(Sergio Briguglio 30/10/2011)
PRINCIPALI
ELEMENTI DI NORMATIVA IN MATERIA DI STRANIERI
Lezione tenuta a Roma, il 5/11/2011,
nell'ambito di
Unimigrante
Sommario
á
ingresso in
Italia
á
soggiorno
á
diritti
á
allontanamento
á
asilo
á
cittadini
comunitari
á
cittadinanza
I.
L'ingresso in Italia
1.
Politica dei flussi
á
Ingressi
per per "interesse legittimo"
all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto"
á
Interesse
legittimo all'inserimento concorrenziale (lavoro, studio): limiti numerici, requisiti
á
Interesse
legittimo all'inserimento non concorrenziale (turismo, affari, motivi religiosi):
nessun limite numerico, autosufficienza
á
Diritto: asilo e protezione sussidiaria, unita'
familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti
á
Numeri:
o
lavoro non
stagionale: circa 25.000
per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
o
lavoro
stagionale: circa 50.000
per anno fino al 2005, 80.000
per anno nel 2006-2010
o
studio:
circa 51.000 per l'anno accademico 2009-2010
o
turismo:
circa 400.000 per
anno
o
affari:
circa 130.000 per
anno
o
ricongiungimento:
circa 50.000 per anno
fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009
o
richiesta
asilo: circa 14.000
nel 2007 (riconoscimenti: circa 10%;
permessi umanitari: circa 47%);
circa 30.000 nel 2008
(riconoscimenti: circa 8%;
protezione sussidiaria: 30%;
protezione umanitaria: 10%);
circa 17.000 nel 2009
(riconoscimenti: circa 9%;
protezione sussidiaria: 21%;
protezione umanitaria: 9%);
circa 8.000 nel 2010
(riconoscimenti: circa 14%;
protezione sussidiaria: 13%;
protezione umanitaria: 10%)
á
Limiti
numerici per lavoro (inclusi stagionali):
o
1999:
58.000
o
2000:
83.000
o
2001:
80.000
o
2002:
79.500
o
2003:
79.500
o
2004: 79.500
+ 36.000 neocomunitari
o
2005:
99.500 + 79.500 neocomunitari
o
2006:
550.000 + 170.000 neocomunitari
o
2007:
250.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2008:
230.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2009:
80.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2010: 166.000
(nessun limite per neocomunitari)
á
Interferenze tra flussi:
o
requisiti
meno stringenti per gli ingressi di breve durata (turismo, affari) => numeri
alti => interferenza tra flusso per turismo e flusso per lavoro (overstayers)
o
l'ammissione
al riconoscimento del diritto d'asilo prescinde da un ingresso formalmente
legale; problematico, per il perseguitato, l'ingresso formalmente legale
(passaporto, requisiti) => interferenza tra flusso per asilo e immigrazione clandestina
2.
In generale...
á
Visto: passaporto valido, condizione di alloggio, mezzi per soggiorno (direttiva Mininterno) o
sponsorizzazione, mezzi per viaggio;
requisiti (decreto
MAE)
á
Esonero dal visto:
á
Ingresso: non ammesso lo straniero
3.
Lavoro subordinato
á
Uno o piu' decreti annuali
á
Richiesta
di autorizzazione da
parte del datore di lavoro (per via telematica) per lavoratore residente
all'estero:
á
Ingressi extra-quota: traduttori, interpreti, ricercatori, lettori, professori universitari,
dirigenti, spettacolo, circensi, marittimi, dipendenti da appaltatore estero
(per opere o servizi), colf di italiani allÕestero, giornalisti, dipendenti da
imprese estere (per compiti specifici), lavoratori in addestramento, infermieri professionali, docenti di scuole
straniere
á
Osservazioni:
4.
Ricongiungimento familiare
á
Titolari
del diritto: permesso CE slp,
lavoro subordinato o
autonomo, asilo, protezione
sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata
á
Familiari:
á
Familiari
di comunitari e italiani: diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007)
á
Richiesta
di nulla-osta presso
lo Sportello unico; termine ordinatorio per il rilascio: 180 gg.
á
Requisiti
(non per rifugiato):
¤
assegno
sociale per il
richiedente + 0.5 assegno sociale x numero familiari a carico
¤
per figli
di eta' < 14 anni,
quota comunque limitata dall'assegno sociale
¤
per
titolare di protezione sussidiaria,
quota complessiva limitata da 2 x assegno sociale
II.
Il soggiorno
1.
Permesso di soggiorno
á
Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio entro 20 gg. (ordinatorio)
á
Sottoscrizione
di accordo di integrazione ai
fini del rilascio del permesso:
á
Richiesta
spedita tramite Poste
(salvo alcuni permessi: in questura)
á
Ricevuta + passaporto: regolarita' del soggiorno
á
Possibilita'
di avvio del rapporto lavorativo
nelle more del rilascio
di permesso per lavoro
subordinato
á
Turismo,
visite, affari e studio < 3 mesi:
solo dichiarazione di
soggiorno (alla frontiera o in questura, anche mediante comunicazione albergo);
copia dichiarazione + passaporto (con eventuale timbro Schengen): regolarita'
á
Durata massima: lavoro tempo indeterminato, 2 anni; lavoro tempo determinato, minimo tra durata rapporto e 1 anno;
familiari, minimo tra durata familiare e 2 anni; lavoro autonomo, 2 anni;
studio, 1 anno; lavoro stagionale, 9 mesi
á
Altri
permessi rilasciabili: motivi umanitari, residenza elettiva, minore eta', integrazione minore, religiosi, assistenza minore (art. 31, co. 3), acquisto cittadinanza,
asilo (5 anni), protezione
sussidiaria (3 anni),
etc.
á
Richiesta
di rinnovo (tramite Poste): 60 gg. prima; non oltre 60 gg. dopo (Cassazione:
anche dopo, purche' il ritardo non sia finalizzato alla maturazione dei
requisiti)
á
Ricevuta + originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno;
mantenimento di tutti i diritti
nelle more del
rinnovo (lavoro, ricongiungimento, reingresso, patente, iscrizione anagrafica,
etc.)
á
Reddito (salvo disoccupazione): come per
ricongiungimento
á
Per lavoro
subordinato: esistenza di contratto di soggiorno
á
Contributo 80-200
euro per rilascio e
rinnovo del permesso (da disciplinare con DM)
á
Licenziamento
o dimissioni => > 6 mesi inserimento nelle liste di mobilita' o
al Centro per l'impiego
á
Durata
rinnovo < durata rilascio, salvo esplicita previsione di legge o
regolamento
á
Utilizzazione: subordinato, autonomo, famiglia, integrazione del minore,
asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari: studio e lavoro; studio:
lavoro subordinato (< 1040 ore annuali)
á
Conversione:
¤
il minore
e' stato affidatoai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il
Comitato minori abbia dato parere favorevole
¤
il gestore del programma di integrazione, attuato da ente con rappresentanza
nazionale iscritto registro art. 42 T.U., certifichi con idonea
documentazione
-
presenza in
Italia > 3 anni
-
inserimento
> 2 anni programma integrazione
-
disponibilita'
di alloggio
-
regolare
attivita' di studio o lavoro in corso, o contratto di lavoro
á
Rifiuto => espulsione (verosimilmente, solo
se non si aderisce all'invito a lasciare l'Italia entro un termine <
15 gg)
á
Revoca (venir meno requisiti; condanne per
reati ostativi): espulsione
á
Rifiuto e revoca del permesso per straniero che abbia
esercitato il diritto al ricongiungimento o che abbia fatto ingresso per ricongiungimento adottati tenendo conto di legami familiari in Italia, legami
socio-familiari in patria, durata pregressa del soggiorno in Italia
á
Onere di esibizione del permesso di soggiorno per provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi
quelli relativi a sanita'
e prestazioni scolastiche obbligatorie (scuola d'infanzia?),
nonche' dichiarazione di nascita
e riconoscimento figlio naturale
(circ. Mininterno 7/8/2009: provvedimenti nellÕinteresse del minore e della collettivita'; asilo nido?)
á
Esibizione
del permesso richiesta in occasione di trasferimento di denaro; in mancanza, comunicazione dei dati al
commissariato di P.S.
á
Sent.
Corte Cost. 245/2011:
illegittima l'imposizione, ai fini della celebrazione del matrimonio dello
straniero in Italia,
della presentazione di un documento che dimostri la regolarita' del soggiorno
á
Obbligo di esibizione di titolo di soggiorno e di documento di identita' (Sent. Cass.
SS. UU. 16543/2011: abolitio criminis in relazione al mancato ottemperamento
per lo straniero in condizioni di soggiorno illegale)
2.
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno)
á
Requisiti:
á
La
richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli ricongiungibili;
requisiti ulteriori: reddito
e alloggio come per
ricongiungimento
á
Rifiuto, revoca ed espulsione in caso di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato
á
Revoca anche per assenza dalla UE >
12 mesi consecutivi o dall'Italia > 6 anni (consecutivi?); rilascio di altro
permesso
á
Revoca del
permesso in caso di rilascio di permesso CE da parte di altro Stato UE
á
In caso di
revoca per assenza o per rilascio da altro Stato UE, possibilita' di riacquisto
in soli 3 anni in caso di rientro in Italia
á
Durata del permesso CE slp: tempo
indeterminato; rinnovo
ogni 5 anni (dati e foto, non verifica requisiti) quale documento di identita'
á
La richiesta puo' essere presentata in qualunque
momento successivo alla
maturazione dei requisiti
á
Accesso a
tutte le attivitaÕ lavorative non
vietate allo straniero o riservate all'italiano (esercizio di pubblici poteri; tutela
sicurezza nazionale); esonero dal contratto di soggiorno
á
Accesso a
tutte le prestazioni assistenziali
e all'edilizia popolare
á
Possibilita'
di stabilirsi in
Italia, per i titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato UE, per studio, lavoro (entro quote) o (purche' in possesso di assicurazione
sanitaria e di mezzi > 2 x soglia esenzione ticket)
altro motivo
á
Simmetricamente,
consentito il soggiorno per titolari di permesso CE slp rilasciato
dall'Italia in altro
Stato UE, esclusi UK,
Irlanda, Danimarca
III.
I diritti
1.
Assistenza sanitaria
á
Parita' col cittadino italiano per il titolare
di permesso CE slp (art.
9, co. 12)
á
Iscrizione
obbligatoria per titolari di permesso per lavoro, familiari, asilo, protezione sussidiaria,
motivi umanitari, minore eta', integrazione minore, cura (per gravidanza o
puerperio), protezione temporanea, richiesta asilo, affidamento, attesa
adozione, acquisto cittadinanza, stranieri con lavoro regolare in corso o iscritti al collocamento, detenuti:
o
iscrizione
alla ASL del luogo di dimora (residenza legale o domicilio da permesso di
soggiorno)
o
lÕiscrizione
permane in fase di rinnovo (cessa per espulsione, mancato rinnovo, revoca
o annullamento definitivi)
o
retroattivita' (diritto) dalla data
di ingresso
in Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso
o
copertura
per familiari a
carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata
in vigore della L. 94/2009)
á
Iscrizione facoltativa:
o
altri
regolarmente soggiornanti per > 3 mesi (studio, alla pari, residenza
elettiva, religiosi, personale rappresentanze diplomatiche e simili) e genitore
a carico
entrato per ricongiungimento dopo i 65 anni; esclusi motivi di cura
o
contribuzione: proporzionale a
reddito, ma > minimo fissato con DM; studio, alla pari e genitore a
carico ultra-65-enne: contribuzione forfetaria; per il genitore
ultra-65-enne, contributo da fissare con DM (nelle more, fissato da Regione
Emilia Romagna)
o
dimora
e parita'
come per iscritti obbligatoriamente
o
durata: 1 anno, rinnovabile
o
assenza
di retroattivita'
o
copertura
per familiari a
carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata
in vigore della L. 94/2009; per studio, previo pagamento del contributo
forfetario)
á
Assicurazione
obbligatoria (infortunio,
malattia, maternita'): tutti i regolari (anche soggiorni < 3 mesi;
es.: turismo, affari)
á
Prestazioni
per i non iscritti:
á
Prestazioni
per gli irregolari:
2.
Previdenza
á
Parita' con italiani
á
In caso di rimpatrio:
á
Accordi o convenzioni con Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole
di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Croazia, Macedonia,
Bosnia-Erzegovina, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia,
Uruguay, Venezuela, Turchia
3.
Assistenza sociale
á
Assegno
sociale (L. 133/2008:
richiesti dieci anni
di soggiorno continuativo) e provvidenze che siano diritti soggettivi in base a normativa assistenza
sociale: riservati titolari di permesso CE slp (L. 388/00; per la pensione di
invalidita' richiesta anche residenza) o rifugiati; accesso al permesso CE slp
e alla pensione di invaliditaÕ
per chi abbia separatamente i requisiti per entrambe (DPR 334/2004)
á
Parita' con gli italiani per le altre
prestazioni (es.: sussidi erogati discrezionalmente dai Comuni, reddito minimo di inserimento,
assunzioni obbligatorie), per titolare di permesso CE slp o di permesso >
1 anno
á
Sent.
Corte Cost. 306/2008 e 11/2009:
illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella
parte in cui impongono un requisito di reddito ai fini del godimento di indennita'
di accompagnamento
(condizionato a inabilita' al lavoro totale) e di pensione di inabilita' (condizionato alla disponibilita' di un
reddito inferiore a una certa soglia); interpretazione progressivamente estensiva della giurisprudenza
á
Sent.
Corte Cost. 187/2010:
illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona
l'erogazione dell'assegno mensile di invalidita' alla titolarita' del permesso
CE slp (ossia al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): il godimento di una misura mirata al sostentamento
essenziale deve essere
assicurato senza distinzione di nazionalita', in base ad art. 14 CEDU e art. 1
Prot. add. n.1, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; nota: il requisito di soggiorno pregresso
di 5 anni potrebbe
sopravvivere per misure di pura integrazione del reddito
á
Sent.
Corte Cost. 61/2011:
interventi delle Regioni mirati a realizzare la parita' delle persone, a prescindere dalla
regolarita' del soggiorno, in materia di diritti fondamentali
(inclusi assistenza sociale,
istruzione, salute, abitazione) sono legittimi; e' escluso che possa essere richiesta
la titolarita' di un particolare
tipo di permesso di
soggiorno per fruire dei servizi sociali
á
Allo
straniero in una situazione nella quale non tutti gli elementi si collochino in un unico Stato UE si applicano le disposizioni previste
per il comunitario circolante (Reg. CE 883/2004; Reg. UE 1231/2010): accesso alle misure di sicurezza
sociale non contributive
a condizione di residenza
(con cumulabilita'
dei requisiti temporali)
á
Accesso
all'edilizia popolare
(permesso CE slp o lavoro
regolare e permesso >
2 anni)
á
Ai
fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in
Italia o > 5 anni nella regione (L.
133/2008); nota: discriminazione diretta (verosimilmente illegittima per CGUE; legittima se
giustificata e proporzionata per Corte Cost.)
á
Sent.
Corte Cost. 61/2011: il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da
ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo
á
Deroga ingresso e soggiorno familiare del
minore soggiornante (Tribunale minorenni): permesso per motivi di assistenza minore (lavoro; non convertibile; iscrizione al
SSN se lavoratore); Sent. Cass. SS.UU.Civ. 21799/2010: non si richiede necessariamente l'esistenza di situazioni
di emergenza o di
circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma e' sufficiente qualsiasi rischio di danno grave (ambiguita' rispetto alla durata della situazione di rischio: situazioni
non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita')
á
Interesse
superiore del fanciullo
in tutti i provvedimenti relativi a unitaÕ familiare
á
Tutela
delle unioni di fatto
(ricongiungimento genitore naturale, purche' il minore soggiorni legalmente in
Italia con l'altro genitore)
á
Conversione familiari ai 18 anni (ovvero rinnovo in caso di neo-maggiorenne ancora a
carico di genitore in
possesso dei requisiti di reddito e alloggio), o in caso di cessazione vincoli
o morte familiare; conversione
affidamento ai 18 anni (entro quote anno successivo; anche affidamento di fatto
o tutela)
á
Divieto
di espulsione; rimpatrio
col familiare espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni
permesso o permesso CE slp genitore o affidatario (o permesso per motivi
familiari per > 14 anni); permesso per minore etaÕ negli altri casi (incluso minore non
accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari in patria); rimpatrio
assistito minore non
accompagnato deciso da Comitato minori
á
Nelle more
dell'accertamento
dell'eta' o in caso di dubbio,
si presume la minore
eta'
á
Conversione del permesso per motivi familiari al
compimento dei 18 anni,
o in caso di cessazione vincoli o morte familiare; conversione del permesso per
i minori affidati al
compimento dei 18 anni (entro quote anno successivo; Sent. Corte Cost.
198/2003: anche affidamento di fatto o tutela;
in caso di minore non accompagnato,
necessari, in base a L. 129/2011, affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983
o tutela e parere
favorevole del Comitato minori,
o, in alternativa, 3
anni di soggiorno pregresso e 2 anni di inserimento in progetto autorizzato)
á
Minori,
anche irregolari,
titolari del diritto e soggetti allÕobbligo di istruzione e formazione, e
ammessi alla scuola di ogni ordine e grado (inclusi esami; forse anche dopo il compimento dei 18
anni se ancora irregolari, in base a sent. Cons. Stato 1734/2007)
á
Rischio per l'incolumita' (anche a seguito di
eventuale rimpatrio) derivante da dichiarazioni rese in indagini o nel giudizio o dal tentativo di sottrarsi al condizionamento criminale (anche in
caso di violenza o grave sfruttamento in ambito lavorativo), ovvero condanna
per reato commesso in
eta' minore e partecipazione
a un programma di integrazione sociale
á
Il rischio
puo' emergere nel corso di indagini
o di interventi assistenziali
dell'ente locale
á
In caso di rischio, applicabile anche ai comunitari
á
Condizione:
inserimento con
associazione convenzionata
á
Rilascio di
permesso Òper motivi umanitariÓ
(distinguibile solo per gli uffici competenti), anche in mancanza di passaporto
e altri requisiti
á
Revoca
dell'eventuale espulsione pregressa
á
Durata: 6
mesi, rinnovabile per 1 anno (o piu', per esigenze giudiziarie)
á
Revoca del permesso in caso di sottrazione agli
impegni o cessazione dei motivi
á
Permesso
utilizzabile per lavoro
subordinato o studio
á
Conversione
del permesso in permesso
per studio o lavoro (entro quote anno successivo)
á
In caso di
rischio, non richiesta denuncia
ne' collaborazione; notitia criminis trasmessa alla Procura (parere possibile
ma non obbligatorio)
á
Rilascio di
permesso di 1 anno,
rinnovabile, o permesso CE slp
(per collaborazione eccezionale in indagini o procedimenti relativi a delitti
di natura terroristica);
su iniziativa del questore o su richiesta delle Forze di polizia, dei Servizi o
del Procuratore della Repubblica; revoca in caso di condotta incompatibile o di cessazione delle
condizioni
á
Divieto di discriminazione
o
diretta: per l'appartenenza ad un determinato
gruppo, una persona e' trattata meno favorevolmente di un'altra, non
appartenente a quel gruppo, in situazione analoga
o
indiretta: disposizioni, criteri, atti o
comportamenti apparentemente neutri che mettono le persone appartenenti a un
determinato gruppo in una posizione di particolare svantaggio rispetto a coloro
che non appartengono a quel gruppo
á
Corte
Cost.: legittime le differenze di trattamento
giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi proporzionati; Corte Giust.: legittime, a queste condizioni, solo le discriminazioni indirette
á
Azione
civile, ricorso al giudice
(anche da parte di associazioni iscritte in apposito elenco o, in caso di
discriminazioni collettive, di sindacati)
á
Giurisprudenza prevalente: l'imposizione di un
requisito di residenza pregressa prolungata per il godimento di un beneficio erogato
dalla pubbica amministrazione da' luogo a discriminazione indiretta illecita (la finalita' del contenimento della spesa
pubblica non e' atta a
giustificarla); combinazione
tra questo orientamento e art. 41 T.U.: accesso
degli stranieri ai sussidi
erogati discrezionalmente dagli enti locali
á
Accesso al
lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (controverso):
¤
attivita'
che comportino esercizio di pubblici poteri o che attengano alla sicurezza
nazionale
¤
posti di
vertice dell'amministrazione,
di magistrato e di avvocato
dello Stato
¤
funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e
coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito
IV.
Immigrazione illegale: sanzioni e allontanamento
1.
Sanzioni
á
Reato di ingresso e/o soggiorno illegale:
á
Reclusione da 6 mesi a 3 anni (e possibile confisca dell'immobile) per
chi dia alloggio a
titolo oneroso allo straniero irregolare (al momento della stipula o del
rinnovo del contratto) al fine di trarne un ingiusto profitto
á
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore per il datore di
lavoro che occupi alle proprie dipendenze lo straniero non autorizzato
á
Reclusione fino a 15 anni (piu' possibile aumento fino alla meta') per il favoreggiamento dell'ingresso illegale
á
Reclusione fino a 4 anni per il favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato all'ottenimento di
un ingiusto profitto; non
costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria
á
Sent.
Corte Cost. 249/2010: illegittima la disposizione (L. 125/2008) in base
alla quale il soggiorno illegale e' considerato circostanza aggravante comune
2.
Respingimento
á
Adottato
per straniero
o
che sia
fermato all'atto dell'ingresso in elusione dei controlli, o subito dopo
o
che sia
temporaneamente ammesso per la necessita' di prestargli soccorso
á
In caso di impossibilita'
di esecuzione
immediata a causa di
impedimenti (inclusi necessita' di prestare soccorso, mancanza documenti,
incertezze sull'identita' o nazionalita', indisponibilita' di un vettore, rischio
di fuga), trattenimento
in CIE
á
Oneri (rimpatrio respinti) e sanzioni (per mancato controllo documenti o -
"e"? - mancata segnalazione documenti irregolari) per il vettore che trasporti stranieri da respingere
á
Deroga
protezione temporanea o
asilo: non contano i
requisiti di disponibilita' di mezzi, ne' i divieti di ingresso; non si
respinge lo straniero privo di requisiti; non si applicano oneri al vettore
(nota: al momento dell'imbarco, il vettore non sa se verra' presentata domanda
d'asilo)
á
Divieto assoluto di respingimento, anche
indiretto, verso un
paese in cui vi sia rischio di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza,
religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali
á
Il respingimento di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie
monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, sono effettuati
con modalita' adatte al caso
particolare; nota: sembra escluso che sussista un implicito divieto di respingimento del minore (come si evinceva, invece, da circ. Mininterno 9/7/2007)
á
Non prevista convalida per il respingimento: possibile assenza
di controllo giurisdizionale effettivo su misure limitative della liberta' in
caso di respingimento differito per meno di 48 ore
á
Non si
applicano le tutele
previste per l'espulsione da L. 129/2011
á
Ricorso al TAR
á
Non previsto divieto di reingresso a seuito di respingimento
á
Stranieri respinti
in alto mare verso la
Libia:
3.
Espulsione
á
Modalita'
(prima della L. 129/2011):
á
Sent.
CGUE C-61/11: incompatibile
con Direttiva
2008/115/CE la
disposizione che prevede la sanzione della reclusione per il mancato ottemperamento all'ordine del questore (nota: la Corte
censura la disposizione sotto il profilo dell'efficacia)
á
Giurisprudenza: trascorso il termine per il recepimento
di Direttiva 2008/115/CE,
disapplicazione delle disposizioni nazionali in contrasto con la Direttiva
á
Presupposti:
¤
ingresso
in elusione dei controlli di frontiera
¤
mancata
richiesta del permesso
entro 8 gg dall'ingresso
¤
annullamento o revoca del permesso
¤
mancata
richiesta di rinnovo entro 60 gg (Sent. Cass. 7892/2003: la
richiesta tardiva va comunque valutata, e accolta, in presenza dei requisiti,
se il ritardo non e' strumentale)
¤
rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso
(verosimilmente, solo in caso di mancato rispetto del termine, non superiore a
15 gg, indicato dal questore, e in caso di richiesta fraudolenta o
manifestamente infondata)
¤
mancata
dichiarazione di presenza
per soggiorni brevi per visite, affari, turismo, studio, ovvero prolungamento
illegale del soggiorno oltre il termine
di 3 mesi (verosimilmente, dall'ingresso in Area Schengen) o quello piu' breve
indicato nel visto di ingresso
¤
permanenza
nel territorio dello Stato in assenza di comunicazione allo Sportello Unico per dipendenti da
appaltatore con sede in altro Stato UE (nota: comunicazione propedeutica alla
richiesta di permesso e indipendente dal comportamento dello straniero;
verosimilmente, l'espulsione e' adottata solo in mancanza di tale richiesta)
¤
mancata dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg., da parte dello straniero in
possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da altro Stato Schengen (salvo
titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato Schengen o di suoi
familiari), o cessazione delle condizioni di soggiorno di breve durata (Reg. CE/562/2006: documento di
viaggio valido; risorse adeguate per soggiorno e viaggio; assenza di
pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area Schengen)
¤
violazione, senza giustificato motivo,
dell'ordine del questore
di lasciare lÕItalia entro 7 gg.
¤
violazione del termine per il rimpatrio volontario
¤
violazione di una delle misure limitative della liberta' personale adottate
dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o
in luogo del trattenimento in CIE
¤
violazione del divieto di reingresso
¤
elusione degli
obblighi previsti da un programma di rimpatrio volontario
á
Nessun
provvedimento e'
adottato a carico dell'irregolare intercettato in uscita ai controlli di frontiera esterna (nota: e se il controllo ha luogo
nell'attraversamento di una frontiera Schengen?)
á
Ai fini
dell'espulsione per soggiorno illegale di titolare di diritto al ricongiungimento o di familiare ricongiunto si tiene conto dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e
dei legami socio-familiari con il paese d'origine
á
Concessione
(su richiesta; schede informative) di un termine tra 7 e 30 gg (prorogabile in base al
caso specifico) per il rimpatrio volontario in assenza di pericolosita' e di rischio
di fuga:
o
imposizione
di una o piu' misure limitative
(consegna del documento di viaggio, obbligo di dimora, obbligo di firma)
o
convalida del
giudice di pace
o
violazione:
multa da 3.000 a 18.000 euro (giudice di pace)
o
non
luogo a procedere per il
reato di soggiorno illegale in caso di avvenuto rimpatrio (nota: se la sentenza
arriva prima del rimpatrio, rischio di espulsione coattiva)
á
Espulsione coattiva in caso di
o
mancata
richiesta del termine
per il rimpatrio volontario
o
pericolosita'
o
rischio
di fuga
o
rigetto di
richiesta di permesso fraudolenta
o manifestamente infondata
o
violazione del termine per il rimpatrio volontario
o di una misura limitativa
o
espulsione
adottata dal giudice
(inclusa quella per violazione dell'ordine del questore; nota: a rigore, anche quella per soggiorno
illegale)
á
Rischio
di fuga:
o
assenza di documento
di viaggio valido
o
incapacita'
di dimostrazione di disponibilita' di alloggio (e di risorse da fonti lecite?)
o
dichiarazione
di false generalita'
o
violazione del termine o del divieto di reingresso
o dell'ordine del questore o delle misure limitative
á
L'espulsione di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, e' effettuata con
modalita' adatte al caso particolare
á
Convalida da parte del giudice di pace dell'accompagnamento immediato entro 48 ore; nelle more, sospensione dell'esecuzione
á
Diritto
dello straniero ad essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e ad essere ammesso al gratuito
patrocinio
á
Diritto ad
essere assistito da interprete
(Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di fiducia; da disciplinare con legge)
á
Trattenimento nel CIE
o
presupposti
-
quando e' impossibile eseguire immediatamente l'espulsione coattiva, a causa di impedimenti,
inclusi
¤
necessita'
di soccorrere lo straniero
¤
necessita'
di accertamenti su identita' o nazionalita'
¤
necessita'
di acquisire documenti per il viaggio
¤
mancanza di
vettore
¤
rischio
di fuga (nota: improprio
includerlo tra gli impedimenti)
-
in attesa
della convalida dell'accompagnamento (se e' impossibile il trattenimento in questura)
o
possibile
alternativa (salvo
pericolosita' o mancanza di documento di viaggio valido): misura limitativa (procedura e sanzioni come nel caso di
misure imposte in corrispondenza alla concessione del termine per il rimpatrio
volontario)
-
30 gg
-
prorogabile
per altri 30 gg in
caso di gravi difficolta'
nell'accertamento di identita' o nazionalita' o nell'acquisizione dei documenti
di viaggio
-
possibili due proroghe ulteriori di 60 gg ciascuna, se permangono le condizioni che lo hanno reso necessario
-
possibili ulteriori proroghe, < 60 gg ciascuna, per un massimo di ulteriori 12
mesi, in caso di perdurante
impossibilita' di allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni
ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio da parte dello straniero o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi
-
in caso di allontanamento indebito: ripristino della
misura, senza azzeramento del computo del tempo
o
convalida del giudice di pace entro 48 ore (verifica nel merito del
provvedimento di espulsione; non dell'eventuale provvedimento negativo relativo
al permesso)
o
consentiti visite di
¤
familiari
conviventi
¤
difensore
¤
ministri di
culto
¤
personale
della rappresentanza diplomatica o consolare
¤
persone
regolarmente soggiornanti (Carta dei diritti), previa autorizzazione da parte
del prefetto
¤
rappresentante
ACNUR (Carta dei diritti)
¤
associazioni
convenzionate (Carta dei diritti)
o
consentito
(da Direttiva Mininterno) accesso
di
¤
rappresentanti
di organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali
¤
Sindaci,
Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale
(previsione soppressa, fino a nuova disposizione da circ. Mininterno 1/4/2011)
¤
giornalisti
e fotocineoperatori (previsione soppressa, fino a nuova disposizione da circ.
Mininterno 1/4/2011)
o
diritti
garantiti allo straniero
trattenuto:
¤
piena informazione relativa ai diritti
¤
comunicazione all'autoritaÕ consolare e segnalazione
del trattenimento a familiari o conoscenti
¤
tutela della salute
¤
liberta' di colloquio riservato anche con visitatori
provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CIE (anche
prima o nelle more della procedura di convalida del trattenimento)
¤
liberta' di corrispondenza riservata anche telefonica
¤
possibilita' di esprimersi nella propria lingua e di
avvalersi dell'interprete (anche prima o nelle more della procedura di
convalida del trattenimento)
¤
tutela dell'unita' familiare: il nucleo familiare
sottoposto a trattenimento deve essere ospitato nello stesso CIE e con
godimento di spazi propri; in mancanza, si procede a trasferimento ad altro CIE
adeguato
¤
diritti del minore: il minore puo' essere trattenuto
solo a tutela del suo diritto allÕunita' familiare, su richiesta di un genitore
o su decisione del Tribunale per i minorenni; negli altri casi il minore e'
affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni
¤
esercizio della liberta' religiosa
¤
rispetto delle caratteristiche personali la cui
compressione puo' determinare una lesione dell'identita'
¤
tutela dal rischio di pregiudizio derivante
dall'identita' sessuale
¤
recupero degli effetti e dei risparmi personali
¤
ordine
del questore di lasciare
l'Italia entro 7 gg
¤
il questore
puo' consegnare allo straniero documentazione utile a raggiungere la
rappresentanza consolare e il biglietto di viaggio
á
Reato di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 7 gg.:
á
Divieto
di reingresso:
á
Reato di reingresso non autorizzato dellÕespulso: reclusione
1-4 anni; reiterazione: reclusione 1–5 anni
á
Divieto
di espulsione
¤
minori
¤
gravide e puerpere (che provvedono al figlio <
6 mesi), e marito
convivente (Corte Cost. 376/00)
¤
coniuge e familiari
di italiani <
II grado conviventi (revoca dell'espulsione in seguito a successivo matrimonio;
ulteriore rispetto al diritto di soggiorno; giurisprudenza contrastante su
convivenza con minore italiano)
¤
permesso
CE slp (espulsione
possibile solo per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato)
á
Ricorso contro l'espulsione:
o
TAR per
ordine pubblico o sicurezza dello Stato o attivita' terroristiche (non ammessa
la sospensione cautelare)
o
giudice
ordinario per misura di sicurezza (possibile anche la revoca da parte del
magistrato o del Tribunale di sorveglianza) o espulsione sostitutiva della pena
o
Tribunale
di sorveglianza per alternativa alla pena (opposizione)
o
giudice di pace del luogo dove ha sede l'autorita' che
ha adottato il provvedimento, negli altri casi; ricorso inammissibile se
proposto oltre 30 gg dalla notificazione del provvedimento (60 gg. se
presentato dall'estero); decisione inappellabile entro 20 gg.; competenza del tribunale
in composizione monocratica, se risulta
pendente un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare o un giudizio
di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (L. 271/2004; sopravvive a D. Lgs. 150/2011?)
V.
L'asilo
1.
Destinatari
á
Protezione
internazionale:
2.
Procedura
á
Domanda presentata alla polizia di frontiera o alla questura; esaminata dalla Commissione
territoriale
á
Deroga alle disposizioni sul respingimento
quando si applichino quelle su protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di
disponibilita' di mezzi, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo
straniero privo di requisiti; non si applicano oneri al vettore
á
Nota: il
vettore non sa se verra'
presentata domanda d'asilo => nega comunque l'imbarco allo straniero che
fugge senza requisiti per l'ingresso => necessario il ricorso ai
trafficanti
á
Trattenimento
in CIE per il richiedente che abbia commesso determinati
crimini o che sia
destinatario di espulsione
o respingimento
á
Ospitalita'
obbligatoria in CARA (con uscita nelle ore diurne) per il
richiedente per il quale debbano essere accertate identita' o nazionalita' (<
20 gg) o che abbia presentato domanda dopo essere stato intercettato in condizioni di ingresso o soggiorno
illegale (< 35
gg); allontanamento ingiustificato:
decisione dulla domanda sulla base degli elementi in possesso della Commissione
á
L'Italia
puo' dichiararsi competente
per l'esame della domanda in caso di trattenimento in CIE o di ospitalita' obbligatoria in CARA a seguito di presentazione della domanda
successiva
all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali; negli altri casi, la questura avvia le procedure per la determinazione
dello Stato competente
in base al Regolamento Dublino
II (criteri,
nell'ordine: presenza di familiari, rilascio di un visto o di un titolo,
ingresso o soggiorno illegali tollerati, luogo di presentazione della domanda)
á
Permesso
per richiesta asilo di 3 mesi, rinnovabile, negli altri casi
(possibile limitazione della circolazione)
á
Domanda inammissibile (ma non irricevibile; decisione presa
dalla Commissione) se il richiedente e' gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato o se la domanda
e' reiterata senza
fatti nuovi
á
Nota: prima del D. Lgs. 159/2008, era
previsto che il richiedente gia' destinatario di un provvedimento di espulsione
per soggiorno illegale fosse ospitato comunque in CARA; era quindi possibile
l'iterazione illimitata del seguente meccanismo elusivo: intercettazione di
straniero irregolare => richiesta di asilo => ospitalita' in CARA =>
abbandono del CARA => in caso di nuova intercettazione, presentazione di
nuova richiesta (inammissibile, ma non irricevibile) => nuova ospitalita' in
CARA, etc.
á
Audizione ed esame effettuati dalla Commissione
territoriale (10 in
Italia, piu' alcune sezioni)
á
Decisione (entro 9 gg per trattenuti in CIE, 33 gg
per gli altri):
á
Nel 2007 (prima dell'istituzione della protezione
sussidiaria)
o
domande
presentate: 14.055
o
domande
esaminate: 13.509
o
riconoscimento dello status di rifugiato: circa 10%
o
diniego
dello status, con protezione umanitaria: circa 47%
o
dinego dello status, senza protezione: circa 36%
o
altro esito (rinunce; casi Dublino;
irreperibili): circa 6%
á
Nel 2008
á
Nel 2009
á
Il
ricorso al tribunale (ammissibile solo se presentato entro 30 gg dalla notificazione del provvedimento, 15
gg, in caso di
richiedente trattenuto in CIE
o ospitato obbligatoriamente
in CARA, 60 gg, in
caso di presentazione del ricorso dall'estero) sospende l'allontanamento, salvo che nei casi seguenti:
o
la
decisione e' stata assunta sulla base della sola documentazione presentata,
essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal CARA
á
In mancanza
di effetto sospensivo
automatico, il richiedente puo' chiedere la sospensione
del provvedimento al Tribunale competente
per il ricorso; in caso di accoglimento dell'istanza, al richiedente e'
rilasciato un permesso per richiesta asilo e se ne dispone l'accoglienza in un
centro di accoglienza per richiedenti asilo
á
Il ricorso
e' trattato in ogni grado
in via d'urgenza
á
Sent.
Cass. 19393/2009:
competenza del giudice ordinario
in merito al rilascio di permesso umanitario ex art. 5, co. 6
3.
Accoglienza
á
Il titolare
di permesso per
richiesta asilo privo di mezzi
sufficienti per se' e per i familiari (5.227 euro, per una persona; 3.186 euro a
persona, in caso di
nucleo familiare) accede con i familiari alle misure di accoglienza, a condizione di presentazione della domanda
di asilo entro 8 gg.
dall'ingresso (o dal
verificarsi dei motivi di persecuzione, per richiedente gia' soggiornante legalmente
in Italia)
á
In caso di indisponibilita'
di posti, contributo
assistenziale
(attualmente: 27,89 euro
al giorno a persona)
per il tempo necessario (ma comunque < 35 gg) ad acquisire la disponibilita' presso
un centro di accoglienza
á
Se la decisione
sulla domanda di asilo
(ricorso incluso) non
e' adottata entro 6 mesi
dalla presentazione della domanda il permesso per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di 6 mesi; il permesso rinnovato consente di svolgere attivita'
lavorativa fino alla
conclusione della procedura (salvo che il ritardo sia addebitabile al richiedente); il permesso non puo' essere convertito in permesso per lavoro
4.
Protezione temporanea
á
Possibile accoglienza e protezione temporanea, per motivi umanitari, in caso di conflitti, disastri o altri eventi
di particolare gravita'
á
Disposizioni
adottate con DPCM,
anche in deroga alle
altre disposizioni di legge
á
Regime
adottato in occasione della guerra in Kossovo, nel 1999, e dell'afflusso dal Nord
Africa dei primi mesi
del 2011 (permesso di 6 mesi, utilizzabile per lavoro e convertibile; rilascio
di un titolo di viaggio; rinnovato, anche tacitamente, per altri 6 mesi); nota: permesso utile per la libera
circolazione di breve
periodo in Area Schengen (altri requisiti: titolo di viaggio, risorse sufficienti, assenza di pericolosita' e
di segnalazioni per la non ammissione)
á
Adozione
del DPCM in caso di
accertamento, da parte del Consiglio europeo, di afflusso massiccio di sfollati, ai
sensi della Direttiva 2001/55/CE
(D. Lgs. 85/2003): protezione accordata, nei limiti della disponibilitaÕ dichiarata dal
Governo italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo anno in base
a decisione del Consiglio europeo
VI.
I cittadini comunitari
á
Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del comunitario o
del coniuge di eta' < 21 anni o a carico; ascendenti diretti, del
comunitario o del coniuge, a carico); incluse le relazioni adottive e di affidamento (quanto meno in caso di affidamento
stabile)
á
Direttiva
2004/38/CE: facilitazione
dell'ingresso e soggiorno per altri familiari stranieri a carico o
conviventi (incluso il partner
con relazione stabile
attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino; nota: la Direttiva
2004/38/CE recita "da uno Stato membro") o necessitanti, per ragioni
di salute, di assistenza
da parte del cittadino comunitario
á
Requisiti: documento di identita' valido per
l'espatrio, per il cittadino comunitario; passaporto valido e visto, se
richiesto, per il familiare straniero
á
In caso di mancanza
di documento di viaggio valido
o di visto di ingresso,
se richiesto non si procede a respingimento se l'interessato, entro 24 ore
(quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE), dimostra di essere titolare del diritto di libera
circolazione
á
Requisiti: documento di identita' valido per
l'espatrio (comunitario); passaporto valido (per familiare straniero; L.
129/2011: non richiesto il visto)
á
Il diritto
di soggiorno viene meno
in caso di onere eccessivo
per l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da
disponibilita' di mezzi inferiore a quella prevista per il ricongiungimento) o
per pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza pubblica
á
Requisiti: una delle condizioni seguenti
á
Il diritto
di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni (salvo, entro certi limiti, casi di
disoccupazione, invalidita', divorzio, morte o partenza del familiare
comunitario) o per pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato
o pubblica sicurezza
á
Dopo 3 mesi
di soggiorno, il comunitario e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica; il familiare straniero, la carta di
soggiorno; L. 129/2011:
anche per familiari "facilitati"
á
Superamento
della soglia dei 3 mesi
presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di presenza (facoltativa e
non disciplinata)
á
Il
cittadino comunitario in fase di prima ricerca di lavoro e i suoi familiari non sono allontanabili se il cittadino ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa e non eÕ
stato escluso dallo
stato di disoccupazione
á
Diritto
di soggiorno permanente:
á
Il
diritto di soggiorno permanente si perde per assenze di durata > 2 anni
consecutivi
á
I titolari
di diritto di soggiorno
(temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque
attivita' economica, in
forma autonoma o subordinata, che non sia riservata
per legge al cittadino italiano
(attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla
tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al
cittadino italiano i posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di
avvocato dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e
coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)
á
Il cittadino
comunitario con diritto
di soggiorno gode di parita'
di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto
derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni previste dallo stesso
Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale diritto si estende (indirettamente: solo se essi sono a
carico del lavoratore; a meno che non siano titolari di autonomo diritto di
soggiorno) ai familiari stranieri
con diritto di soggiorno
á
In deroga al principio di parita' trattamento, il
cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza
sociale durante i primi
3 mesi di soggiorno in
Italia ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di
lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro
autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge
á
Assistenza
sanitaria:
¤
tessera TEAM: rilasciata da uno Stato membro a chi e'
coperto da assicurazione in quello Stato; prestazioni necessarie a non
interrompere il soggiorno
¤
iscrizione
al SSN: stagionali e
titolari di E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro
familiari, studenti, familiari di disoccupati); nota: ora documento portatile
S1
¤
prestazioni
programmate per titolari
di E112; nota: ora documento portatile S2
o
soggiorni
> 3 mesi:
¤
iscrizione
al SSN:
-
lavoratori
e loro familiari
-
disoccupati
e iscritti a corsi di formazione, con diritto di soggiorno
-
titolari di
E106, E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato UE), E121
(pensionati in altro Stato UE); nota: ora documento portatile S1
-
titolare di
diritto di soggiorno permanente
-
vittime di
tratta e destinatari di protezione sociale
-
familiari
di cittadino italiano
¤
assicurazione
sanitaria per i titolari
di diritto di soggiorno non lavoratori (iscrizione facoltativa al SSN? si', in
alcune Regioni)
¤
prestazioni
urgenti e indifferibili (prestazioni a tutela di minori,
gravidanza, maternita', vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi,
diagnosi e cura di malattie infettive; altre prestazioni essenziali?), gratuite
(verosimilmente, salvo partecipazione alla spesa; esenzione dal ticket a parita'
con l'italiano? certamente si', nel Lazio), per comunitari presenti irregolarmente e non assistiti dal Paese di
provenienza; rilascio di codice ENI; nota: disposizione a rischio in base a modifica art. 1, co. 2 T.U. (L. 133/2008), ma sostenuta da Sent.
Corte Cost. 299/2010
á
Sicurezza
sociale:
¤
pensioni
sociali per persone sprovviste di reddito
¤
pensioni,
assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili
¤
pensioni e
indennita' per i sordomuti
¤
pensioni e
indennita' per i ciechi civili
¤
integrazione
delle pensioni al trattamento minimo
¤
integrazione
dellÕassegno di invalidita'
¤
assegno
sociale
¤
maggiorazione
sociale
á
Presupposti:
á
In caso di
allontanamento per pericolositaÕ,
¤
quando l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza (L. 129/2011)
¤
in caso di violazione
del termine concesso per
lasciare l'Italia
á
In caso di
allontanamento per mancanza di requisiti,
VII.
La cittadinanza
á
Cittadino per
nascita:
á
E' considerato cittadino italiano per nascita chi e' trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo' essere provato il possesso
di altra cittadinanza
á
Riconoscimento o acquisto della cittadinanza:
¤
essere
stato legalmente residente (iscrizione anagrafica e permesso di soggiorno) in Italia per 2
anni successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno
3 anni; termini dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; in
caso di matrimonio celebrato quando entrambi i coniugi erano stranieri, il
periodo di residenza o di coniugio va computato da quando uno dei coniugi
possiede il requisito di cittadinanza
¤
assenza di
motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato (valutazione discrezionale; l'Amministrazione ha 2 anni di tempo per rigettare l'istanza)
¤
assenza di
condanne (o successiva riabilitazione) per determinati reati
¤
assenza di
separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio al momento dellÕadozione del decreto di riconoscimento
della cittadinanza
¤
avere un
genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita
¤
essere, al
compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni
¤
dichiarare
di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
¤
essere nato
in Italia
¤
essere
stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei
18 anni
¤
dichiarare
di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
á
Concessione della cittadinanza per naturalizzazione
(pienamente discrezionale:
valutati reddito, affidabilita' fiscale, precedenti penali, livello di
integrazione, etc.):
á
Richiesto, entro
6 mesi dalla notifica
del DPR di concessione o conferimento della cittadinanza, giuramento di
fedelta' alla
Repubblica;
á
Non piu'
richiesto lo svincolo
dalla cittadinanza d'origine