(Sergio Briguglio 30/10/2011)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI NORMATIVA IN MATERIA DI STRANIERI

 

Lezione tenuta a Roma, il 5/11/2011, nell'ambito di Unimigrante

 

 

Sommario

á        ingresso in Italia

á        soggiorno

á        diritti

á        allontanamento

á        asilo

á        cittadini comunitari

á        cittadinanza

 

 

I. L'ingresso in Italia

 

1. Politica dei flussi

 

á        Ingressi per per "interesse legittimo" all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto"

á        Interesse legittimo all'inserimento concorrenziale (lavoro, studio): limiti numerici, requisiti

á        Interesse legittimo all'inserimento non concorrenziale (turismo, affari, motivi religiosi): nessun limite numerico, autosufficienza

á        Diritto: asilo e protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti

á        Numeri:

o       lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010

o       lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010

o       studio: circa 51.000 per l'anno accademico 2009-2010

o       turismo: circa 400.000 per anno

o       affari: circa 130.000 per anno

o       ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009

o       richiesta asilo: circa 14.000 nel 2007 (riconoscimenti: circa 10%; permessi umanitari: circa 47%); circa 30.000 nel 2008 (riconoscimenti: circa 8%; protezione sussidiaria: 30%; protezione umanitaria: 10%); circa 17.000 nel 2009 (riconoscimenti: circa 9%; protezione sussidiaria: 21%; protezione umanitaria: 9%); circa 8.000 nel 2010 (riconoscimenti: circa 14%; protezione sussidiaria: 13%; protezione umanitaria: 10%)

á        Limiti numerici per lavoro (inclusi stagionali):

o       1999: 58.000

o       2000: 83.000

o       2001: 80.000

o       2002: 79.500

o       2003: 79.500

o       2004: 79.500 + 36.000 neocomunitari

o       2005: 99.500 + 79.500 neocomunitari

o       2006: 550.000 + 170.000 neocomunitari

o       2007: 250.000 (nessun limite per neocomunitari)

o       2008: 230.000 (nessun limite per neocomunitari)

o       2009: 80.000 (nessun limite per neocomunitari)

o       2010: 166.000 (nessun limite per neocomunitari)

á        Interferenze tra flussi:

o       requisiti meno stringenti per gli ingressi di breve durata (turismo, affari) => numeri alti => interferenza tra flusso per turismo e flusso per lavoro (overstayers)

o       l'ammissione al riconoscimento del diritto d'asilo prescinde da un ingresso formalmente legale; problematico, per il perseguitato, l'ingresso formalmente legale (passaporto, requisiti) => interferenza tra flusso per asilo e immigrazione clandestina

 

 

2. In generale...

 

á        Visto: passaporto valido, condizione di alloggio, mezzi per soggiorno (direttiva Mininterno) o sponsorizzazione, mezzi per viaggio; requisiti (decreto MAE)

á        Esonero dal visto:

á        Ingresso: non ammesso lo straniero

 

 

3. Lavoro subordinato

 

á        Uno o piu' decreti annuali

á        Richiesta di autorizzazione da parte del datore di lavoro (per via telematica) per lavoratore residente all'estero:

á        Ingressi extra-quota: traduttori, interpreti, ricercatori, lettori, professori universitari, dirigenti, spettacolo, circensi, marittimi, dipendenti da appaltatore estero (per opere o servizi), colf di italiani allÕestero, giornalisti, dipendenti da imprese estere (per compiti specifici), lavoratori in addestramento, infermieri professionali, docenti di scuole straniere

á        Osservazioni:

 

 

4. Ricongiungimento familiare

 

á        Titolari del diritto: permesso CE slp, lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata

á        Familiari:

á        Familiari di comunitari e italiani: diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007)

á        Richiesta di nulla-osta presso lo Sportello unico; termine ordinatorio per il rilascio: 180 gg.

á        Requisiti (non per rifugiato):

¤        assegno sociale per il richiedente + 0.5 assegno sociale x numero familiari a carico

¤        per figli di eta' < 14 anni, quota comunque limitata dall'assegno sociale

¤        per titolare di protezione sussidiaria, quota complessiva limitata da 2 x assegno sociale

 

 

II. Il soggiorno

 

1. Permesso di soggiorno

 

á        Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio entro 20 gg. (ordinatorio)

á        Sottoscrizione di accordo di integrazione ai fini del rilascio del permesso:

á        Richiesta spedita tramite Poste (salvo alcuni permessi: in questura)

á        Ricevuta + passaporto: regolarita' del soggiorno

á        Possibilita' di avvio del rapporto lavorativo nelle more del rilascio di permesso per lavoro subordinato

á        Turismo, visite, affari e studio < 3 mesi: solo dichiarazione di soggiorno (alla frontiera o in questura, anche mediante comunicazione albergo); copia dichiarazione + passaporto (con eventuale timbro Schengen): regolarita'

á        Durata massima: lavoro tempo indeterminato, 2 anni; lavoro tempo determinato, minimo tra durata rapporto e 1 anno; familiari, minimo tra durata familiare e 2 anni; lavoro autonomo, 2 anni; studio, 1 anno; lavoro stagionale, 9 mesi

á        Altri permessi rilasciabili: motivi umanitari, residenza elettiva, minore eta', integrazione minore, religiosi, assistenza minore (art. 31, co. 3), acquisto cittadinanza, asilo (5 anni), protezione sussidiaria (3 anni), etc.

á        Richiesta di rinnovo (tramite Poste): 60 gg. prima; non oltre 60 gg. dopo (Cassazione: anche dopo, purche' il ritardo non sia finalizzato alla maturazione dei requisiti)

á        Ricevuta + originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno; mantenimento di tutti i diritti nelle more del rinnovo (lavoro, ricongiungimento, reingresso, patente, iscrizione anagrafica, etc.)

á        Reddito (salvo disoccupazione): come per ricongiungimento

á        Per lavoro subordinato: esistenza di contratto di soggiorno

á        Contributo 80-200 euro per rilascio e rinnovo del permesso (da disciplinare con DM)

á        Licenziamento o dimissioni =>  > 6 mesi inserimento nelle liste di mobilita' o al Centro per l'impiego

á        Durata rinnovo < durata rilascio, salvo esplicita previsione di legge o regolamento

á        Utilizzazione: subordinato, autonomo, famiglia, integrazione del minore, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari: studio e lavoro; studio: lavoro subordinato (< 1040 ore annuali)

á        Conversione:

¤        il minore e' stato affidatoai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato minori abbia dato parere favorevole

¤        il gestore del programma di integrazione, attuato da ente con rappresentanza nazionale iscritto registro art. 42 T.U., certifichi con idonea documentazione

-         presenza in Italia > 3 anni

-         inserimento > 2 anni programma integrazione

-         disponibilita' di alloggio

-         regolare attivita' di studio o lavoro in corso, o contratto di lavoro

á        Rifiuto => espulsione (verosimilmente, solo se non si aderisce all'invito a lasciare l'Italia entro un termine < 15 gg)

á        Revoca (venir meno requisiti; condanne per reati ostativi): espulsione

á        Rifiuto e revoca del permesso per straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o che abbia fatto ingresso per ricongiungimento adottati tenendo conto di legami familiari in Italia, legami socio-familiari in patria, durata pregressa del soggiorno in Italia

á        Onere di esibizione del permesso di soggiorno per provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi quelli relativi a sanita' e prestazioni scolastiche obbligatorie (scuola d'infanzia?), nonche' dichiarazione di nascita e riconoscimento figlio naturale (circ. Mininterno 7/8/2009: provvedimenti nellÕinteresse del minore e della collettivita'; asilo nido?)

á        Esibizione del permesso richiesta in occasione di trasferimento di denaro; in mancanza, comunicazione dei dati al commissariato di P.S.

á        Sent. Corte Cost. 245/2011: illegittima l'imposizione, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, della presentazione di un documento che dimostri la regolarita' del soggiorno

á        Obbligo di esibizione di titolo di soggiorno e di documento di identita' (Sent. Cass. SS. UU. 16543/2011: abolitio criminis in relazione al mancato ottemperamento per lo straniero in condizioni di soggiorno illegale)

 

 

2. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno)

 

á        Requisiti:

á        La richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli ricongiungibili; requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento

á        Rifiuto, revoca ed espulsione in caso di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato

á        Revoca anche per assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi o dall'Italia > 6 anni (consecutivi?); rilascio di altro permesso

á        Revoca del permesso in caso di rilascio di permesso CE da parte di altro Stato UE

á        In caso di revoca per assenza o per rilascio da altro Stato UE, possibilita' di riacquisto in soli 3 anni in caso di rientro in Italia

á        Durata del permesso CE slp: tempo indeterminato; rinnovo ogni 5 anni (dati e foto, non verifica requisiti) quale documento di identita'

á        La richiesta puo' essere presentata in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti

á        Accesso a tutte le attivitaÕ lavorative non vietate allo straniero o riservate all'italiano (esercizio di pubblici poteri; tutela sicurezza nazionale); esonero dal contratto di soggiorno

á        Accesso a tutte le prestazioni assistenziali e all'edilizia popolare

á        Possibilita' di stabilirsi in Italia, per i titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato UE, per studio, lavoro (entro quote) o (purche' in possesso di assicurazione sanitaria e di mezzi > 2 x soglia esenzione ticket) altro motivo

á        Simmetricamente, consentito il soggiorno per titolari di permesso CE slp rilasciato dall'Italia in altro Stato UE, esclusi UK, Irlanda, Danimarca

 

 

III. I diritti

 

1. Assistenza sanitaria

 

á        Parita' col cittadino italiano per il titolare di permesso CE slp (art. 9, co. 12)

á        Iscrizione obbligatoria per titolari di permesso per lavoro, familiari, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, minore eta', integrazione minore, cura (per gravidanza o puerperio), protezione temporanea, richiesta asilo, affidamento, attesa adozione, acquisto cittadinanza, stranieri con lavoro regolare in corso o iscritti al collocamento, detenuti:

o       iscrizione alla ASL del luogo di dimora (residenza legale o domicilio da permesso di soggiorno)

o       lÕiscrizione permane in fase di rinnovo (cessa per espulsione, mancato rinnovo, revoca o annullamento definitivi)

o       retroattivita' (diritto) dalla data di ingresso in Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso

o       copertura per familiari a carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009)

á        Iscrizione facoltativa:

o       altri regolarmente soggiornanti per > 3 mesi (studio, alla pari, residenza elettiva, religiosi, personale rappresentanze diplomatiche e simili) e genitore a carico entrato per ricongiungimento dopo i 65 anni; esclusi motivi di cura

o       contribuzione: proporzionale a reddito, ma > minimo fissato con DM; studio, alla pari e genitore a carico ultra-65-enne: contribuzione forfetaria; per il genitore ultra-65-enne, contributo da fissare con DM (nelle more, fissato da Regione Emilia Romagna)

o       dimora e parita' come per iscritti obbligatoriamente

o       durata: 1 anno, rinnovabile

o       assenza di retroattivita'

o       copertura per familiari a carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; per studio, previo pagamento del contributo forfetario)

á        Assicurazione obbligatoria (infortunio, malattia, maternita'): tutti i regolari (anche soggiorni < 3 mesi; es.: turismo, affari)

á        Prestazioni per i non iscritti:

á        Prestazioni per gli irregolari:

 

 

2. Previdenza

 

á        Parita' con italiani

á        In caso di rimpatrio:

á        Accordi o convenzioni con Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Croazia, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela, Turchia

 

 

3. Assistenza sociale

 

á        Assegno sociale (L. 133/2008: richiesti dieci anni di soggiorno continuativo) e provvidenze che siano diritti soggettivi in base a normativa assistenza sociale: riservati titolari di permesso CE slp (L. 388/00; per la pensione di invalidita' richiesta anche residenza) o rifugiati; accesso al permesso CE slp e alla pensione di invaliditaÕ per chi abbia separatamente i requisiti per entrambe (DPR 334/2004)

á        Parita' con gli italiani per le altre prestazioni (es.: sussidi erogati discrezionalmente dai Comuni, reddito minimo di inserimento, assunzioni obbligatorie), per titolare di permesso CE slp o di permesso > 1 anno

á        Sent. Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui impongono un requisito di reddito ai fini del godimento di indennita' di accompagnamento (condizionato a inabilita' al lavoro totale) e di pensione di inabilita' (condizionato alla disponibilita' di un reddito inferiore a una certa soglia); interpretazione progressivamente estensiva della giurisprudenza

á        Sent. Corte Cost. 187/2010: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona l'erogazione dell'assegno mensile di invalidita' alla titolarita' del permesso CE slp (ossia al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): il godimento di una misura mirata al sostentamento essenziale deve essere assicurato senza distinzione di nazionalita', in base ad art. 14 CEDU e art. 1 Prot. add. n.1, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; nota: il requisito di soggiorno pregresso di 5 anni potrebbe sopravvivere per misure di pura integrazione del reddito

á        Sent. Corte Cost. 61/2011: interventi delle Regioni mirati a realizzare la parita' delle persone, a prescindere dalla regolarita' del soggiorno, in materia di diritti fondamentali (inclusi assistenza sociale, istruzione, salute, abitazione) sono legittimi; e' escluso che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire dei servizi sociali

á        Allo straniero in una situazione nella quale non tutti gli elementi si collochino in un unico Stato UE si applicano le disposizioni previste per il comunitario circolante (Reg. CE 883/2004; Reg. UE 1231/2010): accesso alle misure di sicurezza sociale non contributive a condizione di residenza (con cumulabilita' dei requisiti temporali)

 

 

4. Alloggio

 

á        Accesso all'edilizia popolare (permesso CE slp o lavoro regolare e permesso > 2 anni)

á        Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in Italia o > 5 anni nella regione (L. 133/2008); nota: discriminazione diretta (verosimilmente illegittima per CGUE; legittima se giustificata e proporzionata per Corte Cost.)

á        Sent. Corte Cost. 61/2011: il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo

 

 

5. Minori

 

á        Deroga ingresso e soggiorno familiare del minore soggiornante (Tribunale minorenni): permesso per motivi di assistenza minore (lavoro; non convertibile; iscrizione al SSN se lavoratore); Sent. Cass. SS.UU.Civ. 21799/2010: non si richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma e' sufficiente qualsiasi rischio di danno grave (ambiguita' rispetto alla durata della situazione di rischio: situazioni non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita')

á        Interesse superiore del fanciullo in tutti i provvedimenti relativi a unitaÕ familiare

á        Tutela delle unioni di fatto (ricongiungimento genitore naturale, purche' il minore soggiorni legalmente in Italia con l'altro genitore)

á        Conversione familiari ai 18 anni (ovvero rinnovo in caso di neo-maggiorenne ancora a carico di genitore in possesso dei requisiti di reddito e alloggio), o in caso di cessazione vincoli o morte familiare; conversione affidamento ai 18 anni (entro quote anno successivo; anche affidamento di fatto o tutela)

á        Divieto di espulsione; rimpatrio col familiare espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni permesso o permesso CE slp genitore o affidatario (o permesso per motivi familiari per > 14 anni); permesso per minore etaÕ negli altri casi (incluso minore non accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari in patria); rimpatrio assistito minore non accompagnato deciso da Comitato minori

á        Nelle more dell'accertamento dell'eta' o in caso di dubbio, si presume la minore eta'

á        Conversione del permesso per motivi familiari al compimento dei 18 anni, o in caso di cessazione vincoli o morte familiare; conversione del permesso per i minori affidati al compimento dei 18 anni (entro quote anno successivo; Sent. Corte Cost. 198/2003: anche affidamento di fatto o tutela; in caso di minore non accompagnato, necessari, in base a L. 129/2011, affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o tutela e parere favorevole del Comitato minori, o, in alternativa, 3 anni di soggiorno pregresso e 2 anni di inserimento in progetto autorizzato)

á        Minori, anche irregolari, titolari del diritto e soggetti allÕobbligo di istruzione e formazione, e ammessi alla scuola di ogni ordine e grado (inclusi esami; forse anche dopo il compimento dei 18 anni se ancora irregolari, in base a sent. Cons. Stato 1734/2007)

 

 

6. Protezione sociale e regime premiale per giustizia o sicurezza pubblica

 

á        Rischio per l'incolumita' (anche a seguito di eventuale rimpatrio) derivante da dichiarazioni rese in indagini o nel giudizio o dal tentativo di sottrarsi al condizionamento criminale (anche in caso di violenza o grave sfruttamento in ambito lavorativo), ovvero condanna per reato commesso in eta' minore e partecipazione a un programma di integrazione sociale

á        Il rischio puo' emergere nel corso di indagini o di interventi assistenziali dell'ente locale

á        In caso di rischio, applicabile anche ai comunitari

á        Condizione: inserimento con associazione convenzionata

á        Rilascio di permesso Òper motivi umanitariÓ (distinguibile solo per gli uffici competenti), anche in mancanza di passaporto e altri requisiti

á        Revoca dell'eventuale espulsione pregressa

á        Durata: 6 mesi, rinnovabile per 1 anno (o piu', per esigenze giudiziarie)

á        Revoca del permesso in caso di sottrazione agli impegni o cessazione dei motivi

á        Permesso utilizzabile per lavoro subordinato o studio

á        Conversione del permesso in permesso per studio o lavoro (entro quote anno successivo)

á        In caso di rischio, non richiesta denuncia ne' collaborazione; notitia criminis trasmessa alla Procura (parere possibile ma non obbligatorio)

á        Rilascio di permesso di 1 anno, rinnovabile, o permesso CE slp (per collaborazione eccezionale in indagini o procedimenti relativi a delitti di natura terroristica); su iniziativa del questore o su richiesta delle Forze di polizia, dei Servizi o del Procuratore della Repubblica; revoca in caso di condotta incompatibile o di cessazione delle condizioni

 

 

7. Divieto di discriminazione

 

á        Divieto di discriminazione

o       diretta: per l'appartenenza ad un determinato gruppo, una persona e' trattata meno favorevolmente di un'altra, non appartenente a quel gruppo, in situazione analoga

o       indiretta: disposizioni, criteri, atti o comportamenti apparentemente neutri che mettono le persone appartenenti a un determinato gruppo in una posizione di particolare svantaggio rispetto a coloro che non appartengono a quel gruppo

á        Corte Cost.: legittime le differenze di trattamento giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi proporzionati; Corte Giust.: legittime, a queste condizioni, solo le discriminazioni indirette

á        Azione civile, ricorso al giudice (anche da parte di associazioni iscritte in apposito elenco o, in caso di discriminazioni collettive, di sindacati)

á        Giurisprudenza prevalente: l'imposizione di un requisito di residenza pregressa prolungata per il godimento di un beneficio erogato dalla pubbica amministrazione da' luogo a discriminazione indiretta illecita (la finalita' del contenimento della spesa pubblica non e' atta a giustificarla); combinazione tra questo orientamento e art. 41 T.U.: accesso degli stranieri ai sussidi erogati discrezionalmente dagli enti locali

 

 

8. Pubblico impiego

 

á        Accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (controverso):

¤        attivita' che comportino esercizio di pubblici poteri o che attengano alla sicurezza nazionale

¤        posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato dello Stato

¤        funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito

 

 

IV. Immigrazione illegale: sanzioni e allontanamento

 

1. Sanzioni

 

á        Reato di ingresso e/o soggiorno illegale:

á        Reclusione da 6 mesi a 3 anni (e possibile confisca dell'immobile) per chi dia alloggio a titolo oneroso allo straniero irregolare (al momento della stipula o del rinnovo del contratto) al fine di trarne un ingiusto profitto

á        Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lo straniero non autorizzato

á        Reclusione fino a 15 anni (piu' possibile aumento fino alla meta') per il favoreggiamento dell'ingresso illegale

á        Reclusione fino a 4 anni per il favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato all'ottenimento di un ingiusto profitto; non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria

á        Sent. Corte Cost. 249/2010: illegittima la disposizione (L. 125/2008) in base alla quale il soggiorno illegale e' considerato circostanza aggravante comune

 

 

2. Respingimento

 

á        Adottato per straniero

o       che sia fermato all'atto dell'ingresso in elusione dei controlli, o subito dopo

o       che sia temporaneamente ammesso per la necessita' di prestargli soccorso

á        In caso di impossibilita' di esecuzione immediata a causa di impedimenti (inclusi necessita' di prestare soccorso, mancanza documenti, incertezze sull'identita' o nazionalita', indisponibilita' di un vettore, rischio di fuga), trattenimento in CIE

á        Oneri (rimpatrio respinti) e sanzioni (per mancato controllo documenti o - "e"? - mancata segnalazione documenti irregolari) per il vettore che trasporti stranieri da respingere

á        Deroga protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di disponibilita' di mezzi, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo straniero privo di requisiti; non si applicano oneri al vettore (nota: al momento dell'imbarco, il vettore non sa se verra' presentata domanda d'asilo)

á        Divieto assoluto di respingimento, anche indiretto, verso un paese in cui vi sia rischio di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali

á        Il respingimento di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, sono effettuati con modalita' adatte al caso particolare; nota: sembra escluso che sussista un implicito divieto di respingimento del minore (come si evinceva, invece, da circ. Mininterno 9/7/2007)

á        Non prevista convalida per il respingimento: possibile assenza di controllo giurisdizionale effettivo su misure limitative della liberta' in caso di respingimento differito per meno di 48 ore

á        Non si applicano le tutele previste per l'espulsione da L. 129/2011

á        Ricorso al TAR

á        Non previsto divieto di reingresso a seuito di respingimento

á        Stranieri respinti in alto mare verso la Libia:

 

 

3. Espulsione

 

á        Modalita' (prima della L. 129/2011):

á        Sent. CGUE C-61/11: incompatibile con Direttiva 2008/115/CE la disposizione che prevede la sanzione della reclusione per il mancato ottemperamento all'ordine del questore (nota: la Corte censura la disposizione sotto il profilo dell'efficacia)

á        Giurisprudenza: trascorso il termine per il recepimento di Direttiva 2008/115/CE, disapplicazione delle disposizioni nazionali in contrasto con la Direttiva

 

á        Presupposti:

¤        ingresso in elusione dei controlli di frontiera

¤        mancata richiesta del permesso entro 8 gg dall'ingresso

¤        annullamento o revoca del permesso

¤        mancata richiesta di rinnovo entro 60 gg (Sent. Cass. 7892/2003: la richiesta tardiva va comunque valutata, e accolta, in presenza dei requisiti, se il ritardo non e' strumentale)

¤        rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso (verosimilmente, solo in caso di mancato rispetto del termine, non superiore a 15 gg, indicato dal questore, e in caso di richiesta fraudolenta o manifestamente infondata)

¤        mancata dichiarazione di presenza per soggiorni brevi per visite, affari, turismo, studio, ovvero prolungamento illegale del soggiorno oltre il termine di 3 mesi (verosimilmente, dall'ingresso in Area Schengen) o quello piu' breve indicato nel visto di ingresso

¤        permanenza nel territorio dello Stato in assenza di comunicazione allo Sportello Unico per dipendenti da appaltatore con sede in altro Stato UE (nota: comunicazione propedeutica alla richiesta di permesso e indipendente dal comportamento dello straniero; verosimilmente, l'espulsione e' adottata solo in mancanza di tale richiesta)

¤        mancata dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg., da parte dello straniero in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da altro Stato Schengen (salvo titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato Schengen o di suoi familiari), o cessazione delle condizioni di soggiorno di breve durata (Reg. CE/562/2006: documento di viaggio valido; risorse adeguate per soggiorno e viaggio; assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area Schengen)

¤        violazione, senza giustificato motivo, dell'ordine del questore di lasciare lÕItalia entro 7 gg.

¤        violazione del termine per il rimpatrio volontario

¤        violazione di una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE

¤        violazione del divieto di reingresso

¤        elusione degli obblighi previsti da un programma di rimpatrio volontario

á        Nessun provvedimento e' adottato a carico dell'irregolare intercettato in uscita ai controlli di frontiera esterna (nota: e se il controllo ha luogo nell'attraversamento di una frontiera Schengen?)

á        Ai fini dell'espulsione per soggiorno illegale di titolare di diritto al ricongiungimento o di familiare ricongiunto si tiene conto dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami socio-familiari con il paese d'origine

á        Concessione (su richiesta; schede informative) di un termine tra 7 e 30 gg (prorogabile in base al caso specifico) per il rimpatrio volontario in assenza di pericolosita' e di rischio di fuga:

o       imposizione di una o piu' misure limitative (consegna del documento di viaggio, obbligo di dimora, obbligo di firma)

o       convalida del giudice di pace

o       violazione: multa da 3.000 a 18.000 euro (giudice di pace)

o       non luogo a procedere per il reato di soggiorno illegale in caso di avvenuto rimpatrio (nota: se la sentenza arriva prima del rimpatrio, rischio di espulsione coattiva)

á        Espulsione coattiva in caso di

o       mancata richiesta del termine per il rimpatrio volontario

o       pericolosita'

o       rischio di fuga

o       rigetto di richiesta di permesso fraudolenta o manifestamente infondata

o       violazione del termine per il rimpatrio volontario o di una misura limitativa

o       espulsione adottata dal giudice (inclusa quella per violazione dell'ordine del questore; nota: a rigore, anche quella per soggiorno illegale)

á        Rischio di fuga:

o       assenza di documento di viaggio valido

o       incapacita' di dimostrazione di disponibilita' di alloggio (e di risorse da fonti lecite?)

o       dichiarazione di false generalita'

o       violazione del termine o del divieto di reingresso o dell'ordine del questore o delle misure limitative

á        L'espulsione di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, e' effettuata con modalita' adatte al caso particolare

á        Convalida da parte del giudice di pace dell'accompagnamento immediato entro 48 ore; nelle more, sospensione dell'esecuzione

á        Diritto dello straniero ad essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e ad essere ammesso al gratuito patrocinio

á        Diritto ad essere assistito da interprete (Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di fiducia; da disciplinare con legge)

á        Trattenimento nel CIE

o       presupposti

-         quando e' impossibile eseguire immediatamente l'espulsione coattiva, a causa di impedimenti, inclusi

¤        necessita' di soccorrere lo straniero

¤        necessita' di accertamenti su identita' o nazionalita'

¤        necessita' di acquisire documenti per il viaggio

¤        mancanza di vettore

¤        rischio di fuga (nota: improprio includerlo tra gli impedimenti)

-         in attesa della convalida dell'accompagnamento (se e' impossibile il trattenimento in questura)

o       possibile alternativa (salvo pericolosita' o mancanza di documento di viaggio valido): misura limitativa (procedura e sanzioni come nel caso di misure imposte in corrispondenza alla concessione del termine per il rimpatrio volontario)

-         30 gg

-         prorogabile per altri 30 gg in caso di gravi difficolta' nell'accertamento di identita' o nazionalita' o nell'acquisizione dei documenti di viaggio

-         possibili due proroghe ulteriori di 60 gg ciascuna, se permangono le condizioni che lo hanno reso necessario

-         possibili ulteriori proroghe, < 60 gg ciascuna, per un massimo di ulteriori 12 mesi, in caso di perdurante impossibilita' di allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio da parte dello straniero o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi

-         in caso di allontanamento indebito: ripristino della misura, senza azzeramento del computo del tempo

o       convalida del giudice di pace entro 48 ore (verifica nel merito del provvedimento di espulsione; non dell'eventuale provvedimento negativo relativo al permesso)

o       consentiti visite di

¤        familiari conviventi

¤        difensore

¤        ministri di culto

¤        personale della rappresentanza diplomatica o consolare

¤        persone regolarmente soggiornanti (Carta dei diritti), previa autorizzazione da parte del prefetto

¤        rappresentante ACNUR (Carta dei diritti)

¤        associazioni convenzionate (Carta dei diritti)

o       consentito (da Direttiva Mininterno) accesso di

¤        rappresentanti di organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali

¤        Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (previsione soppressa, fino a nuova disposizione da circ. Mininterno 1/4/2011)

¤        giornalisti e fotocineoperatori (previsione soppressa, fino a nuova disposizione da circ. Mininterno 1/4/2011)

o       diritti garantiti allo straniero trattenuto:

¤        piena informazione relativa ai diritti

¤        comunicazione all'autoritaÕ consolare e segnalazione del trattenimento a familiari o conoscenti

¤        tutela della salute

¤        liberta' di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CIE (anche prima o nelle more della procedura di convalida del trattenimento)

¤        liberta' di corrispondenza riservata anche telefonica

¤        possibilita' di esprimersi nella propria lingua e di avvalersi dell'interprete (anche prima o nelle more della procedura di convalida del trattenimento)

¤        tutela dell'unita' familiare: il nucleo familiare sottoposto a trattenimento deve essere ospitato nello stesso CIE e con godimento di spazi propri; in mancanza, si procede a trasferimento ad altro CIE adeguato

¤        diritti del minore: il minore puo' essere trattenuto solo a tutela del suo diritto allÕunita' familiare, su richiesta di un genitore o su decisione del Tribunale per i minorenni; negli altri casi il minore e' affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni

¤        esercizio della liberta' religiosa

¤        rispetto delle caratteristiche personali la cui compressione puo' determinare una lesione dell'identita'

¤        tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identita' sessuale

¤        recupero degli effetti e dei risparmi personali

¤        ordine del questore di lasciare l'Italia entro 7 gg

¤        il questore puo' consegnare allo straniero documentazione utile a raggiungere la rappresentanza consolare e il biglietto di viaggio

á        Reato di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 7 gg.:

á        Divieto di reingresso:

á        Reato di reingresso non autorizzato dellÕespulso: reclusione 1-4 anni; reiterazione: reclusione 1–5 anni

á        Divieto di espulsione

¤        minori

¤        gravide e puerpere (che provvedono al figlio < 6 mesi), e marito convivente (Corte Cost. 376/00)

¤        coniuge e familiari di italiani < II grado conviventi (revoca dell'espulsione in seguito a successivo matrimonio; ulteriore rispetto al diritto di soggiorno; giurisprudenza contrastante su convivenza con minore italiano)

¤        permesso CE slp (espulsione possibile solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato)

á        Ricorso contro l'espulsione:

o       TAR per ordine pubblico o sicurezza dello Stato o attivita' terroristiche (non ammessa la sospensione cautelare)

o       giudice ordinario per misura di sicurezza (possibile anche la revoca da parte del magistrato o del Tribunale di sorveglianza) o espulsione sostitutiva della pena

o       Tribunale di sorveglianza per alternativa alla pena (opposizione)

o       giudice di pace del luogo dove ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento, negli altri casi; ricorso inammissibile se proposto oltre 30 gg dalla notificazione del provvedimento (60 gg. se presentato dall'estero); decisione inappellabile entro 20 gg.; competenza del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare o un giudizio di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (L. 271/2004; sopravvive a D. Lgs. 150/2011?)

 

 

V. L'asilo

 

1. Destinatari

 

á        Protezione internazionale:

 

 

2. Procedura

 

á        Domanda presentata alla polizia di frontiera o alla questura; esaminata dalla Commissione territoriale

á        Deroga alle disposizioni sul respingimento quando si applichino quelle su protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di disponibilita' di mezzi, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo straniero privo di requisiti; non si applicano oneri al vettore

á        Nota: il vettore non sa se verra' presentata domanda d'asilo => nega comunque l'imbarco allo straniero che fugge senza requisiti per l'ingresso => necessario il ricorso ai trafficanti

á        Trattenimento in CIE per il richiedente che abbia commesso determinati crimini o che sia destinatario di espulsione o respingimento

á        Ospitalita' obbligatoria in CARA (con uscita nelle ore diurne) per il richiedente per il quale debbano essere accertate identita' o nazionalita' (< 20 gg) o che abbia presentato domanda dopo essere stato intercettato in condizioni di ingresso o soggiorno illegale (< 35 gg); allontanamento ingiustificato: decisione dulla domanda sulla base degli elementi in possesso della Commissione

á        L'Italia puo' dichiararsi competente per l'esame della domanda in caso di trattenimento in CIE o di ospitalita' obbligatoria in CARA a seguito di presentazione della domanda successiva all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali; negli altri casi, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente in base al Regolamento Dublino II (criteri, nell'ordine: presenza di familiari, rilascio di un visto o di un titolo, ingresso o soggiorno illegali tollerati, luogo di presentazione della domanda)

á        Permesso per richiesta asilo di 3 mesi, rinnovabile, negli altri casi (possibile limitazione della circolazione)

á        Domanda inammissibile (ma non irricevibile; decisione presa dalla Commissione) se il richiedente e' gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato o se la domanda e' reiterata senza fatti nuovi

á        Nota: prima del D. Lgs. 159/2008, era previsto che il richiedente gia' destinatario di un provvedimento di espulsione per soggiorno illegale fosse ospitato comunque in CARA; era quindi possibile l'iterazione illimitata del seguente meccanismo elusivo: intercettazione di straniero irregolare => richiesta di asilo => ospitalita' in CARA => abbandono del CARA => in caso di nuova intercettazione, presentazione di nuova richiesta (inammissibile, ma non irricevibile) => nuova ospitalita' in CARA, etc.

á        Audizione ed esame effettuati dalla Commissione territoriale (10 in Italia, piu' alcune sezioni)

á        Decisione (entro 9 gg per trattenuti in CIE, 33 gg per gli altri):

á        Nel 2007 (prima dell'istituzione della protezione sussidiaria)

o       domande presentate: 14.055

o       domande esaminate: 13.509

o       riconoscimento dello status di rifugiato: circa 10%

o       diniego dello status, con protezione umanitaria: circa 47%

o       dinego dello status, senza protezione: circa 36%

o       altro esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): circa 6%

á        Nel 2008

á        Nel 2009

á        Il ricorso al tribunale (ammissibile solo se presentato entro 30 gg dalla notificazione del provvedimento, 15 gg, in caso di richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA, 60 gg, in caso di presentazione del ricorso dall'estero) sospende l'allontanamento, salvo che nei casi seguenti:

o       la decisione e' stata assunta sulla base della sola documentazione presentata, essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal CARA

á        In mancanza di effetto sospensivo automatico, il richiedente puo' chiedere la sospensione del provvedimento al Tribunale competente per il ricorso; in caso di accoglimento dell'istanza, al richiedente e' rilasciato un permesso per richiesta asilo e se ne dispone l'accoglienza in un centro di accoglienza per richiedenti asilo

á        Il ricorso e' trattato in ogni grado in via d'urgenza

á        Sent. Cass. 19393/2009: competenza del giudice ordinario in merito al rilascio di permesso umanitario ex art. 5, co. 6

 

 

3. Accoglienza

 

á        Il titolare di permesso per richiesta asilo privo di mezzi sufficienti per se' e per i familiari (5.227 euro, per una persona; 3.186 euro a persona, in caso di nucleo familiare) accede con i familiari alle misure di accoglienza, a condizione di presentazione della domanda di asilo entro 8 gg. dall'ingresso (o dal verificarsi dei motivi di persecuzione, per richiedente gia' soggiornante legalmente in Italia)

á        In caso di indisponibilita' di posti, contributo assistenziale (attualmente: 27,89 euro al giorno a persona) per il tempo necessario (ma comunque < 35 gg) ad acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza

á        Se la decisione sulla domanda di asilo (ricorso incluso) non e' adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda il permesso per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di 6 mesi; il permesso rinnovato consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura (salvo che il ritardo sia addebitabile al richiedente); il permesso non puo' essere convertito in permesso per lavoro

 

 

4. Protezione temporanea

 

á        Possibile accoglienza e protezione temporanea, per motivi umanitari, in caso di conflitti, disastri o altri eventi di particolare gravita'

á        Disposizioni adottate con DPCM, anche in deroga alle altre disposizioni di legge

á        Regime adottato in occasione della guerra in Kossovo, nel 1999, e dell'afflusso dal Nord Africa dei primi mesi del 2011 (permesso di 6 mesi, utilizzabile per lavoro e convertibile; rilascio di un titolo di viaggio; rinnovato, anche tacitamente, per altri 6 mesi); nota: permesso utile per la libera circolazione di breve periodo in Area Schengen (altri requisiti: titolo di viaggio, risorse sufficienti, assenza di pericolosita' e di segnalazioni per la non ammissione)

á        Adozione del DPCM in caso di accertamento, da parte del Consiglio europeo, di afflusso massiccio di sfollati, ai sensi della Direttiva 2001/55/CE (D. Lgs. 85/2003): protezione accordata, nei limiti della disponibilitaÕ dichiarata dal Governo italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo anno in base a decisione del Consiglio europeo

 

 

VI. I cittadini comunitari

 

1. Diritto di circolazione; nozione di familiare

 

á        Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del comunitario o del coniuge di eta' < 21 anni o a carico; ascendenti diretti, del comunitario o del coniuge, a carico); incluse le relazioni adottive e di affidamento (quanto meno in caso di affidamento stabile)

á        Direttiva 2004/38/CE: facilitazione dell'ingresso e soggiorno per altri familiari stranieri a carico o conviventi (incluso il partner con relazione stabile attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino; nota: la Direttiva 2004/38/CE recita "da uno Stato membro") o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario

 

 

2. Diritto di ingresso

 

á        Requisiti: documento di identita' valido per l'espatrio, per il cittadino comunitario; passaporto valido e visto, se richiesto, per il familiare straniero

á        In caso di mancanza di documento di viaggio valido o di visto di ingresso, se richiesto non si procede a respingimento se l'interessato, entro 24 ore (quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE), dimostra di essere titolare del diritto di libera circolazione

 

 

3. Diritto di soggiorno fino a tre mesi

 

á        Requisiti: documento di identita' valido per l'espatrio (comunitario); passaporto valido (per familiare straniero; L. 129/2011: non richiesto il visto)

á        Il diritto di soggiorno viene meno in caso di onere eccessivo per l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da disponibilita' di mezzi inferiore a quella prevista per il ricongiungimento) o per pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza pubblica

 

 

4. Diritto di soggiorno oltre i tre mesi

 

á        Requisiti: una delle condizioni seguenti

á        Il diritto di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni (salvo, entro certi limiti, casi di disoccupazione, invalidita', divorzio, morte o partenza del familiare comunitario) o per pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza

á        Dopo 3 mesi di soggiorno, il comunitario e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica; il familiare straniero, la carta di soggiorno; L. 129/2011: anche per familiari "facilitati"

á        Superamento della soglia dei 3 mesi presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di presenza (facoltativa e non disciplinata)

á        Il cittadino comunitario in fase di prima ricerca di lavoro e i suoi familiari non sono allontanabili se il cittadino ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa e non eÕ stato escluso dallo stato di disoccupazione

á        Diritto di soggiorno permanente:

á        Il diritto di soggiorno permanente si perde per assenze di durata > 2 anni consecutivi

 

 

5. Diritti

 

á        I titolari di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che non sia riservata per legge al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)

á        Il cittadino comunitario con diritto di soggiorno gode di parita' di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale diritto si estende (indirettamente: solo se essi sono a carico del lavoratore; a meno che non siano titolari di autonomo diritto di soggiorno) ai familiari stranieri con diritto di soggiorno

á        In deroga al principio di parita' trattamento, il cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge

á        Assistenza sanitaria:

¤        tessera TEAM: rilasciata da uno Stato membro a chi e' coperto da assicurazione in quello Stato; prestazioni necessarie a non interrompere il soggiorno

¤        iscrizione al SSN: stagionali e titolari di E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati); nota: ora documento portatile S1

¤        prestazioni programmate per titolari di E112; nota: ora documento portatile S2

o       soggiorni > 3 mesi:

¤        iscrizione al SSN:

-         lavoratori e loro familiari

-         disoccupati e iscritti a corsi di formazione, con diritto di soggiorno

-         titolari di E106, E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato UE), E121 (pensionati in altro Stato UE); nota: ora documento portatile S1

-         titolare di diritto di soggiorno permanente

-         vittime di tratta e destinatari di protezione sociale

-         familiari di cittadino italiano

¤        assicurazione sanitaria per i titolari di diritto di soggiorno non lavoratori (iscrizione facoltativa al SSN? si', in alcune Regioni)

¤        prestazioni urgenti e indifferibili (prestazioni a tutela di minori, gravidanza, maternita', vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive; altre prestazioni essenziali?), gratuite (verosimilmente, salvo partecipazione alla spesa; esenzione dal ticket a parita' con l'italiano? certamente si', nel Lazio), per comunitari presenti irregolarmente e non assistiti dal Paese di provenienza; rilascio di codice ENI; nota: disposizione a rischio in base a modifica art. 1, co. 2 T.U. (L. 133/2008), ma sostenuta da Sent. Corte Cost. 299/2010

á        Sicurezza sociale:

¤        pensioni sociali per persone sprovviste di reddito

¤        pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili

¤        pensioni e indennita' per i sordomuti

¤        pensioni e indennita' per i ciechi civili

¤        integrazione delle pensioni al trattamento minimo

¤        integrazione dellÕassegno di invalidita'

¤        assegno sociale

¤        maggiorazione sociale

 

 

6. Allontanamento

 

á        Presupposti:

á        In caso di allontanamento per pericolositaÕ,

¤        quando l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza (L. 129/2011)

¤        in caso di violazione del termine concesso per lasciare l'Italia

á        In caso di allontanamento per mancanza di requisiti,

 

 

VII. La cittadinanza

 

á        Cittadino per nascita:

á        E' considerato cittadino italiano per nascita chi e' trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo' essere provato il possesso di altra cittadinanza

á        Riconoscimento o acquisto della cittadinanza:

¤        essere stato legalmente residente (iscrizione anagrafica e permesso di soggiorno) in Italia per 2 anni successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni; termini dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; in caso di matrimonio celebrato quando entrambi i coniugi erano stranieri, il periodo di residenza o di coniugio va computato da quando uno dei coniugi possiede il requisito di cittadinanza

¤        assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato (valutazione discrezionale; l'Amministrazione ha 2 anni di tempo per rigettare l'istanza)

¤        assenza di condanne (o successiva riabilitazione) per determinati reati

¤        assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio al momento dellÕadozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza

¤        avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

¤        essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni

¤        dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

¤        essere nato in Italia

¤        essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni

¤        dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

á        Concessione della cittadinanza per naturalizzazione (pienamente discrezionale: valutati reddito, affidabilita' fiscale, precedenti penali, livello di integrazione, etc.):

á        Richiesto, entro 6 mesi dalla notifica del DPR di concessione o conferimento della cittadinanza, giuramento di fedelta' alla Repubblica;

á        Non piu' richiesto lo svincolo dalla cittadinanza d'origine