   dalle   organizzazioni
          sindacali  nazionali  dei  datori  di  lavoro  dei  diversi
          settori economici, in numero non inferiore a tre; 
              e) otto esperti designati rispettivamente dai  Ministri
          del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della  pubblica
          istruzione, dell'interno,  di  grazia  e  giustizia,  degli
          affari esteri,  delle  finanze  e  dai  Dipartimenti  della
          solidarieta' sociale e delle pari opportunita'; 
              f) otto rappresentanti delle autonomie locali,  di  cui
          due  designati   dalle   regioni,   uno   dall'Associazione
          nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
          province  italiane  (UPI)  e   quattro   dalla   Conferenza
          unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281; 
              g)   due   rappresentanti   del   Consiglio   nazionale
          dell'economia e del lavoro (CNEL); 
              g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero
          non superiore a dieci». 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui  al
quadro comune europeo  di  riferimento  per  le  lingue  emanato  dal
Consiglio d'Europa, laddove il presente regolamento  ne  richieda  la
prova documentale, e'  comprovata  attraverso  le  certificazioni  di
competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con
il  Ministero  degli  affari  esteri,  riconosciute   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e conseguite presso
le sedi  presenti  nel  territorio  italiano  e  all'estero,  nonche'
attraverso le certificazioni rilasciate al termine  di  un  corso  di
lingua  italiana  frequentato  presso  i   Centri   provinciali   per
l'istruzione degli adulti di cui all'articolo  1,  comma  632,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di
integrazione linguistica e sociale  ai  fini  del  riconoscimento  di
crediti, il riferimento si  intende  effettuato  alla  frequenza  con
profitto  di  corsi  finalizzati  all'apprendimento  della  lingua  e
cultura  italiana,  che  si  concludono  con  il  rilascio   di   una
certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo
di studio in  Italia,  tenuti  anche  all'estero  da  amministrazioni
pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche,  formative  o  culturali
private a cio' accreditate o autorizzate, ai  sensi  della  normativa
vigente,  dalle  amministrazioni  statali,  dalle  regioni  o   dalle
province autonome di Trento e di Bolzano. 

        
                    Nota all'art. 12: 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  632,  della  citata
          legge n. 296 del 2006, si veda nelle note all'art. 2. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. All'attuazione del  presente  regolamento  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Alle risorse  destinate  all'istituzione  dell'Anagrafe  di  cui
all'articolo 9 e' data specifica evidenza contabile  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno mediante l'istituzione  di  due
appositi capitoli di spesa, rispettivamente per  le  spese  di  parte
capitale e per le spese di parte corrente. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano   a
decorrere dal centoventesimo giorno successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                  Gelmini, Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Sacconi,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                  le  regioni  e  per   la   coesione
                                  territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 
 

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011 
Registro n. 19, foglio n. 315 

        
      
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      

14.11.2011
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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