(Sergio Briguglio 27/10/2011)
SCHEMA
DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE E ASILO
(Roma,
Novembre 2011)
Sommario
á
Ingressi
á
Soggiorno
á
Diritti
á
Immigrazione
illegale
á
Asilo
á
Cittadini
comunitari
á
Cittadinanza
á
Appendice:
o
quale
politica?
o
riforme
recenti
o
riforma
auspicabile
1.
Politica dei flussi
Diritto
e interesse legittimo all'ingresso
á
Ingressi
per "interesse legittimo"
all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto":
o
interesse
legittimo (ricorso al TAR)
¤
all'inserimento
concorrenziale: lavoro
subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale; quote, requisiti
¤
all'inserimento
non concorrenziale:
turismo, affari, motivi religiosi, etc.; non limitati numericamente, autosufficienza
o
diritto (ricorso al giudice ordinario): asilo e
protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti
Numeri
á
Numeri:
o
lavoro non
stagionale: circa 25.000
per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
o
lavoro
stagionale: circa 50.000
per anno fino al 2005, 80.000
per anno nel 2006-2010
o
studio:
circa 51.000 per l'anno accademico 2009-2010
o
turismo:
circa 400.000 per
anno
o
affari:
circa 130.000 per
anno
o
ricongiungimento:
circa 50.000 per anno
fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009
o
richiesta
asilo: circa 14.000
nel 2007 (riconoscimenti: circa 10%;
permessi umanitari: circa 47%);
circa 30.000 nel 2008
(riconoscimenti: circa 8%;
protezione sussidiaria: 30%;
protezione umanitaria: 10%);
circa 17.000 nel 2009
(riconoscimenti: circa 9%;
protezione sussidiaria: 21%;
protezione umanitaria: 9%);
circa 8.000 nel 2010
(riconoscimenti: circa 14%;
protezione sussidiaria: 13%;
protezione umanitaria: 10%)
á
Decreto
flussi:
o
1999:
58.000
o
2000:
83.000
o
2001:
80.000
o
2002:
79.500
o
2003:
79.500
o
2004:
79.500 + 36.000 neocomunitari
o
2005:
99.500 + 79.500 neocomunitari
o
2006:
550.000 + 170.000 neocomunitari
o
2007:
250.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2008:
230.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2009:
80.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2010:
166.000 (nessun limite per neocomunitari)
Interferenze
á
Interferenze tra flussi:
o
requisiti
meno stringenti per gli ingressi di breve durata (turismo, affari) => numeri
alti => interferenza tra flusso per turismo e flusso per lavoro (overstayers)
o
l'ammissione
al riconoscimento del diritto d'asilo prescinde da un ingresso formalmente
legale; problematico, per il perseguitato, l'ingresso formalmente legale
(passaporto, requisiti) => interferenza tra flusso per asilo e immigrazione clandestina
Visto
di ingresso
á
Requisiti
per il visto:
á
Esonero dal visto:
o
soggiorni
brevi (fino a 90 gg) per
stranieri provenienti da alcuni paesi (Andorra, Argentina, Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas,
Barbados, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica,
Croazia, El Salvador, Ex repubblica jugoslava di Macedonia, Giappone,
Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro,
Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, San Marino,
Stato della Citta' del Vaticano, Seychelles, Serbia, Singapore, Stati Uniti
d'America, Uruguay, Venezuela, Hong Kong, Macao, British Overseas, Albania,
Bosnia ed Erzegovina)
o
richiesta
di protezione internazionale
o
titolare di
permesso CE slp rilasciato
da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso
rilasciato dallo Stato membro
o
titolare di
un permesso di soggiorno per studio
rilasciato da altro Stato membro
che si trasferisca in Italia per proseguire o integrare gli studi
o
titolare
ammesso per
ricerca scientifica in
altro Stato membro che
si trasferisca in Italia per completare il programma di ricerca
á
Per
soggiorni di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti o titoli di soggiorno (indicati da ciascun paese in apposito
elenco) rilasciati da Paesi Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria,
Islanda, Norvegia e Svizzera; ingresso di Romania e Bulgaria nell'Area Schengen
probabilmente rinviato a dopo il 2011), a condizione di possesso di documento
di viaggio valido, disponibilita' di risorse per soggiorno e viaggio (nella
misura indicata da ciascun paese), assenza di pericolosita' e segnalazioni per
la non ammissione in area Schengen; nota: Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e
circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi (anche in attesa di primo rilascio)
Motivi
ostativi
á
Ingresso: non ammesso lo straniero
o
pericoloso
per l'ordine pubblico
o per la sicurezza dello Stato
o
che non
soddisfi requisiti Schengen
(sicurezza degli Stati; espulsioni pregresse con divieto di reingresso), salvo
deroghe per motivi umanitari, costituzionali o internazionali
o
condannato
(anche patteggiamento) reati
380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta' sessuale,
favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita'
illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione
o
condananto
(defintivamente) per vendita marchi contraffatti o violazione delle norme sul diritto
d'autore
á
In caso di ricongiungimento, rileva solo pericolo per ordine
pubblico, sicurezza dello Stato o di Stato Schengen
á
Diniego di
visto (escluso famiglia, lavoro, cura, studio) per ordine pubblico o sicurezza
Stato senza obbligo
motivazione (prassi: assenza di motivazione per qualsiasi motivo); nota: disposizione immediatamente disapplicabile
perche' in contrasto
con Reg. CE 810/2009,
che impone l'obbligo di motivazione
di ogni rifiuto
á
Deroga al divieto di ingresso in caso di
presentazione di domanda di asilo
o di applicazione del regime di protezione temporanea
3.
Lavoro subordinato
Programmazione
dei flussi
á
Uno o piu' decreti annuali (mancata pubblicazione: DPCM <
quote precedenti, salvo stagionali, per i quali la quota puo' essere superata)
á
Le Regioni possono trasmettere un rapporto
annuale su flussi
sostenibili
á
Possibilita'
di quote riservate,
per
o
paesi che abbiano stipulato accordi
o
discendenti
da italiani <
3 grado ascendente (iscritti in liste istituite in ogni rappresentanza)
o
iscritti in
liste di lavoratori formati all'estero (possibile prevedere lo sforamento su richiesta)
á
Possibilita'
di limitazioni per
paesi che non collaborano
á
Liste (accordi, formati all'estero,
discendenti da italiani)
Richiesta
di nulla-osta
á
Richiesta
di nulla-osta al lavoro da parte del datore di lavoro
(per via telematica)
per lavoratore residente all'estero
allo Sportello unico
presso l'UTG:
o
reddito congruo (soglia non determinata per
lavoro in impresa; doppio del costo del lavoro per domestici; non richiesto in
caso di assunzione di badante da parte di datore invalido)
o
garanzia alloggio
idoneo (allentamento dei
requisiti in alcuni Comuni), con eventuale partecipazione alla spesa e limitata
decurtazione del salario
o
spese
rimpatrio (solo
coattivo)
o
comunicazioni
variazioni
á
Lo Sportello
Unico
o
verifica il
rispetto della quota e dei minimi stabiliti dal CCNL e la sussistenza dei requisiti relativi al reddito del datore di lavoro
o
effettua
poi un accertamento non vincolante di indisponibilita' nazionale, comunitaria o straniera (se
censita come disoccupata) per 20 gg.
á
La Questura verifica l'assenza di motivi ostativi in capo a datore di lavoro e lavoratore
Ingressi
extra-quota
á
Ingressi extra-quota:
o
traduttori,
interpreti, ricercatori,
lettori, professori universitari, dirigenti, spettacolo, circensi, marittimi,
dipendenti da appaltatore estero (per opere o servizi), colf di italiani
all'estero, giornalisti, dipendenti da imprese estere (per compiti specifici),
lavoratori in addestramento, infermieri professionali, docenti di scuole straniere;
o
permesso
rinnovabile di norma solo per lo stesso rapporto in corso; eccezione (anche con
altri rapporti, ma stessa qualifica; > 6 mesi di disoccupazione
garantita): traduttori, interpreti, colf, infermieri
o
permesso
non convertibile
á
Semplice
comunicazione allo
Sportello unico da parte del datore di lavoro convenzionato, in luogo della
richiesta di nulla-osta, per l'assunzione extra-quota di dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari e per l'ingresso di lavoratori
alle dipendenze di organizzazioni
o imprese operanti
nel territorio italiano (L. 94/2009)
Osservazioni
generali
á
Osservazioni:
o
programmazione
dei flussi = definizione di tetti massimi
o
limitazione
attiva solo se piu' restrittiva
dei criteri
o
criterio
piu' restrittivo: residenza all'estero del lavoratore (non realistico)
o
programmazione
gia' prevista dalla legge Martelli
(criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre): analoga formazione di
bacino di irregolarita'
o
restrittivita'
dei criteri allentata dall'aggiramento (rapporti nati illegalmente) => irregolarita' forzata
o
soluzione
pratica: uso improprio
della richiesta di nulla-osta e sanatorie (1987, 1990, 1995, 1998, 2002, 2009)
o
in tempi
recenti: minor ricorso a sanatorie; uso di decreti integrativi per recepire tutte le domande presentate
(2006; 2008)
o
casi
interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate);
Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione); "esperimento" OIM: 1200
ingressi, 400 contatti; 300 gia' occupati; 100 partecipanti al corso; 70
occupati; 30 fallimenti
o
programmazione
transitoria: meno
burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per l'anno
precedente
4.
Lavoro stagionale
Ingresso
á
Programmazione
dei flussi e modalita' analoghe a quelle previste per lavoro subordinato
ordinario
á
Abbreviazione
dei termini per la procedura
á
Accelerazione
dell'istruttoria delle domande in caso di inizio imminente dell'attivita'
lavorativa o di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente
Diritto
di precedenza
á
Diritto di
precedenza, a condizione di rimpatrio nei termini, per le richieste da parte
degli stessi datori di lavoro o per chiamate numeriche
Nulla-osta
e permesso triennali
á
Dopo due
anni, possibile rilascio di nulla-osta triennale
á
Visto
rilasciato ogni anno, previa conferma della richiesta da parte del datore, a
prescindere dalla pubblicazione del decreto flussi;
á
Permesso
richiesto a seguito di ogni ingresso; revocato in caso di mancato rispetto
termini
Requisiti
per l'ingresso
á
Requisiti:
o
dichiarazione
di assenza di motivi ostativi
al rilascio del titolo autorizzatorio (es.: licenza o iscrizione ad albo,
ordine o collegio); iscrizione ad albo subordinata al rispetto della quota fissata dal decreto-flussi e al riconoscimento
del titolo (extra-quota)
o
nulla-osta della questura all'ingresso
o
attestazione
delle risorse necessarie
allo svolgimento dell'attivita', da parte dell'autorita' competente (Camera di
commercio, ordine professionale, etc.); per attivita' per le quali non e'
richiesto titolo autorizzatorio, risorse pari a capitalizzazione su base annua assegno
sociale
o
reddito > esenzione ticket (in sede di
rilascio di visto)
o
risorse > risorse indicate
dall'attestazione (in sede di rilascio di visto)
o
disponibilita'
alloggio (in sede di
rilascio di visto)
Requisiti
in casi particolari
á
Casi
particolari:
o
attestazione
delle risorse non richiesta per liberi professionisti
o
per soci
e/o amministratori di cooperative,
prestatori d'opera o consulenti: in luogo di dichiarazione e risorse, compenso superiore alla soglia di reddito,
garantito dal rappresentante della cooperativa o dal committente
Reciprocita'
á
Non
richiesta la condizione
di reciprocita'
Rilascio
della certificazione
á
Certificazione
requisiti rilasciata da Rappresentanza italiana (salvo conversione da studio,
per la quale provvede lo Sportello Unico; nota: certificazione non richiesta
per conversione da altri permessi)
Quote
riservate per formati all'estero
á
Quota
riservata per iscritti in liste di lavoratori formati all'estero
Co.co.pro.
á
Nota: la co.co.pro. e' lavoro autonomo
Titolari
del diritto
á
Titolari
del diritto: permesso CE slp,
lavoro subordinato o
autonomo, asilo, protezione
sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata
Familiari
ammessi
á
Familiari:
o
coniuge di eta' > 18 anni, non separato (purche' non soggiorni in Italia altro
coniuge del richiedente); condizione ulteriore: che il titolare del diritto non
soggiorni in Italia regolarmente con altro coniuge
o
figli
minori (al momento della
richiesta) del richiedente o del coniuge, anche adottati; minori affidati o sottoposti a tutela
equiparati a figli
o
genitori
a carico (anche del
coniuge, in quanto titolare di permesso per motivi familiari), se privi di
altri figli nel paese
d'origine o di provenienza ovvero
se hanno piu' di 65 anni
e gli altri figli sono impossibilitati a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute (nota: incomprensibile la ratio della
soglia di eta'); condizione ulteriore: che il coniuge del genitore non
soggiorni in Italia regolarmente con altro coniuge
o
figli
maggiorenni (anche del
coniuge, in quanto titolare di permesso per motivi familiari) a carico, se non
possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di
uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale
o
genitore
naturale del minore
convivente in Italia con l'altro genitore (questi ultimi, entrambi regolari)
o
ascendenti diretti di I grado del minore non accompagnato rifugiato
Familiari
di comunitari o italiani
á
Familiari
di comunitari e italiani: diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007);
applicabili, se piu' favorevoli,
le disposizioni per stranieri
(art. 28, co. 2 T.U.)
á
Inespellibile
il coniuge o familiare entro il II grado di italiano, con questi convivente
Ingresso
al seguito
á
Possibilita'
di ingresso al seguito
(permesso CE slp, lavoro subordinato > 1 anno, lavoro autonomo,
studio, religiosi, attivita' scientifica e, verosimilmente, ricerca
scientifica)
Nulla-osta
á
Richiesta
di nulla-osta presso
lo Sportello unico (per ingresso al seguito: procuratore); termine per il nulla
osta: 180 gg. (non vale piu' il "silenzio-assenso")
á
Requisiti
(non per rifugiato):
o
reddito (rilevano anche redditi di familiari gia' conviventi)
¤
assegno
sociale per il
richiedente + 0.5 x assegno
sociale x numero membri ulteriori del nucleo familiare
¤
per figli
di eta' < 14 anni,
quota specifica comunque limitata da assegno sociale
¤
per
titolare di protezione sussidiaria,
quota complessiva limitata da 2 x assegno sociale
o
alloggio, anche in comodato o in altra forma di disponibilita', in
possesso dei requisiti igienico-sanitari e
di idoneita' abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali (criteri: Decr. Sanita' 5/7/1975; es.:
altezza minima interna: m. 2.70, soggiorno di almeno 14 mq., illuminazione
diretta in tutte le camere da letto, presenza del bidet, etc.)
o
assicurazione
sanitaria o iscrizione
SSN (contributo fisso,
da determinare con DM, non ancora emanato; fissato, transitoriamente, da
Regione Emilia Romagna) per genitori a carico di eta' > 65 anni
á
Al
soddisfacimento dei requisiti (da dimostrare, comunque, prima dell'ingresso)
per il genitore naturale
puo' contribuire l'altro genitore regolarmente soggiornante
á
Motivi
ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine
pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen
á
Allo
straniero espulso per
ingresso o soggiorno illegale
per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento non si applica il divieto di reingresso
Tipi
di studio o formazione consentiti
á
Consentito
ingresso per
o
studio
universitario
o
studio
superiore o istruzione
tecnico-professionale (maggiorenni)
o
studio
secondario (minori >
14 anni, entro accordi di scambio; minori > 15 anni, a condizione di
adeguata tutela)
o
assegnatari
di borse di studio
o
attivita'
scientifica
o
formazione
professionale o tirocini formativi (entro quota apposita)
Studio
universitario
á
Studio
universitario:
¤
domanda di preiscrizione ad un corso per il quale vi sia
disponibilita' di posti
¤
titolo di studio idoneo
¤
mezzi di sostentamento > assegno
sociale; rilevano anche garanzie fornite da enti affidabili (non fidejussioni
di privati; violazione di art. 39 T.U.), borse, servizi alloggiativi, prestiti
d'onore
¤
indicazione
di alloggio
¤
disponibilita'
di somma per il rimpatrio
o biglietto di ritorno
¤
assicurazione per cure mediche e ricoveri ospedalieri
o iscrizione al SSN
Casi
di reingresso
á
Consentito
in caso di
o
esibizione
di permesso valido
o
esibizione
di ricevuta della
richiesta di rinnovo
del permesso (attraversamento di un unico valico di frontiera esterna;
transitoriamente, anche con attraversamento frontiere Schengen) e permesso
in scadenza
o
esibizione
di ricevuta della
richiesta di rilascio del
permesso per lavoro o
motivi familiari (senza
attraversamento frontiere Schengen) e visto corrispondente; nota: Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e
circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi (anche in attesa di primo rilascio)
o
esibizione
di passaporto con visto di reingresso, rilasciato
¤
in caso di
permesso di soggiorno smarrito
o rubato
¤
in caso di
permesso di soggiorno scaduto da < 60 gg. (se chiesto il rinnovo); nota: senza
vincoli relativi a valichi di frontiera da attraversare
¤
in caso di
permesso di soggiorno scaduto da < 6 mesi e in presenza di gravi motivi di salute (anche di coniuge e familiari I grado),
purche' sussistano i requisiti per il rinnovo
¤
in caso di
permesso di soggiorno scaduto per assolvimento di obblighi militari
o
straniero
parte offesa o sottoposto a procedimento penale, al solo fine di partecipare al giudizio
o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza;
autorizzazione rilasciata, su richiesta dell'interessato o del difensore, dal
questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana
Limiti
al rinnovo del permesso e al mantenimento di permesso CE slp
á
Rinnovo del permesso non consentito allo
straniero che si assenti per > 6 mesi continuativi (se il permesso e' di durata < 2
anni) o per > meta' della durata (se il permesso e' di durata >
2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari
á
Revoca del permesso CE slp per assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi
o dall'Italia > 6 anni (consecutivi?)
á
Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio (lavoro subordinato e familiari:
Sportello unico) entro 20 gg.
(ordinatorio; accolti pero' dai TAR alcuni ricorsi contro il
silenzio-inadempimento)
á
Contributo 80-200
euro per il rilascio del
permesso (salvo asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi
umanitari); da disciplinare con decreto del Ministro dell'economia, non ancora
emanato
á
Richiesta
spedita tramite Poste
(per alcuni permessi, in questura); lavoro subordinato e motivi familiari:
prima istanza predisposta da Sportello Unico
á
Ricevuta di spedizione + passaporto: regolarita' del soggiorno
á
Convocazione in questura per impronte e consegna
foto; appuntamento per comunicazione esito
á
Problema
nella prassi: nel caso del lavoro subordinato, appuntamento anche per la
presentazione presso lo Sportelo Unico (vanificata la previsione di diritti per
chi abbia richiesto il rilascio del permesso)
á
Sottoscrizione
di accordo di integrazione ai
fini del rilascio del permesso
Facolta'
e diritti nelle more del rilascio
á
Nelle more
del rilascio di permesso
o
per lavoro subordinato
¤
avvio del
rapporto lavorativo
autorizzato
¤
iscrizione anagrafica
¤
iscrizione
al SSN
¤
esami di guida e ottenimento patente e libretto di
circolazione
¤
reingresso da frontiera esterna
o
per lavoro
autonomo
¤
avvio dell'attivita'
lavorativa
¤
reingresso da frontiera esterna
o
per
motivi familiari
¤
iscrizione anagrafica
¤
reingresso da frontiera esterna
á
Nota:
Reg. UE 265/2010 estende
liberta' di transito e circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi (anche in attesa di primo rilascio)
Dichiarazione
di soggiorno
á
Turismo,
visite, affari e
studio < 3 mesi:
o
solo dichiarazione di presenza: alla frontiera esterna (ingresso da
frontiera esterna), ovvero in questura o mediante comunicazione albergo
(ingresso da frontiera Schengen) entro 8 gg dall'ingresso
o
ricevuta
dichiarazione (per ingresso da frontiera esterna: timbro su passaporto) e
passaporto (con eventuale timbro Schengen, in caso di ingresso da frontiera
interna; nota: interpretazione basata su Reg. CE/562/2006): regolarita' fino a
3 mesi o scadenza visto, se previsto
Adempimenti
per altri soggiorni brevi
á
Altri soggiorni < 30 gg. (es.: lavoro per < 30 gg.): ai fini
della regolarita' del soggiorno, sufficienti la ricevuta di richiesta permesso
e il passaporto
Durata
massima dei permessi
á
Durata massima:
o
asilo: 5
anni
o
protezione
sussidiaria: 3 anni
o
lavoro
autonomo: 2 anni
o
lavoro
subordinato tempo indeterminato: 2 anni
o
lavoro
subordinato tempo determinato: minimo tra durata rapporto e 1 anno
o
familiari:
minimo tra durata familiare e 2 anni (salvo figlio ultra-14-enne: durata fino
ai 18 anni); nel caso di familiare di titolare di permesso per ricerca scientifica:
durata familiare, senza limite di 2 anni
o
studio: 1
anno
o
lavoro
stagionale: 9 mesi
o
ricerca
scientifica: durata del programma di ricerca
o
giustizia:
3 mesi
o
volontariato:
18 mesi
o
altri
motivi (es.: residenza elettiva): documentate esigenze, < durata visto
(applicato?)
Altri
permessi non corrispondenti a visto di ingresso
á
Altri
permessi rilasciabili: motivi umanitari, minore eta',
integrazione minore, assistenza
minore (art. 31, co. 3),
cure mediche, sicurezza pubblica, richiesta asilo, attesa riconoscimento status
di apolide, acquisto cittadinanza, etc.
Affidamento
preadottivo ad italiano
á
Non
richiesto permesso per affidamento preadottivo ad italiano
Variazione
di domicilio
á
Obbligo
segnalazione variazione di domicilio entro 15 gg. (esclusi soggiorni < 30 gg.), salvo
iscrizione anagrafica
Richiesta di rinnovo
á
Richiesta: 60
gg. prima; non oltre 60
gg. dopo (Cassazione:
anche dopo, purche' il ritardo non sia finalizzato alla maturazione dei
requisiti)
á
Contributo 80-200
euro per rinnovo del
permesso (salvo asilo,
richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari); da disciplinare
con decreto del Ministro dell'economia, non ancora emanato
á
Richiesta
spedita tramite Poste
(per alcuni permessi, in questura); la busta contiene copia del permesso in scadenza
á
Ricevuta e originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno
Cessazione
del rapporto di lavoro
á
Licenziamento
o dimissioni (anche
rapporto a tempo determinato, per giusta causa) => > 6 mesi inserimento nelle liste di mobilita' o nelle liste per il
collocamento obbligatorio o nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di
occupazione, previa dichiarazione di disponibilita' al Centro per l'impiego entro 40 gg., ed
eventuale rinnovo permesso per attesa occupazione; anche piu' volte, a seguito di recesso da successivi
rapporti
á
Ulteriore
rinnovo condizionato a stipulazione di nuovo contratto di soggiorno
á
Mantenimento
diritti permesso per lavoro subordinato (prassi?)
Requisiti
á
Reddito (autocertificazione e salvo
disoccupazione tollerata), anche per familiari a carico (come per ricongiungimento);
giurisprudenza:
á
Per lavoro
subordinato: richiesta
l'esistenza di contratto di soggiorno, salvo periodo di disoccupazione garantita
Durata
del permesso rinnovato
á
Durata del permesso rinnovato < durata al rilascio, salvi i casi di diversa durata
esplicitamente prvista da T.U. o Regolamento (es.: per lavoro subordinato)
Facolta'
e diritti nelle more del rinnovo
á
Mantenimento
di tutti i diritti
nelle more del
rinnovo (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare:
o
svolgimento
attivita' lavorativa
(anche nuovo rapporto)
o
rilascio
del nulla-osta al ricongiungimento
(anche richiesta?)
o
reingresso da frontiera esterna (o,
transitoriamente, Schengen)
o
iscrizione
anagrafica
o
esami di guida
e ottenimento patente e
libretto di circolazione
o
rilascio
dell'attestato di conducente
da parte della DPL
o
assunzione
di altro straniero
Rilevamento
impronte
á
Per rilascio
o rinnovo (esclusi cure, < 3 mesi
diversi da lavoro, stagionali < 30 gg)
Utilizzazione
á
Permessi
utilizzabili per motivi diversi
da quello di rilascio:
o
lavoro
subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo, protezione sussidiaria,
affidamento, integrazione minore:
per studio e lavoro subordinato o autonomo
o
motivi
umanitari: per lavoro
subordinato o autonomo; verosimilmente anche per studio (in caso contrario,
sarebbe individuabile il permesso per motivi umanitari rilasciato per
protezione sociale)
o
ricerca
scientifica: per
insegnamento collegato al programma di ricerca
o
richiesta
asilo: per lavoro
subordinato o autonomo, dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda (anche se
in fase di ricorso); per formazione (a condizione di inserimento nei servizi di
accoglienza)
o
protezione
sociale: per studio e
lavoro subordinato
o
assistenza
minore: per lavoro
subordinato o autonomo
o
minore
eta': per studio
o
studio o
formazione: per lavoro
subordinato (< 1040 ore annuali)
o
acquisto
cittadinanza: per lavoro
subordinato o autonomo (giurisprudenza e orientamenti di DPL Modena; in senso
opposto, Mininterno)
o
attesa
adozione: per lavoro
subordinato o autonomo (DPL Modena) e, verosimilmente, per studio
á
Nota:
stipula di contratto di soggiorno
nei casi in cui e' consentito il lavoro subordinato richiesta solo a fini di
conversione
Conversione
á
Art. 5, co.
9 (disatteso)
á
Extra quote
(o entro quote anno sucessivo):
¤
il minore
e' stato affidatoai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il
Comitato minori abbia dato parere favorevole
¤
il gestore del programma di integrazione, attuato da ente con rappresentanza
nazionale iscritto registro art. 42 T.U., certifichi con idonea
documentazione
-
presenza in
Italia > 3 anni
-
inserimento
> 2 anni programma integrazione
-
disponibilita'
di alloggio
-
regolare
attivita' di studio o lavoro in corso, o contratto di lavoro
o
studio => motivi religiosi
o
lavoro subordinato o autonomo, famiglia, religiosi => residenza elettiva (condizione: risorse cospicue; in
particolare, da pensione)
á
Entro quote
(previste, negli ultimi decreti-flussi, quote riservate):
Rifiuto o revoca: presupposti, elementi
rilevanti
á
Mancanza
requisiti per ingresso e
soggiorno (anche in relazione ad altri Stati Schengen)
á
Reati
ostativi:
á
Rilevano:
o
nuovi
elementi (la valutazione
dei mezzi di sostentamento va fatta al momento in cui l'amministrazione si
pronuncia)
o
sanabilita' di irregolarita' amministrative
o
obblighi
costituzionali o internazionali o motivi umanitari
o
requisiti
per altro permesso
(generalmente disatteso)
o
ai fini del
rifiuto di rinnovo (e, verosimilmente, della revoca), in presenza di condanne, condotta e inserimento (giurisprudenza non
univoca)
Caso
particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare
á
Titolare di
diritto al ricongiungimento
e suo familiare (Cons.
Stato: chiunque abbia un familiare regolarmente soggiornante in Italia):
o
ai fini di
rifiuto, diniego di rinnovo o revoca si tiene conto di legami familiari e sociali, durata del soggiorno pregresso e legami con il paese
d'origine
o
ai fini del
diniego di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari motivati da pericolosita' dello straniero,
rileva solo la pericolosita'
per ordine pubblico o sicurezza dello Stato o di Stato Schengen, valutata anche
(verosimilmente, principalmente) sulla base di condanne per i reati di cui
all'art. 380 o 407 co. 2 lettera a) c.p.p., o per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale
o
diniego o
revoca in caso di matrimonio o adozione che abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno
dello straniero in Italia (circ. Mininterno: matrimonio di comodo da valutare
sulla base di molti elementi)
o
revoca del
permesso rilasciato, a seguito di matrimonio in Italia, allo straniero regolarmente
soggiornante da almeno
un anno, quando al matrimonio non
sia seguita convivenza
(salvo che dal matrimonio sia nata prole)
o
rifiuto o
revoca, in caso di ingresso come coniuge o genitore a carico, quando sia presente in Italia coniuge dell'interessato regolarmente
soggiornante con altro coniuge
Caso
particolare: titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e suo
familiare
á
Titolare di
permesso CE slp
rilasciato da altro Stato
membro e suoi familiari:
ai fini di rifiuto o revoca fondati su motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato si tiene conto di eta',
durata del soggiorno
pregresso, conseguenze dell'allontanamento
per lo straniero e per i familiari, legami familiari e sociali, soggiorno pregresso e legami con il paese d'origine
Conseguenze
dei provvedimenti negativi
á
Rifiuto => espulsione (verosimilmente, solo
se non si aderisce all'invito a lasciare l'Italia entro un termine <
15 gg)
á
Annullamento
o revoca => espulsione
Iscrizione anagrafica: parita' con l'italiano
á
Parita' con l'italiano (domicilio;
verosimilmente, anche senza fissa dimora; es.: lavoratore autonomo che abbia
perso l'alloggio) per lo straniero regolarmente soggiornante
á
Dimora
abituale: permesso >
3 mesi o rinnovabile; anche in caso di ospitalita' in centro di accoglienza >
3 mesi
á
Possibile
la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio (esito negativo: senza
fissa dimora?)
á
Possibilita'
di iscrizione nelle more del rilascio di permesso per lavoro subordinato
o familiari, o nelle more
del rinnovo di qualunque
permesso
Iscrizione
anagrafica e rinnovo del permesso
á
L'iscrizione
non decade in fase di
rinnovo
á
Necessario rinnovo
dichiarazione di dimora
entro 60 gg. dal rinnovo del permesso; cancellazione per irreperibilita' in seguito a
censimento o ripetuti controlli ovvero, previo avviso da parte dell'ufficio con
invito a provvedere in 30 gg., per mancato rinnovo della dichiarazione,
trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso
Residenza
e iscrizione anagrafica
á
Nota: ai
sensi del codice civile, la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, dove l'abitualita' della dimora e' da
intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; l'iscrizione anagrafica
non ha di per se' valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova
contraria, la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della
persona; e' consentito provare
con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cassazione)
Iscrizione
anagrafica e cittadinanza
á
Iscrizione
anagrafica continuativa
(oltre a regolarita' del soggiorno) necessaria per acquisto cittadinanza
á
In caso di discendente
di ex cittadino italiano che
intenda riacquistare la cittadinanza, si prescinde, per l'iscrizione anagrafica
dalla durata del permesso; sufficiente anche la ricevuta di dichiarazione di
presenza
Obbligo
e onere di esibizione del permesso
á
Obbligo
di esibizione
allÕautoritaÕ di pubblica sicurezza, salvo giustificato motivo, del passaporto o altro documento identificativo e (L. 94/2009) del permesso di soggiorno o altro documento
attestante la regolarita' del soggiorno in Italia; ammenda di 2.000 euro e
arresto fino a un anno per mancata esibizione (SS.UU. Cassazione: parziale abolitio criminis, dal momento che il reato e' integrato dalla mancata
esibizione di entrambi i documenti e lo straniero illegalmene
soggiornante, per definizione privo del permesso, non e' incriminabile)
á
Onere di esibizione del permesso di soggiorno per provvedimenti della pubblica amministrazione di interesse
dello straniero, esclusi
quelli relativi a sanita'
e prestazioni scolastiche obbligatorie; note:
á
Esibizione
del permesso richiesta in occasione di trasferimento di denaro; in mancanza, comunicazione dei dati al
commissariato di P.S.
á
Sent.
Corte Cost. 245/2011:
illegittima l'imposizione, ai fini della celebrazione del matrimonio dello
straniero in Italia,
della presentazione di un documento che dimostri la regolarita' del soggiorno;
nello stesso senso, in precedenza, Sent. CEDU O'Donoghue c. UK
2.
Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
Requisiti
per il rilascio
á
Requisiti:
o
5 anni continuativi di soggiorno legale; non
rilevano soggiorni con permessi
brevi (< 3
mesi?) o per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di
organizzazioni internazionali o per volontariato; sono incluse assenze < 6 mesi consecutivi e 12 mesi
complessivi (anche piu', per motivi gravi)
o
titolarita', al momento della richiesta, di permesso di durata > 3 mesi, diverso da studio o formazione (o ricerca
scientifica per il titolare di borsa), motivi umanitari, protezione temporanea,
asilo, protezione sussidiaria, richiesta asilo (nota: in vigore dal 20/5/2011
la Direttiva 2011/51/CE, che include i titolari di protezione internazionale);
escluso anche il caso di soggiorno per motivi diplomatici o per missioni
speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali o in attesa di
una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per
motivi umanitari; nota: non rileva
l'eventuale tipo di rapporto di lavoro
o
reddito > assegno sociale (incluso
potenziale trattamento pensionistico per invalidita')
o
assenza di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato: si tiene conto, per la valutazione,
anche di applicabilita' di misure di prevenzione, esistenza di condanne, anche non definitive, artt. 380 e 381
(non colposi) c.p.p., durata
del soggiorno, inserimento
sociale, familiare e lavorativo
o
superamento
di un test di
conoscenza della lingua italiana
(su richiesta dello straniero; effettuato con modalita' informatiche o, comunque, per iscritto; richiesto livello A2); esonero per infra-14-enni, titolari di attestati
di conoscenza, studenti universitari, dirigenti, professori universitari,
traduttori e interpreti, giornalisti, soggetti con gravi limitazioni della capacita' di apprendimento per
eta', patologie o handicap
Rilascio
ai familiari
á
La
richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli
ricongiungibili (anche quelli entrati successivamente al rilascio del permesso
CE slp al soggiornante di lungo periodo?); requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento
á
Nota: la Direttiva 2003/109/CE garantisce il
diritto all'unita' familiare del soggiornante di lungo periodo, non il rilascio
di un permesso CE slp ai familiari a prescindere dalla durata del soggiorno pregresso (in questo
senso, prassi di alcune questure; in senso contrario, lettera della
disposizione e giurisprudenza)
Presentazione
della richiesta
á
Richiesta presentabile tramite Poste in qualunque momento dopo la maturazione dei requisiti
Durata
del permesso CE slp; rinnovo
á
Durata del permesso CE slp: tempo
indeterminato; rinnovo
ogni 5 anni (dati e foto, non verifica requisiti) quale documento di identita'
Provvedimenti
negativi
á
Espulsione:
á
Revoca:
o
per
¤
espulsione
o sopravvenuta pericolosita'
¤
assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi
o dall'Italia > 6 anni (verosimilmente, consecutivi)
¤
conferimento
permesso CE slp da altro Stato membro UE
o
possibile
il riacquisto (dopo 3
anni di soggiorno) in caso di revoca per assenza o per conferimento da altro Stato membro UE
o
nota: la
revoca non puo' essere adottata per il coniuge in caso di rottura del vincolo
matrimoniale (circ. Mininterno)
o
revoca
=> altro permesso (salvo espulsione)
Diritti
e facolta' del titolare
á
Accesso a
tutte le attivita'
lavorative non vietate allo straniero ne' riservate all'italiano (esercizio di pubblici poteri, tutela sicurezza nazionale, certi posti o funzioni di vertice; nota: il fatto che il comunitario e il rifugiato accedano al pubblico impiego, salve le
preclusioni esplicite, esclude che le altre attivita' del pubblico impiego
siano vietate allo straniero o riservate all'italiano); esonero dal contratto
di soggiorno
á
Accesso a
tutte le prestazioni assistenziali
e all'edilizia popolare;
nota: non prevista esplicitamente l'iscrizione obbligatoria al SSN (desumibile
per via interpretativa)
Circolazione
in ambito UE
á
Possibilita'
di stabilirsi in
Italia, per i titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato UE, per studio, lavoro (entro quote) o (purche' in possesso di assicurazione
sanitaria e di mezzi > 2 x soglia esenzione ticket)
altro motivo
á
Simmetricamente,
consentito il soggiorno per titolari di permesso CE slp rilasciato
dall'Italia in altro
Stato UE, esclusi UK,
Irlanda, Danimarca
III.
Diritti:
Iscrizione
obbligatoria; eccezioni; disposizioni applicabili
á
Iscritti
obbligatoriamente:
o
regolare
lavoro in corso
o iscrizione al collocamento
o
titolari
di permesso CE slp
(non citati esplicitamente; si desume da art. 9, co. 12)
o
regolarmente
soggiornanti
per
¤
lavoro
subordinato o autonomo
¤
motivi
familiari (escluso genitore a carico entrato per ricongiungimento dopo i 65
anni dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009)
¤
asilo
(anche art. 19, co.1)
¤
protezione
sussidiaria (incluso motivi umanitari rilasciato su istanza della Commissione
territoriale)
¤
asilo
umanitario (art. 18; minori inespellibili, donne incinte o puerpere
inespellibili e marito convivente; art. 20; nota: non citato art. 5, co. 6)
¤
richiesta
asilo (non si applica ai trattenuti in CIE o ospitati obbligatoriamente in
CARA)
¤
attesa
adozione (anche senza permesso, per affidamento preadottivo a italiano)
¤
affidamento
(a comunita' familiare o istituto di assistenza)
¤
acquisto
cittadinanza
o
detenuti (anche in semiliberta'
o misure alternative)
á
Non
obbligatoria
l'iscrizione, salvo che siano obbligati a corrispondere l'IRPEF in Italia, per dirigenti o personale altamente specializzato, dipendenti di appaltatore con sede all'estero, giornalisti di testate estere
á
Disposizioni
applicabili agli iscritti obbligatoriamente:
o
parita' con gli italiani per
assistenza in Italia (all'estero, solo assistenza indiretta), contribuzione, validita' temporale, assistenza protesica e riabilitativa
o
iscrizione
alla ASL del luogo di dimora (residenza legale o domicilio da permesso di
soggiorno)
o
iscrizione
(definitiva in caso di permesso per lavoro subordinato; provvisoria negli altri
casi?) nelle more del rilascio del primo permesso (requisito necessario per il
rilascio)
o
l'iscrizione
permane in fase di rinnovo (cessa per espulsione, mancato rinnovo, revoca
o annullamento definitivi)
o
retroattivita' (diritto) dalla data
di ingresso
in Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso
o
copertura
per familiari a
carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata
in vigore della L. 94/2009)
o
il
18-enne
gia' titolare di permesso per motivi familiari conserva l'iscrizione
(senza pagamento contributo) anche in caso di rilascio di permesso per studio
Iscrizione facoltativa; eccezioni; disposizioni
applicabili
á
Iscritti
facoltativamente:
altri regolarmente soggiornanti per > 3 mesi; in particolare: per studio, alla pari, residenza
elettiva, religiosi, personale rappresentanze diplomatiche e simili, permesso
CE slp rilasciato da altro Stato (?); genitore a carico entrato per
ricongiungimento dopo i 65 anni
á
Iscrizione
facoltativa preclusa ai titolari di permesso per motivi di cura (eccezione:
inespellibilita' per gravidanza o puerperio)
á
Disposizioni
applicabili agli iscritti facoltativamente:
o
contribuzione:
proporzionale a reddito, ma > minimo fissato con DM; studio, alla
pari e genitore a carico ultra-65-enne: contribuzione forfetaria; per il genitore
ultra-65-enne, contributo da fissare con DM (nelle more, fissato da Regione
Emilia Romagna)
o
dimora
e parita'
come per iscritti obbligatoriamente
o
durata: 1 anno, rinnovabile
o
assenza
di retroattivita'
o
copertura
per familiari a
carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata
in vigore della L. 94/2009; per studio, previo pagamento del contributo
forfetario)
Assicurazione obbligatoria
á
Assicurati
obbligatoriamente
(infortunio, malattia, maternita'): tutti i regolari (anche soggiorni <
3 mesi; es.: turismo, affari)
Prestazioni
per non iscritti al SSN
á
Prestazioni
per i non iscritti:
o
cure urgenti immediate
o
altre
prestazioni, previo pagamento
Prestazioni
per irregolari
á
Prestazioni
per gli irregolari:
o
cure
urgenti o essenziali,
anche continuative;
minori, gravidanza, maternita', profilassi internazionale, vaccinazioni,
malattie infettive, tossicodipendenza
o
in caso di indigenza (dichiarata dallo straniero):
prestazioni senza oneri
a carico, salvo partecipazione alla spesa a parita' con l'italiano (esenzioni
per prestazioni ambulatoriali, urgenze, gravidanza, patologie, eta', invalidita',
reddito, terapia del dolore; Decr. Mineconomia 17/3/2008: esenzione per
prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali per straniero
irregolare)
o
codice
STP (condizionato a
indigenza?): anonimato, prescrizioni, validita' nazionale, durata 6 mesi,
rinnovabile
o
divieto
di segnalazione (salvo obbligo
di referto per indizio
di delitto perseguibile d'ufficio, a parita' con gli italiani; nota: referto non obbligatorio, quando possa discenderne un
procedimento penale per l'assistito; l'introduzione del reato di soggiorno
illegale lo rende sempre vietato); prevale su obbligo di denuncia per reato di soggiorno illegale
(circ. Mininterno 27/11/2009)
á
Sent.
Corte Cost. 251/2001: l'espulsione dello straniero che ha bisogno di cure
urgenti o essenziali deve
essere sospesa (giurisprudenza contrastante riguardo alle cure di matenimento o
di controllo, ancorche' indispensabili per la vita; giurisprudenza prevalente:
diritto al rilascio di permesso)
Ingresso
e soggiorno per cure mediche
á
Ingresso e
soggiorno per cure mediche
o
due
possibilita':
¤
nell'ambito
di interventi umanitari
(Minsanita' o Regioni)
¤
a
condizione di dichiarazione
da parte della struttura sanitaria che indichi il tipo di cura e la durata, pagamento anticipato del 30% del costo previsto,
disponibilita' di mezzi
di sostentamento (per convalescenza, accompagnatore e rimpatrio; anche
sponsorizzazione), certificazione
patologia, rilasciata
all'estero nel
rispetto della privacy
o
permesso
per accompagnatore (copertura spese)
Parita'
con gli italiani; eccezioni
á
Parita' con italiani (eccezione: allo stagionale
non spettano assegno per il nucleo familiare e trattamento di disoccupazione)
Diritti
in caso di rimpatrio
á
In caso di rimpatrio:
o
diritti
maturati conservati anche in assenza di accordo di reciprocita'; godimento dei
diritti a 65 anni,
anche in deroga (per
regime puramente contributivo) al requisito di 5 anni di contribuzione; reversibilita' solo in
caso di morte successiva ai 65 anni
o
in presenza
di accordo, trasferimento
dei contributi all'ente previdenziale del paese di provenienza (diritto alla
ricostruzione della posizione contributiva per lo stagionale in caso di
reingresso)
á
Accordi o convenzioni con Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole
di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Croazia, Macedonia,
Bosnia-Erzegovina, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia,
Uruguay, Venezuela, Turchia
Accesso
alle prestazioni che costituiscano diritto sogettivo
á
Assegno
sociale (L. 133/2008:
richiesti dieci anni
di soggiorno legale continuativo, anche remoto) e provvidenze che siano diritti soggettivi in base a
normativa assistenza sociale (per la pensione di invalidita' richiesta anche
residenza) riservati a
o
titolari di
permesso CE slp e
minori iscritti nel permesso (L. 388/00); possibile computo del futuro trattamento
pensionistico di invalidita'
ai fini del requisito di reddito per l'accesso al permesso CE slp per
l'invalido in possesso degli altri requisiti per tale permesso (DPR 394/1999)
o
titolare di
permesso per asilo o protezione
sussidiaria (incluso
permesso per motivi umanitari rilasciato su istanza della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007) e suoi familiari
o
cittadini
di Tunisia, Marocco, Algeria e
Turchia residenti o
legalmente impiegati e loro familiari (accordi euromediterranei)
o
familiari stranieri di cittadini comunitari con diritto di soggiorno (esclusi primi
3 mesi di soggiorno o prima ricerca di lavoro, salvo diritto per altra norma) o
di cittadini italiani
Accesso
alle altre prestazioni
á
Parita' con
gli italiani per le altre prestazioni erogate discrezionalmente (es.: reddito
minimo di inserimento, assunzioni obbligatorie, sussidi erogati dai comuni), per titolare di permesso >
1 anno e minore iscritto
nel permesso
Giurisprudenza
costituzionale
á
Sent.
Corte Cost. 306/2008 e 11/2009:
illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella
parte in cui impongono un requisito di reddito superiore a una determinata soglia ai
fini del godimento di indennita' di accompagnamento (condizionato a inabilita' al lavoro
totale) e di pensione di inabilita' (condizionato alla disponibilita' di un reddito inferiore a
una certa soglia)
á
Probabile
estensione per via giurisprudenziale alle altre prestazioni (es.: Trib. Genova,
a proposito di assegno di invalidita', erogato ad invalidi civili parzialmente inabili)
á
Sent.
Corte Cost. 187/2010:
illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona
l'erogazione dell'assegno mensile di invalidita' alla titolarita' del permesso
CE slp (ossia al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): il godimento di una misura mirata al
sostentamento essenziale deve essere assicurato senza distinzione di nazionalita',
in base ad art. 14 CEDU e art. 1 Prot. add. n.1, come interpretati dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo (cosi' pure Sent. Corte Cost. 61/2011, in relazione alla fruizione dei servizi
sociali); nota: il requisito di soggiorno pregresso di
5 anni potrebbe sopravvivere per misure di pura integrazione del reddito
á
Sent.
Corte Cost. 61/2011:
Accoglienza
per irregolari
á
Accoglienza
irregolari (sindaco,
fino a completamento rete CIE)
Accesso
agli alloggi di edilizia popolare
á
Edilizia
popolare, servizi di
intermediazione e credito agevolato: parita' con gli italiani per
o
titolare di
permesso CE slp
o
titolare di
permesso > 2 anni
con lavoro regolare
o
titolare di
permesso per asilo o protezione
sussidiaria (anche
disoccupati?) e suoi familiari
Accesso
ai contributi integrativi per i locatari
á
Ai fini del
riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione,
i requisiti minimi
(fissati con decreto Minlavori-pubblici) necessari perche' il locatario
benefici dei contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in Italia o >
5 anni nella regione (L. 133/2008; nota: discriminazione diretta - illegittima, secondo la giurisprudenza
della Corte di Giustizia? - e contrasto, per titolari di permesso CE slp o
protezione internazionale, con Direttive 2003/109/CE e 2004/83/CE)
5.
Scuola
Accesso
dei minori stranieri alla scuola
á
Minori,
anche irregolari,
titolari del diritto
e soggetti all'obbligo di istruzione e formazione, e ammessi alla scuola di ogni ordine e
grado (inclusi esami;
problemi al compimento dei 18 anni per minori ancora irregolari)
á
Circ. Miur
8/1/2010: limite
(indicativo) del 30%
alla percentuale di alunni stranieri in ogni calsse
á
Trib.
Milano: l'istruzione include la scuola d'infanzia
á
Nota:
verosimilmente incluso l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione
á
Esonero dall'esibizione del titolo di
soggiorno ai fini
dell'adozione di provvedimenti nell'interesse dello straniero quando si tratti
di provvedimenti in materia di prestazioni scolastiche obbligatorie (obbligo in capo all'istituzione
pubblica); nota: se l'onere sussiste solo in caso di interesse esclusivo dello straniero, l'esonero si estende ai
provvedimenti in materia di asili nido
Misure
a sostegno del diritto allo studio
á
Parita' con gli italiani per le misure a
sostegno del diritto allo studio
á
Borse anche
da anni successivi al primo (non disciplinato dal Regolamento)
Rinnovo
del permesso
á
Rinnovo del permesso:
o
condizioni:
¤
1 esame,
primo anno; 2 esami, anni successivi, salvo motivi di forza maggiore
¤
<
3 anni fuori corso
o
consentito anche per
¤
proseguire
gli studi, con iscrizione ad un corso di laurea diverso (non corsi privati o corsi singoli,
salvo che questi siano necessari per accedere a scuole di specializzazione,
master o dottorati), prima o dopo il conseguimento del titolo per il quale e'
stato autorizzato l'ingresso (previa autorizzazione della prima Universita', in
caso di trasferimento ad altra sede)
¤
conseguire specializzazione o dottorato (fino a un anno oltre la durata dei
corsi)
á
Rinnovo consentito, anche in caso di assenza di durata >
6 mesi, per lo studente che rientri
in Italia dopo aver
svolto una parte degli studi in altro Stato membro
Riconoscimento
dei titoli di studio
á
Riconoscimento
titoli ai fini della prosecuzione degli studi: Universita'; esito possibile:
equipollenza totale, equipollenza parziale (con abbreviazione del corso di
studi, esito negativo)
á
In caso di
inerzia o di esito negativo, appello a MIUR, TAR o Capo dello Stato
Abilitazione
in Italia
á
Visto e
permesso per esami di abilitazione
per laureati in Italia
á
Abilitati
in Italia, con soggiorno
pregresso > 5 anni: precedenza per l'iscrizione agli albi professionali (entro quote)
Accesso
allo studio universitario extra-quota
á
Accesso a parita' con gli italiani (incluse
specializzazioni) per
o
regolarmente
soggiornanti in Italia con permesso
¤
CE slp
¤
lavoro
¤
motivi
familiari
¤
asilo
¤
protezione
sussidiaria
¤
motivi
umanitari (certamente in caso di permesso rilasciato per protezione sociale o,
prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, su richiesta della
Commissione territoriale)
¤
religiosi
o
regolarmente
soggiornanti in Italia da > 1 anno e titolo di scuola superiore
conseguito in Italia
o
ovunque
soggiornanti e titolo conseguito in scuole italiane all'estero o straniere
riconosciute
Accesso
al lavoro
á
Permesso utilizzabile per lavoro subordinato (< 1040
ore in un anno); verosimilmente, utilizzabile anche per lavoro autonomo
(Direttiva 2004/114/CE)
á
Conversione
in lavoro, dopo corso di
laurea (laurea
triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master
universitario di I livello o attestato o diploma di perfezionamento di durata
annuale) completo in Italia, entro quote anno successivo
á
A seguito
del consegumento di dottorato
o il master
universitario di II livello
(verosimilmente, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia),
alla scadenza del
permesso per studio, consentita la conversione in permesso per lavoro o l'iscrizione nell'elenco anagrafico
dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo < 12 mesi (L.
94/2009) e il conseguente rilascio di permesso per attesa occupazione
Titolare
di permesso rilasciato da altro Stato membro
á
Consentito
l'ingresso senza visto
di straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da
altro Stato membro, per proseguire o integrare gli studi
Professioni
regolamentate
á
Definizione
di professione regolamentata:
quella il cui svolgimento richiede una delle seguenti condizioni:
o
iscrizione
in albi e simili, subordinata al possesso di qualifica professionale o
all'accertamento di specifica professionalita'
o
possesso di
qualifiche professionali
o
possesso di
un titolo professionale, il cui uso e' subordinato al possesso di qualifica
professionale
Accesso
allo svolgimento della professione: passi tipici
á
Passi
successivi tipici:
o
titolo
di studio (es.: laurea)
o
titolo
abilitante (es.: esame
di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero
o
iscrizione
nell'albo (es.:
iscrizione all'ordine dei medici) o, in mancanza, in elenco speciale, e
svolgimento della professione
Riconoscimento
del titolo conseguito in Stato extra-UE
á
Riconoscimento
titoli abilitanti
conseguiti in uno Stato extra-UE
o
condizionato
a esame, da parte di una conferenza di servizi, della qualifica
professionale posseduta
o dell'esperienza professionale
maturata ed eventuale misura compensativa (tirocinio o prova attitudinale, a scelta della conferenza
di servizi)
o
decisione
entro 4 mesi
o
entro quote
(dubbio; esonero almeno per titolari di permesso per asilo o protezione sussidiaria e loro familiari? e per professioni di
cui all'art. 27 T.U.? nella prassi, extra quota per titolari di soggiorno che consenta lavoro
autonomo)
o
possibile richiesta
dall'estero
o
per
l'espletamento dell'eventuale misura compensativa, rilasciabile visto per studio
Iscrizione
all'albo professionale
á
Iscrizione
agli albi: entro quote
(precedenza per abilitati in Italia soggiornanti da almeno 5 anni), esclusi
titolari di permesso per asilo
o protezione sussidiaria
e loro familiari; nella prassi:
extra quota per
titolari di soggiorno che consenta lavoro autonomo
á
Iscrizione
agli albi (e riconoscimento) extra quota per ingressi ex art. 27 (traduttori, interpreti, infermieri)?
á
L'abilitazione, in Italia, per professioni sanitarie non e' sufficiente per iscrizione in
albo e svolgimento professione: necesario preventivo benestare Minsalute (nota: la disposizione
contrasta con quanto previsto, anche per medici, ostetrici, infermieri e
farmacisti, dalla Direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento automatico
di titoli conseguiti in un paese UE ai fini dello svolgimento di professione
sulla base del coordinamento UE delle condizioni minime di formazione)
á
Il
riconoscimento del titolo professionale sanitario perde valore in mancanza di iscrizione nell'albo e
svolgimento professione entro 2 anni
Deroga
per sanitari al seguito di delegazioni sportive o gruppi organizzati
á
Consentito
a medici e sanitari al seguito di delegazioni sportive (in caso di
manifestazione sportiva ufficiale) e gruppi organizzati (in casi da determinare
con DM) lo svolgimento della professione a vantaggio della delegazione o gruppo
in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli (L. 183/2010)
Norme
di riferimento
á
Norme di riferimento:
o
art. 43
T.U.: divieto di
discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione
o cittadinanza
o
D. Lgs.
215/2003 (modificato da
L. 101/2008): parita' di trattamento tra persone indipendentemente da razza e
origine etnica (nota: non da nazionalita'!) in materia di accesso all'occupazione, condizioni di
lavoro, formazione e riqualificazione professionale, appartenenza a
organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro, protezione e sicurezza
sociale, assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, accesso a beni,
servizi e alloggio
o
D. Lgs.
216/2003: parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
indipendentemente da religione (nonche' convinzioni personali, handicap, eta',
orientamento sessuale)
o
CEDU: divieto di discriminazione (anche
rispetto a nazionalita')
in materia di diritti fondamentali
o
art. 44
T.U. e art. 28 D.
Lgs. 150/2011: tutela
giurisdizionale
Divieti
di discriminazione diretta e indiretta
á
Divieto di discriminazione
o
diretta: per l'appartenenza ad un determinato
gruppo, una persona e' trattata meno favorevolmente di un'altra, non
appartenente a quel gruppo, in situazione analoga
o
indiretta: disposizioni, criteri, atti o
comportamenti apparentemente neutri che mettono le persone appartenenti a un
determinato gruppo in una posizione di particolare svantaggio rispetto a coloro
che non appartengono a quel gruppo
á
Sono considerate
discriminazioni anche le molestie
ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o
di origine etnica, aventi lo scopo
o l'effetto di violare
la dignita' di una
persona e di creare un clima
intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o
offensivo
á
Legittime le differenze di trattamento del
lavoratore dovute a caratteristiche che costituiscano un requisito essenziale
e determinante (D. Lgs.
216/2003)
á
Legittime le differenze di trattamento sulla base
della razza o dell'origine etnica giustificate oggettivamente da finalita'
legittime perseguite
attraverso mezzi appropriati
e necessari
á
Impregiudicate
le differenze di
trattamento basate sulla nazionalita' e le disposizioni sulle condizioni relative a ingresso, soggiorno, accesso all'occupazione,
assistenza e previdenza di stranieri e apolidi; impregiudicato anche il trattamento, basato sulla legge, derivante dalla
condizione giuridica di stranieri e apolidi
á
Corte
Cost.: legittime le differenze di trattamento
giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi proporzionati; Corte Giust.: legittime, a queste condizioni, solo le discriminazioni indirette
Azione
civile contro la discriminazione
á
Azione
civile, ricorso al giudice
(anche da parte di associazioni iscritte in apposito elenco o, in caso di
discriminazioni collettive, di sindacati)
á
In caso di discriminazione
indiretta,
á
Il giudice
puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione
del comportamento o
dell'atto discriminatorio, adottando, anche nei confronti della pubblica
amministrazione, ogni
provvedimento idoneo a
rimuoverne gli effetti
Requisito
di residenza e discriminazione indiretta
á
Giurisprudenza prevalente: l'imposizione di un
requisito di residenza pregressa
per il godimento di un beneficio erogato dalla pubbica amministrazione da'
luogo a discriminazione indiretta illecita (la finalita' del contenimento della spesa pubblica non e' atta a giustificarla)
Accesso
al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione
á
Accesso al
lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (controverso); certamente riservati agli italiani
á
Certamente consentito, per le attivita' non esplicitamente precluse, ai cittadini comunitari (D. Lgs 165/2001), ai rifugiati (D. Lgs. 251/2007: a parita' con
comunitari; omessa l'inclusione, imposta dalla Direttiva 2004/83/CE dei
destinatari di protezione sussidiaria)
á
Non essendo
le attivita' non esplicitamente
precluse riservate
all'italiano o vietate allo straniero, l'accesso deve essere consentito ai
titolari di permesso CE slp
(art. 9, co. 12 T.U.: attivita' non riservate al cittadino nazionale o vietate
allo straniero; ancora piu' forte, Direttiva 2003/109/CE: escluse solo
attivita' che comportino esercizio di pubblici poteri) e, in generale, a qualunque
lavoratore straniero
legalmente soggiornante (art. 2, co. 3 T.U e artt. 10 e 14 Conv. OIL 143/1975:
parita' di diritti e di opportunita' lavorative; restrizioni solo se
nell'interesse dello Stato); in questo senso, la giurisprudenza di merito prevalente; in senso contrario, fino ad
oggi, la giurisprudenza della Cassazione
Tutela
dell'unita' familiare
á
Deroga ingresso e soggiorno familiare del
minore soggiornante a tutela dello sviluppo psicofisico (Tribunale minorenni): permesso per motivi di assistenza
minore (lavoro; non
convertibile; iscrizione al SSN se lavoratore); Sent. Cass. SS.UU.Civ.
21799/2010: non si
richiede necessariamente
l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute,
ma e' sufficiente
qualsiasi rischio di danno grave
(ambiguita' rispetto
alla durata della
situazione di rischio: situazioni non di lunga o indeterminabile durata, e non
aventi tendenziale stabilita')
á
Tutela
delle unioni di fatto
(ricongiungimento genitore naturale, purche' il minore soggiorni legalmente in
Italia con l'altro genitore)
á
Ricongiungimento
anche per i figli del coniuge
á
Minori affidati
o sottoposti a tutela equiparati a figli ai fini della tutela
dell'unita' familiare
Tutela
relativa al permesso di soggiorno
á
Rilascio di
autonomo permesso per
motivi familiari al compimento dei 14 anni, valido fino ai 18 anni (prassi?)
á
Conversione del permesso per motivi familiari al
compimento dei 18 anni,
o in caso di cessazione vincoli o morte familiare; conversione del permesso per
i minori affidati al
compimento dei 18 anni (entro quote anno successivo; Sent. Corte Cost.
198/2003: anche affidamento di fatto o tutela;
in caso di minore non accompagnato,
necessari, in base a L. 129/2011, affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983
o tutela e parere
favorevole del Comitato minori,
o, in alternativa, 3
anni di soggiorno pregresso e 2 anni di inserimento in progetto autorizzato)
á
Consentito anche
il rinnovo del
permesso (per una sola volta) per motivi familiari al compimento dei 18 anni in caso di neo-maggiorenne ancora a
carico di genitore in
possesso dei requisiti di reddito e alloggio (circ. Mininterno 28/3/2008);
nota: ulteriori rinnovi
effettuabili in base ad art. 5, co. 5 T.U.
Inespellibilita'
á
Divieto
di espulsione, salvo
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; rimpatrio col familiare
espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni permesso genitore o
affidatario (o permesso per motivi familiari per > 14 anni); permesso per minore
eta' negli altri casi
(incluso minore non accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari
in patria)
á
Nelle more
dell'accertamento
dell'eta' o in caso di dubbio,
si presume la minore
eta'
á
Divieto di respingimento non previsto esplicitamente; anzi, L. 129/2011
prescrive l'adozione di modalita' idonee in caso di respingimento di minore; in
precedenza, circ. Mininterno 9/7/2007 sembrava escluderlo
Minori
non accompagnati: rimpatrio assistito; permesso per integrazione minore
á
Definizione:
minore privo di assistenza
e rappresentanza (simultaneamente?)
da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo
la legge italiana (DPCM 535/99)
á
Rimpatrio
assistito minore non accompagnato
deciso da Comitato minori
á
Permesso
per integrazione minore
al minore non accompagnato inserito in progetto gestito da ente autorizzato;
utilizzabilita' per lavoro
á
Convertibilita' del permesso (verosimilmente, qualunque
sia il titolo) entro quote anno successivo, a condizione di 3 anni di presenza in Italia, 2 anni di inserimento, o, in alternativa, provvedimento di affidamento o tutela e parere favorevole del Comitato minori
Interesse
superiore del fanciullo
á
Interesse
superiore del fanciullo
in tutti i provvedimenti relativi a unita' familiare (incluso rimpatrio
assistito)
Protezione
sociale: presupposti; permesso; facolta'
á
Rischio per l'incolumita' (anche a seguito di
eventuale rimpatrio) derivante da dichiarazioni rese in indagini o nel giudizio o dal tentativo di sottrarsi al condizionamento criminale (anche in
caso di violenza o grave sfruttamento in ambito lavorativo), ovvero condanna
per reato commesso in
eta' minore e
partecipazione a un programma di integrazione sociale:
o
il rischio
puo' emergere nel corso di indagini
o di interventi assistenziali
dell'ente locale
o
rilascio di
permesso "per motivi umanitari"
(distinguibile solo per gli uffici competenti); durata: 6 mesi, rinnovabile per 1 anno o piu' (se permangono i motivi che ne hanno
richiesto il rilascio)
o
condizione:
inserimento con
associazione convenzionata
o
in caso di
rischio, non richiesta denuncia
ne' collaborazione; notitia criminis trasmessa alla Procura (parere possibile ma non
obbligatorio)
o
rilascio anche senza passaporto e altri requisiti
o
sospensione
o revoca
dell'eventuale espulsione pregressa
o
accesso a lavoro subordinato o studio
o
iscrizione
al SSN
o
revoca in caso di sottrazione agli impegni o
cessazione dei motivi
o
conversione: lavoro (entro quote anno successivo) o
studio
o
disposizioni
applicabili anche a comunitari
in situazione di grave pericolo (escluso il caso di persona condannata nella
minore eta'?)
Collaborazione
anti-terrorismo
á
Collaborazione in indagini o procedimenti relativi a
delitti di natura terroristica:
o
rilascio di
permesso di 1 anno,
rinnovabile, o permesso CE slp
(per collaborazione eccezionale in indagini o procedimenti relativi a delitti
di natura terroristica)
su iniziativa del questore o su richiesta delle Forze di polizia, dei Servizi o
del Procuratore della Repubblica
o
revoca in caso di condotta incompatibile o di
cessazione delle condizioni
1.
Controllo e sanzioni
Controllo
del territorio
á
Possibile per
i sindaci avvalersi
di associazioni non
armate per la segnalazione alla polizia locale o di Stato di eventi
che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o disagio sociale (Sent.
Corte Cost. 226/2010: illegittima la segnalazione di stuazioni di disagio
sociale); le
associazioni sono iscritte in apposito elenco, previa verifica del possesso dei
requisiti stabiliti
con decreto
Mininterno[1]
(L. 94/2009)
á
Il sindaco segnala alle competenti autorita' la condizione
di soggiorno irregolare dello straniero ai fini dell'allontanamento dall'Italia; gli agenti di polizia
municipale accedono alle
banche dati sui
permessi (L. 125/2008)
Sanzioni
á
Reato di ingresso e/o soggiorno illegale:
á
Reclusione da 6 mesi a 3 anni (e possibile confisca dell'immobile) per
chi dia alloggio a
titolo oneroso a straniero irregolare (al momento della stipula o del rinnovo
del contratto) al fine di trarne un ingiusto profitto
á
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore per il datore di
lavoro che occupi alle
proprie dipendenze lo straniero non autorizzato
á
Reclusione fino a 15 anni (piu' possibile aumento fino alla meta') per il favoreggiamento dell'ingresso illegale
á
Reclusione fino a 4 anni per il favoreggiamento della permanenza
illegale finalizzato all'ottenimento di un ingiusto profitto; non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria
á
Sent.
Corte Cost. 249/2010: illegittima la disposizione (L. 125/2008) in base
alla quale il soggiorno illegale e' considerato circostanza aggravante comune
Presupposti
á
Adottato
per straniero
o
che si
presenti al valico di frontiera
sprovvisto dei requisiti per l'ingresso o il reingresso (incluso il requisito
di assenza di motivi ostativi e di segnalazione per la non ammissione in area
Schengen)
o
che sia
fermato all'atto dell'ingresso in elusione dei controlli, o subito dopo
o
che sia
temporaneamente ammesso per la necessita' di prestargli soccorso
á
In caso di impossibilita'
di esecuzione
immediata a causa di
impedimenti (inclusi necessita' di prestare soccorso, mancanza documenti,
incertezze sull'identita' o nazionalita', indisponibilita' di un vettore, rischio
di fuga), trattenimento
in CIE
Oneri
e sanzioni per il vettore
á
Oneri
(rimpatrio respinti) e sanzioni (per mancato controllo documenti o -
"e"? - mancata segnalazione documenti irregolari) per il vettore
Tutela
dei diritti
á
Deroga in caso di applicazione di un regime di protezione
temporanea o di
presentazione di domanda di asilo:
non si applicano le disposizioni su presupposti (inclusi assenza di condanne e
pericolosita') ed esecuzione del respingimento, ne' su oneri a carico del
vettore (nota: al momento dell'imbarco, il vettore non sa se verra' presentata
domanda d'asilo)
á
Divieto assoluto di respingimento, anche
indiretto, verso un
paese in cui vi sia rischio di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza,
religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali
á
Assistenza
alla frontiera allo straniero respinto
á
Il respingimento di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie
monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, sono effettuati
con modalita' adatte al caso
particolare; nota: sembra escluso che sussista un implicito divieto di respingimento del minore (come si evinceva, invece, da circ. Mininterno 9/7/2007)
Respingimenti
in mare
á
Stranieri respinti
in alto mare verso la
Libia:
Tutela
giurisdizionale
á
Non prevista convalida per il respingimento: possibile assenza
di controllo giurisdizionale effettivo su misure limitative della liberta' in
caso di respingimento differito per meno di 48 ore
á
Non si
applicano le tutele
previste per l'espulsione da L. 129/2011
á
Ricorso al TAR
Conseguenze
á
Non previsto divieto di reingresso a seguito di respingimento
Presupposti
á
Motivi di ordine
pubblico o sicurezza
dello Stato o sospetto
coinvolgimento o agevolazione attivita' terroristiche
á
Misura di sicurezza (380, 381 o condanna > 2 anni o a
misura restrittiva per delitto contro la personalita' dello Stato; effettiva
pericolosita'; non irrogabile per pena < 2 anni patteggiata ne' in caso di
sospensione condizionale)
á
Misura alternativa alla pena residua < 2 anni per
straniero che sarebbe da espellere comunque per irregolarita' (salvo divieto di
espulsione o reati art. 407 co. 2a c.p.p., o reati T.U.); provvedimento obbligatorio
á
Sanzione sostitutiva della pena: per straniero da espellere
comunque per irregolarita' e da condananre a reclusione < 2 anni
(senza possibilita' di sospensione) o per straniero da condannare ad ammenda
per ingresso o soggiorno illegale o per mancato ottemperamento al'ordine del
questore; provvedimento discrezionale; si applica solo se lo straniero e' immediatamente
allontanabile; non si
applica in caso di divieto di espulsione o reati art. 407 co. 2a c.p.p., o
reati T.U. con massimo edittale > 2 anni
á
Misura di prevenzione (straniero ritenuto dal questore dedito
ad attivita' delittuose o indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa)
á
Soggiorno
illegale:
á
Pendenza di
un provvedimento di espulsione o respingimento adottato da altro Stato membro
(possibile anche la previa revoca dell'eventuale permesso)
Esonero
á
Nessun
provvedimento e' applicato a carico dell'irregolare intercettato in uscita ai controlli
di frontiera esterna (nota:
e se il controllo ha luogo nell'attraversamento di una frontiera Schengen?)
Modalita'
á
Concessione
(su richiesta; schede informative) di un termine tra 7 e 30 gg (prorogabile in base al
caso specifico) per il rimpatrio volontario in assenza di pericolosita' e di rischio
di fuga:
o
imposizione
di una o piu' misure limitative
(consegna del documento di viaggio, obbligo di dimora, obbligo di firma)
o
convalida
del giudice di pace
o
violazione:
multa da 3.000 a 18.000 euro (giudice di pace)
o
non
luogo a procedere per il
reato di soggiorno illegale in caso di avvenuto rimpatrio (nota: se la sentenza
arriva prima del rimpatrio, rischio di espulsione coattiva)
á
Espulsione coattiva in caso di
o
mancata
richiesta del termine
per il rimpatrio volontario
o
pericolosita'
o
rischio
di fuga
o
rigetto di
richiesta di permesso fraudolenta
o manifestamente infondata
o
violazione del termine per il rimpatrio volontario
o di una misura limitativa
o
espulsione
adottata dal giudice
(inclusa quella per violazione dell'ordine del questore; nota: a rigore, anche quella per soggiorno
illegale)
á
Rischio
di fuga:
o
assenza di documento
di viaggio valido
o
incapacita'
di dimostrazione di disponibilita' di alloggio (e di risorse da fonti lecite?)
o
dichiarazione
di false generalita'
o
violazione del termine o del divieto di reingresso
o dell'ordine del questore o delle misure limitative
Categorie
vulnerabili
á
L'espulsione di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, e' effettuata con
modalita' adatte al caso particolare
Caso
particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare
á
Ai fini
dell'espulsione per soggiorno illegale di titolare di diritto al ricongiungimento o di familiare ricongiunto (e, verosimilmente, di
familiare nato o acquisito in Italia) si tiene conto di vincoli familiari,
durata del soggiorno pregresso e legami socio-familiari con il paese d'origine
Convalida
dell'accompagnamento immediato; sospensione
á
Convalida da parte del giudice di pace entro 48 ore per l'accompagnamento immediato; nelle more, sospensione dell'esecuzione
á
Diritto
dello straniero ad essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e ad essere ammesso al gratuito
patrocinio
á
Diritto ad
essere assistito da interprete
(Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di fiducia; da disciplinare con legge)
Trattenimento
in CIE
á
Trattenimento nel CIE
o
presupposti
-
quando e' impossibile eseguire immediatamente l'espulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di impedimenti, inclusi
¤
necessita'
di soccorrere lo straniero
¤
necessita'
di accertamenti su identita' o nazionalita'
¤
necessita'
di acquisire documenti per il viaggio
¤
mancanza di
vettore
¤
rischio
di fuga (nota: improprio
includerlo tra gli impedimenti)
-
in attesa
della convalida dell'accompagnamento (se e' impossibile il trattenimento in questura)
o
possibile
alternativa (salvo
pericolosita' o mancanza di documento di viaggio valido): misura limitativa (procedura e sanzioni come nel caso di
misure imposte in corrispondenza alla concessione del termine per il rimpatrio
volontario)
-
30 gg
-
prorogabile
per altri 30 gg in
caso di gravi difficolta'
nell'accertamento di identita' o nazionalita' o nell'acquisizione dei documenti
di viaggio
-
possibili
due proroghe ulteriori di 60 gg ciascuna, se permangono le condizioni che lo hanno reso necessario
-
possibili
ulteriori proroghe, di non piu' di 60 gg ciascuna, per un massimo di ulteriori 12
mesi, in caso di perdurante
impossibilita' di allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni
ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio da parte dello straniero o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi
-
in caso di allontanamento indebito: ripristino della
misura, senza azzeramento del computo del tempo
o
convalida del giudice di pace entro 48 ore (verifica nel merito del
provvedimento di espulsione; non dell'eventuale provvedimento negativo relativo
al permesso)
o
consentiti visite di
¤
familiari
conviventi
¤
difensore
¤
ministri di
culto
¤
personale
della rappresentanza diplomatica o consolare
¤
persone
regolarmente soggiornanti (Carta dei diritti), previa autorizzazione da parte
del prefetto
¤
rappresentante
ACNUR (Carta dei diritti)
¤
associazioni
convenzionate (Carta dei diritti)
o
consentito
(da Direttiva Mininterno) accesso
di
¤
rappresentanti
di organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali
¤
Sindaci,
Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale
(previsione soppressa, fino a nuova disposizione da circ. Mininterno 1/4/2011)
¤
giornalisti
e fotocineoperatori (previsione soppressa, fino a nuova disposizione da circ.
Mininterno 1/4/2011)
o
tutela dello straniero trattenuto:
¤
diritti garantiti:
-
piena informazione
relativa ai diritti su trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento
di espulsione o di respingimento
-
comunicazione all'autoritaÕ consolare del Paese di appartenenza (salvi i casi di rinuncia
esplicita) e segnalazione del
trattenimento, su richiesta, a familiari o conoscenti
-
tutela della salute psico-fisica
-
liberta' di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con
membri degli organismi ammessi
al CIE (anche prima o nelle more della
procedura di convalida del
trattenimento)
-
liberta' di corrispondenza riservata anche telefonica
-
possibilita' di esprimersi nella propria lingua o in
altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato (anche prima o nelle more della procedura di convalida del trattenimento)
-
tutela dell'unita' familiare: il nucleo familiare sottoposto a trattenimento deve essere ospitato
nello stesso CIE e con godimento di spazi propri; in mancanza, si procede a trasferimento ad altro
CIE adeguato
-
diritti del minore:
il minore puo' essere trattenuto
solo a tutela del suo diritto
allÕunita' familiare, su
richiesta di un genitore o su
decisione del Tribunale per
i minorenni; negli altri casi il minore e'
affidato a struttura protetta
indicata dal Tribunale per i minorenni
-
liberta' di culto,
assistenza religiosa e rispetto delle specifiche esigenze relative al culto
stesso, nei limiti imposti dalle esigenze della vita collettiva
-
rispetto delle caratteristiche
personali, di razza o di abitudini di vita
la cui compressione puo' determinare una lesione dell'identita'
-
tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identita'
sessuale
-
recupero degli effetti e dei risparmi
personali
¤
se gli organismi ammessi al CIE non sono in grado di
garantire tutte le forme di assistenza previste, il prefetto ne affida
l'attuazione al gestore, che puo'
avvalersi di operatori professionali qualificati
¤
deve essere assicurata, se possibile, la presenza quotidiana, nel centro, di operatori esterni
¤
ordine
del questore di lasciare
l'Italia entro 7 gg; giurisprudenza:
provvedimento legittimo se l'impossibilita' e' motivata e se le cause che hanno impedito l'allontanamento non costituiscono impedimento per lo straniero
¤
il questore
puo' consegnare allo straniero documentazione utile a raggiungere la
rappresentanza consolare e il biglietto di viaggio
Rimpatrio
assistito
á
Possibile
l'attivazione di programmi
di rimpatrio assistito
da parte del Mininterno, anche in collaborazione con organizzazioni
internazionali e intergovernative, enti locali, associazioni
á
Esclusa l'ammissione di stranieri che ne abbiano gia' fruito,
o espulsi per pericolosita' o a seguito di sentenza, o che abbiano violato il
termine per il rimpatrio volontario, il divieto di reingresso, l'ordine del
questore o una misura limitativa (nota: puo' essere ammesso lo straniero espulso coattivamente per rischio di fuga, ma non e' chiaro in quale contesto
possa chiederlo)
á
In caso di
ammissione, interrotto il procedimento per reato di soggiorno illegale, il
provvedimento di respingimento o espulsione (anche per motivi di prevenzione?),
l'ordine del questore e le misure limitative (non il trattenimento in CIE)
á
Espulsione
coattiva in caso di sottrazione al rimpatrio assistito
Tutela
giurisdizionale rispetto all'espulsione
á
Ricorso
o
TAR per
¤
ordine
pubblico o sicurezza dello Stato
¤
sospetto
coinvolgimento o agevolazione attivita' terroristiche (non ammessa la
sospensione cautelare)
o
Giudice
ordinario per
¤
misura di
sicurezza (possibile anche la revoca da parte del magistrato o del Tribunale di
sorveglianza)
¤
sostitutiva
della pena
o
Tribunale
di sorveglianza per alternativa alla pena (opposizione)
o
Giudice di
pace del luogo dove ha
sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento, negli altri casi; ricorso
inammissibile se proposto oltre 30 gg dalla notificazione del provvedimento (60
gg. se presentato dall'estero); decisione inappellabile entro 20 gg.;
competenza del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente un giudizio in materia di
diritto all'unita' familiare o un giudizio di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (L.
271/2004; sopravvive a D. Lgs. 150/2011?)
á
Difensore
di fiducia o, in
mancanza, difensore d'ufficio per ricorso e convalide
á
Assistenza interprete (Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di
fiducia; da disciplinare con legge)
á
Accesso al
patrocinio a spese dello Stato per ricorso e convalide (da DPR 115/02);
necessaria la certificazione di reddito < 10.628,16 euro; in caso di
impossibilita', consentita l'autocertificazione (solo per straniero regolare?
efficace, nei fatti, solo per ricorso?)
Divieto
di reingresso; violazione
á
Divieto
di reingresso:
á
Reato di reingresso non autorizzato dell'espulso: reclusione
1-4 anni; reiterazione: reclusione 1–5 anni
Reato
di mancato ottemperamento dell'ordine del questore
á
Mancato
ottemperamento:
Carente
recepimento della Direttiva 2008/115/CE
á
Elementi
di residuo contrasto con la Direttiva 2008/115/CE:
o
lo straniero irregolarmente soggiornante titolare di un
permesso valido (o di altra analoga autorizzazione) in altro Stato membro
dovrebbe avere la possibilita' di recarsi immediatamente in tale Stato
(verosimilmente, immediatamente dopo che il suo soggiorno irregolare e' stato
rilevato) prima che si proceda all'allontanamento, salvo che si tratti di
straniero pericoloso (art. 6, co. 2)
o
per il divieto di reingresso non dovrebbe essere
prevista una durata minima, (eventuale divieto commisurato alle esigenze
proprie del caso particolare)
o
assenza di deroghe al divieto di reingresso per chi sia
stato autorizzato a soggiornare in quanto vittima di tratta (art. 11, co. 3)
o
mancata previsione della possibilita' di sospensione
del provvedimento di espulsione da parte del giudice competente per il ricorso
(art. 13, co. 2)
o
mancata previsione di misure per garantire il diritto
allo studio per i minori, nelle more dell'allontanamento dei genitori (art. 14,
co. 1, lettera c); il rispetto dei diritti dei minori e' previsto solo dalla
Direttiva del Ministro dell'interno 14/4/2000
o
mancata previsione di un riesame periodico della
legittimita' del trattenimento, ne' su richiesta dell'interesato, ne' d'ufficio
(art. 15, co. 3)
o
mancata previsione della cessazione del trattenimento
quando non vi siano piu' prospettive di eseguire l'allontanamento o siano
venuti meno i presupposti, quali, ad esempio, gli ostacoli frapposti dallo
straniero (art. 15, co. 4)
o
mancata previsione di misure per la tutela delle persone
vulnerabili trattenute (art. 16, co. 3)
o
mancata previsione di accesso ai centri di
trattenimento di rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4), attualmente
disciplinato solo da Direttive del Ministro dell'interno; il DPR 394/1999
prevede la possibilita' di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di
progetti autorizzati o di affidamento di servizi
o
mancata previsione del diritto dello straniero di
essere informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4), attualmente
sancito solo dalla Direttiva del Ministro dell'interno 14/4/2000
o
mancata previsione del fatto che il trattenimento di
una famiglia sia subordinato all'assenza soluzioni alternative (art. 17, co. 1)
o
mancata previsione del rispetto dei diritti dei minori
(art. 17, co. 3), attualmente previsto solo dalla Direttiva del Ministro
dell'interno 14/4/2000
Divieti
di espulsione
á
Divieto
di espulsione
o
rischio, anche a seguito di rinvio indiretto, di
persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali
o
salvo
ordine pubblico o sicurezza dello Stato
¤
minori
¤
gravide e puerpere (che provvedono al figlio <
6 mesi), e marito
convivente (Sent. Corte Cost. 376/2000)
¤
coniuge e familiari
di italiani < II
grado conviventi (revoca dell'espulsione in seguito a
successivo matrimonio; ulteriore rispetto al diritto di soggiorno; giurisprudenza contrastante su convivenza con minore italiano)
¤
permesso
CE slp (espulsione
possibile solo per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato)
o
necessita'
di cure urgenti o
essenziali (Sent. Corte Cost. 251/2001)
1. Destinatari della protezione
Definizione
dello status
á
Protezione
internazionale:
Agente
statale e non statale
á
Ai fini
della protezione internazionale, rilevanti le persecuzioni
o i danni gravi che
ricadono sotto la responsabilita'
dello Stato o dei
partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del
suo territorio, ovvero da agenti non statali, se ne' i soggetti precedenti ne' le
organizzazioni internazionali possono o vogliono fornire sufficiente
protezione contro
persecuzioni o danni gravi
Cause
di esclusione, cessazione, diniego e revoca per lo status di rifugiato
á
Esclusione dallo status di rifugiato per
o
responsabilita'
in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra
o
condanne
all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni
o massimo > 10 anni)
o
atti
contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite
á
Diniego dello status di rifugiato per
á
Cessazione dello status di rifugiato per
o
ricorso
alla protezione del paese nel quale vi era rischio di persecuzione
o
acquisizione
della cittadinanza di un paese che fornisca protezione
o
cessazione
del rischio persecuzione
á
Revoca dello status di rifugiato
Cause
di esclusione, cessazione, diniego e revoca per la protezione sussidiaria
á
Esclusione dalla protezione sussidiaria per
o
responsabilita'
in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra
o
condanne
all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni
o massimo > 10 anni)
o
atti
contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite
o
pericolo
per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sicurezza dello Stato
á
Diniego della protezione sussidiaria per mancanza dei presupposti
á
Cessazione della protezione sussidiaria per cessazione del rischio di subire un danno
grave; cessazione non dichiarata
in presenza di gravi motivi umanitari che impediscano il rimpatrio
á
Revoca della protezione sussidiaria in presenza di una delle clausole di esclusione o in caso di riconoscimento determinato da
comportamento fraudolento
del richiedente
2. Procedura
Tutela dal
respingimento
á
Deroga alle disposizioni sul respingimento
quando si applichino quelle su protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di
disponibilita' di mezzi, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo
straniero privo di requisiti (inclusa assenza di condanne e di pericolosita');
non si applicano oneri al vettore
á
Nota: il
vettore non sa se verra'
presentata domanda d'asilo => nega comunque l'imbarco allo straniero che fugge
senza requisiti per l'ingresso => necessario il ricorso ai trafficanti
Presentazione
della domanda; verbalizzazione
á
La domanda e' presentata alla polizia di frontiera o alla questura
á
La domanda non puo' essere respinta o esclusa dall'esame per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente
á
La domanda
e' verbalizzata
comunque in questura; il verbale e' approvato e sottoscritto dal richiedente,
cui viene rilasciata copia del verbale e della documentazione allegata
Trattenimento
in CIE e ospitalita' obbligatoria in CARA
á
Trattenimento
in CIE per il richiedente condannato per reati 380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti
stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina,
reclutamento minori per attivita' illecite o persone per prostituzione o per
sfruttamento prostituzione o che sia destinatario di espulsione o respingimento (D. Lgs. 159/2008)
á
Ospitalita'
obbligatoria in CARA (con uscita nelle ore diurne) per il
richiedente
á
Allontanamento
ingiustificato del
richiedente ospitato obbligatoriamente in CARA: decisione sulla domanda sulla base
degli elementi in possesso della Commissione
á
Nota: prima dell'entrata in vigore del D.
Lgs. 159/2008, era previsto che il richiedente gia' destinatario di un
provvedimento di espulsione per soggiorno illegale fosse ospitato comunque in
CARA; era quindi possibile l'iterazione illimitata del seguente meccanismo
elusivo: intercettazione di straniero irregolare => richiesta di asilo =>
ospitalita' in CARA => abbandono del CARA => presentazione di nuova
richiesta (inammissibile, ma non irricevibile) in caso di nuova intercettazione
=> nuova ospitalita' in CARA, etc.
Attestato
e permesso per richiesta asilo
á
Attestato
nominativo al
richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA; permesso
per richiesta asilo, di 3 mesi rinnovabile, negli altri casi
(non richiesti passaporto e mezzi per rimpatrio; possibile limitazione della circolazione)
Applicazione
del Regolamento Dublino II
á
L'Italia
puo' dichiararsi competente
per l'esame della domanda in caso di trattenimento in CIE o di ospitalita' obbligatoria in CARA a seguito di presentazione della domanda
successiva
all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali; negli altri casi, la questura avvia le procedure per la determinazione
dello Stato competente
in base al Regolamento Dublino
II
á
Determinazione
dello Stato competente, in base all'applicazione successiva dei seguenti
criteri:
Commissioni
territoriali e Commissione nazionale
á
Commissioni
territoriali: Gorizia
(con sezione a Verona), Milano, Torino (con sezione a Bologna), Roma (con
sezione a Firenze), Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Trapani, Siracusa (con
sezione a Mineo); competenza
per l'esame delle
domande presentate nella circoscrizione o da richiedenti trattenuti in CIE o
ospitati in CARA nella circoscrizione): composte da
o
un
funzionario di carriera prefettizia,
con funzioni di presidente
o
un
funzionario della polizia
di Stato
o
un
rappresentante dell'ente territoriale
o
un
rappresentante dell'ACNUR
o
un
funzionario del MAE
(su richiesta del Presidente della Commissione nazionale)
á
Commissione
nazionale per il diritto d'asilo,
competente in materia di revoca
e cessazione dello
status di protezione internazionale, con compiti di indirizzo, formazione e aggiornamento
delle Commissioni territoriali; presieduta da un prefetto
e composta da
o
un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
o
un
funzionario della carriera diplomatica
o
un
funzionario di carriera prefettizia
in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Mininterno
o
un dirigente
del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno
á
Alle
riunioni della Commissione nazionale partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive
Diritti
del richiedente
á
Garantiti al richiedente: contatti con l'ACNUR, assistenza di un interprete; assistenza di un avvocato (a spese del
richiedente in sede di esame della Commissione; accesso al gratuito
patrocinio, in sede di ricorso)
Domande
inammissibili
á
Domanda inammissibile (ma non irricevibile; decisione presa
dalla Commissione) se il richiedente e' gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato firmatario
della Convenzione di Ginevra e ancora disposto ad accordare protezione o se la domanda e' reiterata senza fatti nuovi
Audizione
á
Colloquio con la Commissione:
o
entro 7 gg.
dal ricevimento della documentazione in caso di trattenimento in CIE, 30 gg.
negli altri casi
o
in seduta
non pubblica, con garanzia di riservatezza
o
rinviabile
per motivi di salute o altri gravi motivi (in caso di mancata presentazione e
mancata richiesta di rinvio, la Commissione decide comunque sulla base degli
elementi in suo possesso)
o
possibile
chiedere la presenza di un solo membro della Commissione e, per esigenze
particolari del richiedente, l'ammissione di personale di sostegno
o
redatto
verbale, sottoscritto dal richiedente (il rifiuto di sottoscrizione non
preclude la decisione della Commissione) e a lui consegnato in copia
Decisione
della Commissione territoriale
á
Decisione (entro 2 gg dal colloquio per trattenuti
in CIE, 3 gg per gli altri):
o
riconoscimento di status di rifugiato o protezione
sussidiaria
o
rigetto per
¤
mancanza presupposti
¤
sussistenza
clausola di cessazione
o di esclusione
(dovrebbe essere: "clausola di diniego")
¤
provenienza
da paese di origine sicuro
senza che il
richiedente abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel paese nel suo caso specifico
¤
manifesta
infondatezza (palese
insussistenza dei presupposti o presentazione strumentale della domanda per evitare o ritardare
allontanamento)
á
In caso di
rigetto, se sussistono
gravi motivi umanitari, trasmissione degli atti al questore per eventuale
rilascio di permesso per
motivi umanitari ex
art. 5, co. 6 T.U. (il questore valuta solo l'esistenza degli altri presupposti
per il rilascio); Sent. Cass. 19393/2009: il rilascio del permesso corrisponde a un diritto
soggettivo (ricorso per
diniego al giudice ordinario), di cui ha valore ricognitivo, non costitutivo
á
Nel 2007 (prima dell'istituzione della protezione
sussidiaria)
o
domande
presentate: 14.055
o
domande
esaminate: 13.509
o
riconoscimento dello status di rifugiato: circa 10%
o
diniego
dello status, con protezione umanitaria: circa 47%
o
dinego dello status, senza protezione: circa 36%
o
altro esito (rinunce; casi Dublino;
irreperibili): circa 6%
á
Nel 2008
á
Nel 2009
á
Nel 2010 (dati provvisori)
Conseguenze
della decisione negativa
á
In caso di rigetto o di ritiro o di inammissibilita' della domanda, salvo il caso di rilascio
di altro permesso e trascorso il termine per l'eventuale impugnazione, si
procede
o
ad
allontanamento (espulsione?) con accompagnamento alla frontiera, se il richiedente e' trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA, ovvero, negli altri casi, se vi e'
rischio di elusione
o
ad eventuali
concessione di un termine
per il rimpatrio volontario ed
ammissione ad un programma di rimpatrio
assistito (espulsione?), se al richiedente e' stato
rilasciato un permesso per richiesta asilo, salvo rischio di elusione
Ricorso
contro la decisione di I grado
á
Si applica
il rito sommario di cognizione
á
Il
ricorso (al tribunale) e' ammissibile solo se presentato entro 30 gg dalla notificazione del provvedimento (15
gg, in caso di
richiedente trattenuto in CIE
o ospitato obbligatoriamente
in CARA; 60 gg, in
caso di presentazione del ricorso dall'estero); nota: dubbia la legittimita' di un termine per il ricorso in materia
di diritti soggettivi
á
Il ricorso sospende l'allontanamento, salvo che nei casi seguenti:
o
la
decisione e' stata assunta sulla base della sola documentazione presentata,
essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal CARA
o
il
richiedente e' stato ospitato obbligatoriamente in CARA avendo presentato la domanda dopo
essere stato intercettato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale
o
il richiedente
e' stato trattenuto in CIE
o
la domanda
e' stata giudicata inammissibile
o
la domanda
e' stata rigettata per manifesta infondatezza
á
In mancanza
di effetto sospensivo
automatico, il richiedente puo' chiedere la sospensione
del provvedimento al Tribunale competente
per il ricorso; in caso di accoglimento dell'istanza, al richiedente e'
rilasciato un permesso per richiesta asilo e se ne dispone l'accoglienza in un
centro di accoglienza per richiedenti asilo
á
Il ricorso
e' trattato in ogni grado in via d'urgenza
3.
Accoglienza dei richiedenti asilo
Condizioni
per l'accesso alle misure di accoglienza
á
Il titolare
di permesso per
richiesta asilo privo di mezzi
sufficienti per se' e per i familiari (come per turismo, per 6 mesi: 5.227
euro, per una persona; 3.186
euro a persona, in caso
di nucleo familiare) accede con i familiari alle misure di accoglienza (D. Lgs. 140/2005)
á
Accesso
garantito a condizione che il richiedente abbia presentato la domanda di
asilo entro 8 gg.
dall'ingresso (dal
verificarsi dei motivi di persecuzione, in caso di richiedente gia'
soggiornante legalmente nel territorio nazionale)
á
Giurisprudenza:
le disposizioni sull'assistenza si applicano anche al richiedente asilo che
attenda la determinazione dello Stato competente
Contributo
assistenziale
á
In caso di indisponibilita'
di posti, contributo
assistenziale
(attualmente: 27,89 euro
al giorno a persona)
per il tempo necessario (ma comunque < 35 gg) ad acquisire la disponibilita' presso
un centro di accoglienza
Strutture
di accoglienza: dimensioni; diritti; accesso a istruzione e formazione
professionale
á
Predisposti
servizi di accoglienza
territoriali per richiedenti asilo;
per il 2008, 2541
posti da parte dello SPRAR e 1847 da parte degli enti locali, con 8.412
beneficiari; per il 2009, 3.694 posti da parte dello SPRAR, con 7.845 beneficiari; per il 2011-2013, a disposizione 3000 posti da parte dello SPRAR, di
cui 500 per le categorie piu' vulnerabili
á
Le
strutture di accoglienza garantiscono, nei limiti del possibile, la tutela
della vita familiare e
della sua integrita' e
il rispetto delle esigenze delle persone vulnerabili
á
Nei centri
di accoglienza sono
ammessi gli avvocati
e i rappresentanti dell'ACNUR
e delle associazioni o degli enti di tutela autorizzati
á
I minori richiedenti asilo o figli di richiedenti
asilo sono soggetti all'obbligo scolastico
á
I
richiedenti asilo inseriti nei servizi di accoglienza possono frequentare i
corsi di formazione professionale
eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza
del richiedente asilo
Rinnovo
del permesso per richiesta asilo; accesso al lavoro
á
Se la decisione
sulla domanda di asilo non e' adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda il permesso
per richiesta asilo e' rinnovato
per la durata di 6
mesi
á
Salvo il
caso di ritardo addebitabile al
richiedente (documenti falsi, reticenza su identita' e nazionalita', mancata
presentazione all'audizione senza valida giustificazione), il permesso
rinnovato consente di
svolgere attivita' lavorativa
fino alla conclusione della procedura; il permesso non puo' essere convertito in permesso per lavoro
á
Il
richiedente asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire dell'accoglienza a condizione di contribuire
alle spese
á
Giurisprudenza:
le disposizioni sull'accesso al lavoro si applicano anche al richiedente asilo
che attenda la determinazione dello Stato competente
Richiedente
che abbia presentato ricorso: accesso al lavoro, alla formazione e
all'accoglienza
á
In caso di ricorso contro la decisione della Commissione
territoriale o contro la sentenza del tribunale, si applicano le disposizioni
su accesso al lavoro
(trascorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda originale) e alla formazione professionale
á
L'accoglienza del ricorrente e' consentita solo
4. Diritti
Tutela
rispetto all'espulsione
á
Il titolare
dello status di protezione internazionale e' espulso
solo quando rappresenti un pericolo
o
per la sicurezza
dello Stato
o
per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per
il quale e' prevista la pena della reclusione > 4 anni nel minimo o >
10 anni nel massimo
á
Nota: si
tratta di motivi di revoca
dello status; interpretazione: l'espulsione e' adottabile anche prima che sia stata adottata la revoca
Tutela
dell'unita' familiare
á
Ricongiungimento familiare con il rifugiato senza vincolo di dimostrazione dei requisiti
di reddito e alloggio
á
Rilassamento, per il ricongiungimento con
destinatario di protezione internazionale, delle disposizioni che prevedono la produzione di
certificati attestanti l'esistenza di vincoli familiari (sostituibilita', non indispensabilita')
á
Consentito
l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti
diretti di primo grado
del rifugiato minore non accompagnato
á
Il titolare
di protezione sussidiaria
ha diritto al ricongiungimento familiare come gli altri stranieri; la soglia di reddito non
eccede, pero', 2 x assegno sociale, anche se il numero di familiari e' >
2
á
Possibile coesione
familiare con il rifugiato per il familiare (per il quale si
potrebbe chiedere il ricongiungimento) presente in Italia, anche illegalmente (art. 30, co. 1, lettera c, T.U.)
á
Ai familiari (coniuge e figli minori o minori
affidati non coniugati, gia' presenti in Italia al momento della richiesta di
asilo) del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che
individualmente non hanno diritto a tale status e' rilasciato un permesso
per motivi familiari
á
I familiari (coniuge e figli minori o minori
affidati non coniugati, gia' presenti in Italia al momento della richiesta di
asilo; in pratica, verosimilmente, anche gli altri ricongiungibili) del
titolare dello status di protezione internazionale che non hanno individualmente diritto
allo status godono degli stessi diritti riconosciuti al titolare dello status
Permesso
di soggiorno
á
Al titolare
dello status di rifugiato
e' rilasciato un permesso di soggiorno per asilo della durata di 5 anni, rinnovabile (e verosimilmente convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti)
á
Al
destinatario di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione
sussidiaria della durata
di 3 anni, rinnovabile previa verifica (da parte di chi?) della
permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dello
status, utilizzabile per lavoro
e studio e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti
á
Accesso al permesso
CE slp, dopo 5 anni di soggiorno legale, ma solo dopo conversione del permesso per asilo o per protezione
sussidiaria in permesso che consenta il rilascio del permesso CE slp, essendo precluso il rilascio diretto; nota: in vigore dal 20/5/2011 la Direttiva 2011/51/CE
(da recepire entro il
20/5/2013), che include
i titolari di protezione internazionale tra coloro che possono ottenere il permesso CE slp
Naturalizzazione
á
Accesso
alla cittadinanza per
naturalizzazione dopo 5 anni
di residenza legale
per il rifugiato,
dopo 10 anni per il
titolare di protezione sussidiaria
Accesso
a lavoro, professioni, riconoscimento titoli, assistenza, studio
á
Il titolare
dello status di protezione internazionale e' equiparato
al cittadino italiano
in materia di
o
lavoro subordinato o autonomo
o
iscrizione
agli albi professionali
o
formazione
professionale e tirocinio sul luogo di lavoro
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (di studio o anche
professionali?)
o
assistenza
sociale
o
assistenza
sanitaria
á
Il titolare
dello status di rifugiato
e' equiparato al
cittadino comunitario
riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione
(esclusi esercizio di pubblici poteri, tutela sicurezza nazionale, determinati
posti e funzioni di vertice); nota: omessa l'inclusione, imposta dalla Direttiva 2004/83/CE dei
destinatari di protezione sussidiaria
á
L'accesso
ai corsi universitari
per il titolare di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria o asilo umanitario (verosimilmente il
riferimento e' al permesso per motivi umanitari) e' condizionato al solo
possesso del titolo di studio
necessario, con dichiarazione di equipollenza se conseguito all'estero (art.
39, co. 5, T.U.)
Accoglienza
á
Predisposti
servizi di accoglienza
territoriali per titolari di protezione internazionale; la permanenza assistita e' di durata
o
<
6 mesi, prorogabili eccezionalmente per < 6
mesi (9 mesi per nuclei familiari; anche ulteriormente per categorie vulnerabili), per i destinatari di protezione
internazionale o umanitaria (verosimilmente, i titolari di permesso
per motivi umanitari)
o
fino a 6
mesi dopo il compimento
della maggiore eta',
per i minori non accompagnati destinatari
di protezione internazionale o umanitaria (verosimilmente, i titolari di
permesso per motivi umanitari)
Equiparazione
del titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della
Commissione con il titolare di protezione sussidiaria
á
Al titolare
di permesso per motivi umanitari
rilasciato su richiesta della Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs.
251/2007 e' rilasciato, al momento del rinnovo del permesso, un permesso di soggiorno
per protezione sussidiaria;
al titolare sono comunque riconosciuti da subito gli stessi diritti riconosciuti al titolare di protezione
sussidiaria
á
Nota: se il
permesso per motivi umanitari era stato rilasciato per ragioni diverse da quelle
che consentono di accordare la protezione sussidiaria, l'ulteriore rinnovo per
protezione sussidiaria non sara' possibile
5. Altre
forme di protezione
Deroghe alle
norme restrittive su ingresso e soggiorno
á
Divieto
di allontanamento (art.
19, co. 1, T.U.; senza considerazione delle clausole di esclusione, di diniego,
di cessazione o di revoca della protezione internazionale) verso un paese in
cui lo straniero
o
possa
essere perseguitato
per motivi di razza, sesso,
lingua, cittadinanza,
religione, opinioni politiche, condizioni personali, condizioni sociali
o
rischi di
essere rinviato verso
un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla persecuzione
á
Deroga alle restrizioni Schengen per rilascio o
rinnovo del permesso, per motivi umanitari, obblighi costituzionali o
internazionali (art. 5,
co. 6, T.U.); sent. Cass. 19393/2009: il rilascio del permesso corrisponde a un
diritto soggettivo
(ricorso per diniego al giudice ordinario), di cui ha valore ricognitivo, non
costitutivo
á
Permesso
per motivi umanitari in
caso di impossibilita'
di allontanamento (in applicazione di art. 5, co. 6 e art. 19, co. 1, T.U.), previa
acquisizione dall'interessato
di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono l'allontanamento
Diritto
d'asilo costituzionale
á
Diritto d'asilo
costituzionale (art. 10
Cost.): lo straniero al quale sia effettivamente impedito l'esercizio delle liberta'
democratiche garantite
dalla Costituzione (quelle della I Parte Cost.) ha diritto d'asilo nel
territorio dello Stato alle condizioni stabilite dalla legge
á
Immediata
precettivita' del
diritto costituzionale (Sent.
Cass. 19/2/1997):
categoria dei rifugiati piu' ristretta; L. 39/1990 non applicabile, in mancanza
di legge attuativa, alle richieste di asilo costituzionale, ma non
incostituzionale perche'
non pretende di
disciplinare tale diritto
á
Conseguenze della sentenza:
o
la legge non puo' essere considerata attuativa se pone restrizioni al diritto sancito da art. 10 Cost.
o
competenza
del giudice ordinario
per il riconoscimento del diritto d'asilo (diritto soggettivo perfetto), anche
per il ricorso
nell'ambito del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria (sent. Cass. 19393/2009); non vi sono
termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib. Catania, in probabile contrasto
con D. Lgs. 25/2008 e D. Lgs. 150/2011)
á
Necessaria la richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare
l'espulsione, non
essendo sufficiente la proposizione della domanda di asilo costituzionale
(Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania)
Protezione
temporanea
á
Possibile protezione
temporanea, per motivi
umanitari, in caso di conflitti, disastri o altri eventi di particolare
gravita'
á
Applicata
¤
permesso
per motivi umanitari della durata di 6 mesi (automaticamente rinnovato per
altri 6 mesi)
¤
titolo di
viaggio a chi ne e' sprovvisto (necessario per la libera circolazione di breve
periodo in Area Schengen)
¤
facolta' di
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o autonomo (verosimilmente, con
possibilita' di conversione in permesso per lavoro)
¤
accoglienza
¤
esclusione
in caso di pericolosita' sociale
¤
necessaria
la rinuncia all'eventuale richiesta di protezione internazionale; possibile
invece la richiesta di protezione internazionale successiva al rilascio del
permesso per motivi umanitari
á
Disposizioni
adottate con DPCM,
anche in deroga alle
altre disposizioni di legge
Protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
á
Adozione
del DPCM per la
protezione temporanea in caso di accertamento, da parte del Consiglio
europeo, di afflusso
massiccio di sfollati,
ai sensi della Direttiva 2001/55/CE
(D. Lgs. 85/2003): protezione accordata, nei limiti della disponibilita' dichiarata dal
Governo italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo anno in base
a decisione del Consiglio europeo
á
Nei casi in
cui la decisione sulle domande di asilo presentate da sfollati non sia differita, sulla base del DPCM, al termine del
periodo di protezione, lo sfollato richiedente asilo puo' godere del regime di
protezione solo se rinuncia
alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (verosimilmente,
"della protezione internazionale") o in caso di esito negativo dell'esame
á
Uno
sfollato
o
puo'
essere escluso dal
regime di protezione quando lo si possa ritenere responsabile di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o
un crimine contro l'umanita', di un reato grave non politico commesso all'estero, di un atto
contrario ai principi e
alle finalita' delle Nazioni Unite
o
e'
escluso quando sia stato
condannato, con sentenza passata in giudicato, anche in seguito a patteggiamento, per reati
ostativi all'ingresso
(esclusi quelli relativi al diritto d'autore e alla vendita di marchi
contraffatti)
Stati membri
dell'Unione europea
á
Stati
membri dell'UE: Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
Norme
applicabili
á
Riferimento
normativo: D. Lgs.
30/2007 (modificato da
D. Lgs. 32/2008, L. 129/2011 e D. Lgs. 150/2011), che recepisce la Direttiva
2004/38/CE; le disposizioni si applicano anche
á
Le
disposizioni del D. Lgs. 286/1998
si applicano ai cittadini comunitari se cosi' previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario
(art. 1, co. 2 T.U., modificato da L. 133/2008) o se si tratta di disposizioni piu'
favorevoli in materia di
familiari stranieri
(art. 28, co. 2 T.U.)
á
Le
disposizioni del D. Lgs. 286/1998
in materia di familiari stranieri
si applicano, se piu' favorevoli, anche a quelli di cittadini italiani (art. 28, co. 2 T.U.)
á
Parita' di
trattamento degli italiani rispetto ai comunitari residenti o stabiliti nel territorio
nazionale: inapplicabili
norme o prassi che producano un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 e 2 L. 11/2005)
Titolari
del diritto di circolazione; nozione di familiare
á
Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del comunitario o
del coniuge di eta' < 21 anni o a carico; ascendenti diretti, del
comunitario o del coniuge, a carico)
á
Com. Comm.
UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari ascendenti e discendenti diretti include le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita'
del legame; nota:
orientamento non esplicitamente recepito dalla normativa italiana, ma condiviso
da Cass. per l'affidato all'italiano ex L. 184/1983
á
Direttiva
2004/38/CE: facilitazione
dell'ingresso e soggiorno per altri familiari stranieri a carico o
conviventi (incluso il partner
con relazione stabile
attestata da uno Stato membro) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario
Requisiti
per l'ingresso
á
Requisiti: documento di identita' valido per
l'espatrio, per il cittadino comunitario; passaporto valido e visto, se
richiesto, per il familiare straniero
á
In caso di
mancanza di requisiti, non si respinge alla frontiera l'interessato se dimostra entro 24 ore (termine censurato informalmente dalla
Commissione UE) il suo status
á
Nota: non disciplinata la facilitazione dell'ingresso per altri familiari
stranieri
Diritto
di soggiorno di durata < 3 mesi
á
Requisiti: documento di identita' valido per
l'espatrio, per il cittadino comunitario; passaporto valido, per il familiare
straniero (L. 129/2011: non richiesto il visto)
á
Nota: non disciplinata la facilitazione del soggiorno breve per altri familiari
stranieri
Perdita
del diritto di soggiorno di durata < 3 mesi
á
Il diritto
di soggiorno viene meno
in caso di onere (effettivamente)
eccessivo per
l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da
disponibilita' di mezzi
inferiore a quella prevista per il ricongiungimento) o per pericolosita' per ordine
pubblico o sicurezza pubblica
Dichiarazione
facoltativa di presenza
á
Possibilita'
di presentare dichiarazione di presenza all'ingresso (con modalita' da definirsi con DM, a
tutt'oggi non adottato); in mancanza, si presume, fino a prova contraria che il soggiorno
sia durato piu' di 3 mesi; nota: una volta fissato il termine per la
presentazione di dichiarazione di presenza (che non potrebbe essere inferiore a
quello, di 8 gg, previsto per il turista straniero), impossibile dimostrare che sia scaduto tale termine
Requisiti
per il soggiorno di durata > 3 mesi
á
Requisiti: una delle condizioni seguenti
o
essere lavoratori subordinati o autonomi nel territorio
dello Stato
o
disporre,
per se' e per i familiari, di risorse economiche come per ricongiungimento (quantificazione,
certamente in contrasto con Direttiva 2004/38/CE per gli studenti, criticata
dalla Commissione UE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in materia di
salute nel territorio nazionale
o
essere familiari (anche stranieri) di titolare di diritto
di soggiorno
á
Nota:
á
Giurisprudenza
della Corte Giust.: deve essere considerato lavoratore ogni persona che svolga
attivita' reali ed effettive, ad esclusione di attivita' talmente ridotte da porsi
come puramente marginali ed accessorie, fornendo, per un certo periodo di tempo, a favore di
un'altra e sotto la direzione
di quest'ultima, prestazioni in cambio di retribuzione
á
Sent.
Corte Giust. C-127/08:
ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal
fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro
ospitante, dalla data
e dal luogo in cui si
e' costituito il legame familiare;
nota: celebrazione del matrimonio in Italia per lo straniero irregolare impossibile (L. 94/2009)
á
Sent. Corte
Giust. C-200/02: il comunitario minorenne in tenera eta', con assicurazione sanitaria e a carico
di genitore straniero
con risorse sufficienti per evitare oneri eccessivi per l'assistenza pubblica
ha diritto di soggiorno
di durata indeterminata nello Stato membro ospitante; il genitore, benche' non
sia "ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con il
minore (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il diritto di
soggiorno in capo al minore)
á
La qualita' di titolare di diritto di soggiorno puo'
essere dimostrata in qualunque
modo consentito dalla
legge; il possesso
del relativo documento
non costituisce
condizione necessaria
per l'esercizio di un diritto
(L. 129/2011)
Mantenimento
del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi
á
Il
cittadino comunitario e i suoi familiari non possono essere allontanati quando
il cittadino sia in fase di disoccupazione iniziale (fino a 6 mesi di iscrizione al Centro
per l'impiego o, una volta resa dichiarazione di disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa, in assenza di esclusione dalla condizione
di disoccupazione)
á
Il diritto
di soggiorno si mantiene
in caso di
o
disoccupazione
sopravvenuta (a
condizione di iscrizione al Centro per l'impiego o di dichiarazione di
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; fino a 1 anno, in caso
di disoccupazione sopravvenuta prima di 1 anno di soggiorno o dopo un contratto
a termine di durata < 1 anno); nota: disposizione criticata dalla
Commissione UE per il mancato riferimento al mantenimento dello status di
lavoratore
o
infortunio
o malattia; nota:
disposizione criticata dalla Commissione UE per il mancato riferimento al
mantenimento dello status di lavoratore
o
iscrizione
a un corso di formazione
professionale; la qualita' di lavoratore e' mantenuta se il corso di formazione
e' collegato con l'attivita' lavorativa precedentemente svolta
o
partenza del familiare titolare a titolo
principale, in caso di iscrizione scolastica del figlio (Sent. Corte Giust.
C-480/08: fino alla maggiore eta' del figlio, salvo ulteriore necessita')
o
morte del familiare titolare a titolo
principale, a condizione di determinati requisiti (acquisizione del diritto di
soggiorno permanente in conseguenza del decesso del familiare comunitario
lavoratore in attivita', iscrizione scolastica del figlio, oppure soggiorno
pregresso di almeno un anno unitamente a svolgimento di attivita' lavorativa o
capacita' di mantenimento per se' e per i familiari)
o
divorzio o annullamento del matrimonio, a condizione di
svolgimento attivita' lavorativa o capacita' di mantenimento per se' e per i
familiari, e di soddisfacimento di certi requisiti relativi al rapporto
coniugale (durata, affidamento dei figli o diritto di visita a questi, l'essere
parte offesa in procedimenti penali in corso o conclusi con sentenza di
condanna)
á
In caso di morte o divorzio o annullamento del matrimonio, ove
manchino i requisiti per il mantenimento del diritto di soggiorno, il familiare
straniero puo' ottenere
un permesso per
lavoro o studio
Perdita
del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi
á
Il diritto
di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni o per pericolosita' per ordine
pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza
á
La verifica della sussistenza delle condizioni puo' essere effettuata solo in presenza di ragionevoli dubbi sulla loro persistenza (L. 129/2011)
á
Il ricorso al
sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso (L. 129/2011
Obbligo
di iscrizione anagrafica (cittadino comunitario) o richiesta di carta di
soggiorno (familiare straniero)
á
Dopo 3 mesi
di soggiorno, il comunitario e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica; il familiare straniero, la carta di
soggiorno (richiesta in
questura o tramite Poste)
á
Nota:
superamento della soglia dei 3 mesi
presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di presenza (facoltativa e
non disciplinata)
Condizioni
per l'iscrizione anagrafica; casi particolari
á
Iscrizione
anagrafica subordinata, oltre che alle normali condizioni, alla dimostrazione
del possesso di documento
di identita' o
passaporto valido e dei
requisiti che integrano
il diritto di soggiorno
o l'appartenenza ad una delle categorie il cui soggiorno e' facilitato (inclusi, eventualmente, il legame
familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno o l'appartenenza al
suo nucleo familiare, le condizioni di carico, le condizioni di salute, da
certificare con documento rilasciato dall'autorita' del paese d'origine o di
provenienza)
á
Condizioni
facilitate per
l'iscrizione anagrafica di comunitari che siano religiosi (assunzione oneri da parte della
comunita'), minori non accompagnati
(decisione dell'autorita' giudiziaria minorile) o genitori di minore italiano (senza verifica
requisiti)
á
Iscrizione
(di 1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per gli stagionali
á
Iscrizione
(anche > 1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per il comunitario che non intenda
trasferire la propria residenza (es.: studente o lavoratore distaccato); ai
fini dell'assicurazione sanitaria, sufficiente la tessera TEAM
Carta
di soggiorno: condizioni; durata
á
Ai fini del
rilascio della carta di soggiorno,
necessario il possesso di passaporto valido e la presentazione di un documento
rilasciato dall'autorita' del paese d'origine o di provenienza che attesti la qualita'
di familiare con diritto di soggiorno o l'appartenenza ad una delle categorie il cui soggiorno e' facilitato (inclusi, eventualmente, il legame
familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno o l'appartenenza al
suo nucleo familiare, le condizioni di carico, le condizioni di salute)
á
Durata della carta di soggiorno: 5 anni; non decade per assenze < 6
mesi in un anno, o per obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per
motivi seri
Altri
familiari comunitari o stranieri
á
Altri
familiari comunitari possono iscriversi in anagrafe a condizione di
mantenimento economico da parte del titolare di diritto di soggiorno
á
Altri
familiari stranieri a carico o conviventi (incluso il partner con relazione stabile attestata da uno Stato membro) o necessitanti,
per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario possono essere ammessi a
soggiornare in Italia per residenza elettiva (nota: di fatto, non sono previste
facilitazioni); e' rilasciata loro la carta di soggiorno (L. 129/2011)
á
Nota: il D. Lgs. 30/2007 ha abrogato
l'art. 30, co. 4, T.U.,
che disponeva il rilascio di una carta di soggiorno al familiare straniero
ricongiunto con cittadino italiano o comunitario; resta cosi' non
disciplinato
esplicitamente il caso in cui tale familiare non rientri tra quelli con diritto
di soggiorno o ammessi per residenza elettiva, ma sia ammesso ai sensi
dell'art. 28, co. 2 T.U. (applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari
delle disposizioni del T.U.
se piu' favorevoli;
es.: il genitore naturale
straniero di minore
comunitario soggiornante in Italia con l'altro genitore); verosimilmente, in
tali casi, deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari
Requisiti
á
Requisiti:
o
comunitario titolare di diritto di soggiorno: 5
anni di soggiorno legale
continuativo (CGUE C-325/09: in possesso dei requisiti che conferiscono un
diritto di soggiorno; circ. Mininterno 18/7/2007: sufficiente il titolo di
soggiorno valido) o condizioni particolari (meno stringenti), relative a
pensionamento o raggiungimento dell'eta' pensionabile, sopravvenuta
invalidita', svolgimento di attivita' lavorativa in altro Stato UE, decesso del
familiare lavoratore, etc.
o
familiare
straniero: 5 anni di soggiorno legale con il cittadino comunitario, o condizioni particolari
(meno stringenti), relative ad acquisto anticipato da parte del cittadino
comunitario, di decesso di questo o di divorzio o annullamento del matrimonio; nota: in caso di cittadino comunitario che
acquisiti il diritto permanente in modo ordinario, non e' detto che il
familiare lo acquisti simultaneamente
á
Rilevano positivamente, ai fini del computo, le assenze < 6 mesi in un anno, o per
obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per motivi seri, nonche',
per i neocomunitari,
i soggiorni pregressi
legali in qualita' di stranieri
á
La continuita'
del soggiorno si
considera comunque interrotta
in caso di adozione
di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato
Attestato
di diritto di soggiorno permanente e carta di soggiorno permanente
á
Ai titolari
e' rilasciato un attestato
(per il comunitario) o una carta di soggiorno permanente (per il familiare straniero)
Perdita
del diritto di soggiorno permanente
á
Il diritto
di soggiorno permanente (e, per il familiare straniero, la validita' della
carta di soggiorno permanente) si perde per assenze
di durata > 2 anni consecutivi
Diritto
di esercitare attivia' economiche non riservate al cittadino italiano
á
I titolari
di diritto di soggiorno
(temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque
attivita' economica, in
forma autonoma o subordinata, che non sia riservata
per legge al cittadino italiano
(attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla
tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al
cittadino italiano i posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di
avvocato dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e
coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)
Parita'
di trattamento con l'italiano per le materie del Trattato CE; deroghe
á
Il cittadino
comunitario con diritto
di soggiorno gode di parita'
di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto
derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni previste dallo stesso
Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale diritto si estende (Sent. Corte Giust. C-316/85:
indirettamente; solo, cioe', se essi sono a carico del cittadino comunitario) ai
familiari stranieri con
diritto di soggiorno; nota: il beneficio e' conservato dal familiare straniero
che acquista un diritto di soggiorno autonomo (es.: diritto di soggiorno
permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a
divorzio da questi), ma verosimilmente non e' utilizzabile per soddisfare un
requisito cui il diritto e' condizionato
á
In materia
di sicurezza sociale (previdenza e assistenza) si applica il coordinamento dei
sistemi nazionali (Reg. CE 883/2004) a comunitari residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione
di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, e ai superstiti comunitari residenti in uno degli
Stati membri delle persone di qualunque
cittadinanza che siano state soggette alla
legislazione di almeno uno Stato membro
á
Il coordinamento si applica alle seguenti prestazioni:
¤
pensioni
sociali per persone sprovviste di reddito
¤
pensioni,
assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili
¤
pensioni e
indennita' per i sordomuti
¤
pensioni e indennita'
per i ciechi civili
¤
integrazione
delle pensioni al trattamento minimo
¤
integrazione
dellÕassegno di invalidita'
¤
assegno
sociale
¤
maggiorazione
sociale
á
Se
uno Stato membro richiede determinati periodi di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza ai fini del
godimento delle prestazioni, si cumulano gli analoghi periodi
trascorsi sotto la legislazione di altri Stati membri
á
Le prestazioni di carattere contributivo sono esportabili (si prescinde, per il godimento, dal
requisito di residenza nello Stato membro erogante, salve certe condizioni);
quelle di carattere non contributivo, no
á
In deroga al principio di parita' trattamento, il
cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza
sociale (escluse quelle
finanziarie destinate a facilitare l'accesso al mercato del lavoro) durante i primi
3 mesi di soggiorno in
Italia ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di
lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro
autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge
Assistenza
per soggiorni di durata < 3 mesi
á
Soggiorni
< 3 mesi:
o
iscrizione
al SSN: stagionali e
titolari di E106 (in futuro, S1; lavoratori distaccati da ditte/istituzioni
estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati)
o
prestazioni
programmate per titolari
di E112 (in futuro, S2)
o
prestazioni
necessarie a continuare il soggiorno per titolari di TEAM (rilasciata, a chi sia assicurato o
coperto dal SSN in uno Stato membro, dallo stesso Stato)
Assistenza
per soggiorni di durata > 3 mesi; assistenza per irregolari
á
Soggiorni
> 3 mesi:
o
iscrizione
al SSN:
¤
lavoratori
e loro familiari
¤
disoccupati
e iscritti a corsi di formazione, con diritto di soggiorno
¤
titolari di
E106, E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato UE), E121
(pensionati in altro Stato UE); nota: in futuro, tutti questi attestati saranno
sostituiti dal documento S1
¤
titolare di
diritto di soggiorno permanente
¤
vittime di
tratta e destinatari di protezione sociale
¤
familiari
di cittadino italiano
o
assicurazione
sanitaria per i titolari
di diritto di soggiorno non lavoratori (iscrizione facoltativa al SSN?
certamente si', in alcune Regioni; es.: Marche, Piemonte, Lazio e Campania);
sufficiente la tessera TEAM per il comunitario che non intenda trasferire la
propria residenza (es.: studente o lavoratore distaccato)
o
prestazioni
urgenti e indifferibili (prestazioni a tutela di minori,
gravidanza, maternita', vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi,
diagnosi e cura di malattie infettive; altre prestazioni essenziali? certamente
si', in Marche, Piemonte, Toscana, Lazio, Friuli, Puglia, Liguria), gratuite
(verosimilmente, salvo partecipazione alla spesa; esenzione dal ticket a
parita' con l'italiano? certamente si', nel Lazio), per comunitari presenti e non assistiti dal Paese di provenienza; note:
¤
disposizione
a rischio in base a
modifica art. 1, co. 2 T.U.
(L. 133/2008); tuttavia, circ. Minsalute 19/2/2008 fa riferimento all'obbligo
costituzionale di tutela della salute; Sent. Corte Cost. 299/2010: le norme sul soggiorno dei comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali, che garantiscono la tutela
della salute e cure gratuite agli indigenti
¤
la
copertura riguarda anche i cittadini comunitari e i loro familiari durante la
fase di prima ricerca di lavoro
nella quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti
Presupposti
dell'allontanamento
á
Presupposti:
o
motivi di sicurezza
dello Stato (inclusa
l'appartenenza ad associazioni terroristiche o l'agevolazione di tali
associazioni); si tiene conto anche di condanne per delitti contro la
personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o
motivi imperativi
di pubblica sicurezza
(comportamenti che compromettono la tutela dei diritti fondamentali della
persona ovvero l'incolumita' pubblica); si tiene conto, se ricorrono tali
motivi (L. 129/2011), di
¤
condanne,
in Italia o all'estero, per
-
delitti non
colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con
patteggiamento)
-
delitti di
cui all'art. 8 L. 69/2005 (delitti per i quali, nell'ambito delle norme su
mandato di arresto europeo, e' prevista la consegna obbligatoria), anche con
patteggiamento
¤
appartenenza
a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta
adozione di misure di prevenzione
¤
avvenuta
adozione di provvedimenti di allontanamento (verosimilmente, per motivi
imperativi di pubblica sicurezza) da parte di autorita' straniere
o
applicazione
di misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione o di pena restrittiva
della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (L. 125/2008)
o
altri
motivi di ordine pubblico
o pubblica sicurezza;
tra i motivi di ordine pubblico e' incluso (L. 129/2011) il non aver ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza
di requisiti e l'essere rintracciati nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato col provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto
alla presentazione dell'attestazione al consolato italiano
o
pericolo
per sanita' pubblica
(malattie epidemiche gravi insorte prima dell'ingresso)
o
mancanza (anche sopravvenuta) dei requisiti per il diritto di soggiorno
Criteri
per l'allontanamento per pericolosita'
á
Ai fini
dell'allontanamento per pericolosita',
o
si rispetta
il principio di proporzionalita'
o
si tiene
conto
¤
di
comportamenti individuali, che costituiscano minaccia concreta effettiva e sufficientemente
grave per ordine pubblico
o sicurezza pubblica (non sufficienti condanne)
¤
di
segnalazioni motivate del Sindaco
¤
di
soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute,
integrazione, legami
con il paese d'origine
o
titolari di
diritto di soggiorno permanente
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza
o
titolari di
diritto di soggiorno soggiornanti
da > 10 anni
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
o
titolari di
diritto di soggiorno minorenni
allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, o quando sia
necessario a tutela del loro interesse; rimpatrio assistito in caso di minore non accompagnato
dedito alla prostituzione (L. 94/2009)
á
Note
(Commissione UE):
o
i
comportamenti individuali, per essere rilevanti, devono essere puniti dalla
legge o effettivamente
contrastati con apposite
misure
o
comportamenti
pregressi possono essere
tenuti in considerazione solo
quando vi sia concreta possibilita' di reiterazione
o
la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale
o
la buona
condotta tenuta in
prigione e' elemento rilevante
o
la
commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si
deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349/06)
o
la mancata
registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine
pubblico (Sent. Corte Giust. C-48/75)
Competenza
per l'allontanamento per motivi di pericolosita'
á
Provvedimento
di allontanamento
adottato
o
dal
Ministro dell'interno,
¤
per motivi
di sicurezza dello Stato
¤
per motivi imperativi
di pubblica sicurezza a
carico di titolari di diritto di soggiorno soggiornanti da > 10 anni o minorenni (previsione meno favorevole che per il
minore straniero)
o
dal Prefetto, negli altri casi
Termini
per l'allontanamento per motivi di pericolosita'
á
Termine per lasciare l'Italia: di norma, > un mese o, in caso urgente, > 10 gg.
á
Accompagnamento
immediato (convalida del
giudice ordinario)
o
nel caso in cui l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza (L. 129/2011)
o
in caso di violazione
del termine concesso per
lasciare l'Italia
Divieto
di reingresso in caso di allontanamento per motivi di pericolosita'
á
Durata massima del divieto di reingresso:
o
10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato
o
5 anni, negli altri casi
á
Violazione
del divieto di
reingresso: reclusione < un anno (< 2 anni per motivi di sicurezza dello Stato) o allontanamento
con accompagnamento immediato, con divieto di reingresso da 5 a 10 anni
á
Violazione del divieto di reingresso applicato in sostituzione della pena detentiva: reclusione <
3 anni
á
Violazione del divieto di reingresso in caso di
applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione ovvero a
pena restrittiva della liberta' per delitti contro la personalita' dello Stato:
reclusione da 1 a 4 anni
á
Possibile
chiedere la revoca del divieto
dopo meta' periodo (o, comunque, dopo 3 anni) sulla base di documentazione che
dimostri il mutamento della situazione
Allontanamento
per mancanza di requisiti
á
In caso di
allontanamento per mancanza di requisiti,
o
provvedimento
applicato dal Prefetto
o
termine >
un mese per lasciare
l'Italia
o
divieto di
reingresso non applicabile
o
obbligo di
consegna di attestazione presso un
consolato italiano, a
dimostrazione dell'avvenuto allontanamento
o
possibile allontanamento
coattivo per motivi di ordine
pubblico per la persona che
non abbia ottemperato all'ordine di
allontanamento e sia individuato sul territorio dello Stato dopo la scadenza del termine per l'allontanamento senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato (L. 129/2011)
á
Ai fini
dell'allontanamento per mancanza di requisiti si tiene conto
o
di
segnalazioni motivate del Sindaco
o
di
soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute,
integrazione, legami
con il paese d'origine
Tutela
giurisdizionale
á
Ricorso
o
al TAR Lazio, per motivi di sicurezza dello
Stato o di ordine
pubblico
o
al
giudice ordinario
(competenza del tribunale del luogo di dimora abituale dell'interessato), con
applicazione del rito sommario di
cognizione, per gli altri motivi;
ricorso da proporre, a pena di inammissibilita', entro 30 gg. dalla
notificazione del provvedimento (60 gg., se presentato dall'estero)
á
Possibile
presentare istanza di sospensione:
o
esecuzione sospesa fino all'esito dell'istanza, salvo allontanamento basato su
precedente decisione giudiziale, motivi di sicurezza dello Stato o motivi
imperativi di pubblica sicurezza
o
in caso di allontanamento per motivi (ordinari o imperativi) di pubblica
sicurezza o per mancanza
requisiti, se i tempi del procedimento eccedono il termine per lasciare l'Italia, il giudice decide sull'istanza prima della scadenza (e se e' stato disposto
l'accompagnamento immediato?)
Conseguenze
dell'allontanamento
á
L'allontanamento
interrompe la
continuita' del soggiorno ed e' motivo di cancellazione anagrafica
Cittadinanza
per nascita
á
Cittadino per
nascita:
á
E' considerato cittadino italiano per nascita chi e' trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo' essere provato il possesso
di altra cittadinanza
á
Nota: L. 555/1912 prevedeva la trasmissione
della cittadinanza iure sanguinis
da parte del solo padre; Sent. Corte Cost. 30/1983: disposizione illegittima nella parte in
cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre
cittadina; Sent. Cass. S.U. n. 12061/1998: la cittadinanza italiana in derivazione materna si puo'
attribuire nei casi di nascita successiva all'1/1/1948
(entrata in vigore della Costituzione); Sent. Cass. S.U. 4466/2009: diritto allo status di cittadino
italiano per la donna che l'abbia perduta per essersi coniugata con cittadino
straniero anteriormente all'1/1/1948, per il figlio di tale donna, anche se
nato prima di tale data, e per i discendenti diretti, anche in caso di
morte dell'ascendente da cui deriva il riconoscimento (verosimilmente, anche a
chi sia nato da cittadina italiana prima dell'1/1/1948)
Riconoscimento
e acquisto della cittadinanza
á
Riconoscimento o acquisto della cittadinanza (nota: residenza
legale significa soggiorno legale e iscrizione anagrafica):
¤
essere
stato legalmente residente in Italia per 2 anni successivamente al matrimonio
(L. 94/2009), ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni; tempi
dimezzati in presenza di figli nati o adottati dalla coppia; in caso di
separazione seguita da riconciliazione, il periodo di residenza va computato a
partire dalla riconciliazione espressa (circ. Mininterno 17/5/2011); si applica
anche al caso in cui il matrimonio sia stato celebrato quando entrambi i coniugi
erano stranieri (circ. Mininterno 7/10/2009; circ. Mininterno 2/11/2009: il
periodo di residenza o di coniugio va computato pero' da quando uno dei coniugi
possiede il requisito di cittadinanza)
¤
assenza di
motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato (valutazione discrezionale)
¤
assenza di
condanne (ovvero successiva riabilitazione) per determinati reati (delitti
contro la personalita' dello Stato o contro l'esercizio dei diritti politici
dei cittadini italiani; reati non colposi per i quali la legge preveda una pena
massima > 3 anni di reclusione; reati non politici, con condanna
all'estero ad una pena detentiva > 1 anno e sentenza riconosciuta in Italia)
¤
assenza di
separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio (es.: per morte del coniuge), al momento dell'adozione
del decreto
¤
avere un
genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita
¤
soddisfare
una delle seguenti condizioni ulteriori:
-
aver
prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di
forza maggiore) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato
preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana
-
ricoprire
un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di
voler acquistare la cittadinanza italiana
-
essere, al
compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e
dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro il compimento dei 19 anni
¤
essere nato
in Italia
¤
essere
stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei
18 anni (circ. Mininterno 7/11/2007: l'iscrizione anagrafica tardiva del minore
e brevi interruzioni della regolarita' del soggiorno non sono ostativi, purche'
sia documentata l'effettiva presenza del minore, l'iscrizione anagrafica sia
ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e la stessa nascita sia
stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei
genitori legalmente residenti in Italia)
¤
dichiarare
di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
¤
essere
stati cittadini italiani residenti in quei territori, in possesso dei requisiti
per il diritto di opzione ex Trattato di pace di Parigi e Trattato di Osimo,
ovvero essere di lingua e cultura italiane e discendere da tali cittadini
¤
presentare
istanza documentata al Comune o al consolato italiano
¤
essere nati
e aver risieduto in quei territori ed essere emigrati all'estero (Austria
esclusa) prima del 16/7/1920, ovvero discendere da tali soggetti
¤
aver presentato,
entro il 20/12/2010, dichiarazione all'Ufficiale di stato civile del comune o
al consolato italiano
¤
riconoscimento
automatico, salvo esplicita rinuncia dell'ascendente
Naturalizzazione
á
Concessione della cittadinanza per naturalizzazione
(nota: residenza legale significa soggiorno legale e iscrizione anagrafica):
Limiti
per il rigetto dell'istanza di acquisto per matrimonio
á
L'emanazione
del decreto di rigetto
dell'istanza di acquisto di cittadinanza per matrimonio e' preclusa se dalla data di presentazione
dell'istanza corredata della prescritta documentazione sono trascorsi 2 anni; possibilita' di adire il giudice per la dichiarazione relativa, previa
verifica dei requisiti (nota:
l'esistenza di condanne preclusive
e' comunque ostativa,
essendo la valutazione discrezionale dell'Amministrazione limitata a valutare
la presenza di pericoli per la sicurezza dello Stato)
Norme
transitorie relative all'istanza di acquisto per matrimonio
á
La normativa vigente prima della data di entrata in vigore della L.
94/2009 (6 mesi di
residenza legale dopo il matrimonio e assenza di scioglimento al momento della
maturazione dei requisiti) si applica solo alle istanze per le quali, a quella
data, sia trascorso il termine biennale per la conclusione del procedimento
Cittadinanza
per discendenza: iscrizione anagrafica e permesso per acquisto cittadinanza
á
Tipico percorso per l'acquisto della cittadinanza nei
casi in cui rilevano insieme la discendenza e la residenza legale in Italia:
o
ingresso
per turismo
o
presentazione
della dichiarazione di presenza ex L. 68/2007
o
iscrizione
anagrafica a condizioni semplificate (anche in assenza di permesso di soggiorno
di durata > 3 mesi), previa dimostrazione dei requisiti relativi alla
discendenza
o
ottenimento,
ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999 (verosimilmente, per lo
straniero che ha effettuato dichiarazione di presenza ex L. 68/2007, a dispetto
dell'assenza di altro permesso), di un permesso per acquisto cittadinanza, che
consente il prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del
requisito di residenza
á
Il
documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio,
mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per il rilascio, allo
straniero gia' regolarmente soggiornante, del permesso per acquisto
cittadinanza
á
Iscrizione
obbligatoria al SSN,
possibilita' di svolgere attivita' lavorativa (giurisprudenza; prassi controversa) e
diritto al ricongiungimento
familiare (giurisprudenza) per titolare di permesso per acquisto
cittadinanza
Cittadinanza
per naturalizzazione; criteri
á
Istanza di naturalizzazione presentata al Prefetto o, per lo straniero residente
all'estero, al consolato
italiano
á
La concessione della cittadinanza e' atto pienamente discrezionale, basato su una valutazione complessiva e
insindacabile della persona dello straniero e della sua integrazione nella
comunita' nazionale, che tiene conto dell'autosufficienza economica, dell'assenza di precedenti penali, dell'affidabilita' dal punto di vista fiscale, etc.; illegittimo tener conto di scelte e convinzioni personali (giurisprudenza)
á
Requisiti
di reddito
(orientamento del Consiglio di Stato e circ. Mininterno 5/1/2007): >
soglia per l'esenzione dal ticket
(8.300 euro per anno circa; 2.800 in piu' per il coniuge a carico; 516 euro in
piu' per ogni figlio a carico) da valutare con riferimento all'intero nucleo familiare (possibile soddisfacimento del
requisito, quindi, anche nel caso in cui il richiedente sia a carico del
coniuge; es.: casalinga);
in senso contrario, Sent. Cons. Stato 1175/2009: illegittima l'imposizione di una precisa soglia di reddito ai fini della
naturalizzazione, dovendosi valutare l'inserimento complessivo
á
Il
requisito di residenza legale
ultradecennale ininterrotta
deve essere posseduto al momento
della presentazione dell'istanza
di naturalizzazione
á
Ai fini
della concessione della cittadinanza rilevano anche la commissione di reati o il verificarsi di situazioni di irregolarita' del soggiorno successivi alla presentazione dell'istanza
á
Giurisprudenza
relativa all'ostativita' dei reati:
á
Ai fini
dell'applicazione della L. 241/1990, il termine
per la definizione dei procedimenti relativi all'esame delle istanze di
concessione della cittadinanza per naturalizzazione e' fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94)
Presentazione
delle istanze
á
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza, presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009,
sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro (L. 94/2009)
á
AllÕistanza
o dichiarazione deve essere allegata la certificazione (anziche' autocertificazione) comprovante
il possesso dei requisiti (L. 94/2009)
Svincolo
á
Non piu'
richiesto lo svincolo
dalla cittadinanza d'origine (Decreto Mininterno 7/10/2004)
Giuramento
di fedelta' alla Repubblica
á
Il DPR di
concessione della cittadinanza per naturalizzazione o di conferimento della
cittadinanza per matrimonio non ha effetto se l'interessato non presta, entro
6 mesi dalla notifica
del Decreto, giuramento di fedelta'
alla Repubblica
Tutela
giurisdizionale
á
Avverso il
provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza e'
possibile il ricorso al TAR del Lazio
á
Nel caso
(ed entro i limiti) in cui l'acquisto o il riconoscimento di configuri come un diritto (es.: beneficio di legge o matrimonio,
salvo il caso di pericolosita' per la sicurezza dello Stato), il riconoscimento
dello status di cittadino puo' essere chiesto, in seguito a rigetto da parte
dell'autorita' amministrativa, al giudice ordinario; e' invece di competenza del TAR del
Lazio il ricorso contro
il rigetto dell'istanza di acquisto per matrimonio per motivi di sicurezza
dello Stato
á
Il ricorso per
lÕannullamento del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione sull'istanza di acquisto della
cittadinanza italiana e' di competenza del TAR del Lazio
Perdita della
cittadinanza
á
Il
cittadino perde la cittadinanza
o
se decide
di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito
la residenza all'estero; la
riacquista
-
se
ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia
-
se dichiara
di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la
residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico
(anche all'estero) per lo Stato italiano
o
se, avendo
accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un
ente pubblico estero o da un ente internazionale cui l'Italia non partecipi, o
prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce all'eventuale
intimazione, da parte del Governo italiano, di lasciare l'impiego o la carica o
il servizio militare; la
riacquista se
dimostra di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare e se
ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia
o
se, in caso
di guerra tra l'Italia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego
pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio
militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la
perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in
questo caso non e' possibile riacquistare la cittadinanza
o
se l'ha
acquistata in quanto minore adottato da italiano e l'adozione e' revocata per
sua responsabilita', sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza
á
La perdita della cittadinanza da parte del genitore
non comporta analoga
perdita per il figlio
1.
Quale politica?
Illegalita'
obbligata
á
Criterio
della residenza all'estero
del lavoratore
all'atto dell'assunzione irragionevole
á
Ricerca del
lavoro sul posto (indispensabile) possibile solo nell'illegalita': overstaying e, in misura minore, ingresso
illegale
á
L'overstaying
mescola il canale del lavoro con quello del turismo; l'ingresso illegale, data l'ineludibile
intercettazione, il canale del lavoro con quello dell'asilo (che dell'ingresso illegale e' costretto
ad avvalersi)
Reazione
politica: restrizione ulteriore
á
Reazione
della politica: inasprire la disciplina delle espulsioni (accompagnamento coattivo, detenzione); detenzione dei richiedenti asilo
á
Compressione
dei diritti; costi;
tasso di illegalita' invariato
Soluzione
pratica: sanatorie; sanatorie mascherate
á
Periodiche sanatorie, esplicite o implicite (decreto-flussi): dal momento in cui acquista il
soggiorno legale lo
straniero non e' piu' considerato una minaccia
Ulteriore
elemento: onere per il welfare
á
In tempi di
recessione, pero',
viene additato come onere eccessivo per il welfare, benche' vi contribuisca, sul lungo
periodo, piu' di quanto non attinga
Perturbazione
dei luoghi comuni: allargamento UE
á
La libera
circolazione dei
cittadini comunitari
e dei loro familiari destabilizza molti luoghi comuni: ricerca di lavoro sul posto legittima, irregolarita'
difficile da provare, disciplina dell'allontanamento relativamente blanda
2.
Riforme recenti
I
fatti
á
In Italia,
il numero di delitti
e' in netto calo rispetto alla meta' degli anni '90
á
Gli stranieri sono responsabili di una porzione
minoritaria dei delitti
commessi
á
Il tasso di criminalita' degli stranieri e' molto piu' alto di quello degli italiani
á
Entrambi i tassi (per stranieri e italiani) sono in calo (con tempi di dimezzamento simili):
quello degli italiani,
per diminuzione dei delitti a popolazione pressocche' costante;
quello degli stranieri,
per aumento della popolazione a numero di delitti pressocche' costante
á
A dispetto
di questi dati, il senso di insicurezza tra gli italiani e' in crescita, alimentato da stampa e politica
á
Con chi
prendersela? Lo straniero,
a differenza dell'italiano, e' allontanabile
á
L'immigrazione
e' caratterizzata, da sempre (meta' anni '80), da un alto tasso di
irregolarita'
á
Tesi-scorciatoia:
l'insicurezza ci viene dal clandestino; guerra al clandestino!
á
Ragione
vera dell'alto tasso di
illegalita': il lavoratore deve essere richiesto dal datore di lavoro quando
ancora risiede all'estero
á
Fatto
scatenante: uccisione
della Sig.ra Reggiani
(31/10/2007); colpevole, in realta', rumeno (comunitario)
Provvedimenti
á
Scorsa
legislatura:
o
Pacchetto
sicurezza (30/10/2007),
D.L. 181/2007, D.L.
249/2007, Schema di
D. Lgs. "comunitari",
decaduti, abbandonati o confluiti nel
o
D. Lgs.
32/2008: allontanamento dei comunitari (motivi imperativi di pubblica sicurezza; competenza del prefetto per motivi di pubblica sicurezza;
accompagnamento coattivo per motivi imperativi; obbligo di presentazione in un qualunque consolato italiano del paese di appartenenza in
caso di allontanamento per mancanza dei requisiti); dichiarazione di presenza
á
Legislatura
in corso:
¤
L.
125/2008 (decreto-legge
92/2008)
¤
D. Lgs.
159/2008 (procedure
asilo)
¤
D. Lgs.
160/2008
(ricongiungimento)
¤
L.
94/2009 ("ddl
sicurezza")
¤
D. Lgs.
"comunitari"
(ritirato in seguito
alle osservazioni della Commissione UE; prevedeva, in particolare,
allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza per mancata iscrizione anagrafica o richiesta carta di soggiorno oltre 3 mesi e 10 gg di soggiorno)
3.
Una riforma auspicabile
á
PDL
Bobba et al.
o
permettere
la ricerca di lavoro legale
in Italia:
¤
ingresso
per ricerca di lavoro
(mezzi di sostentamento; spese di rimpatrio; impronte; copia del passaporto;
limiti numerici?)
¤
conversione
turismo-lavoro
o
sostenere
la forza contrattuale
del lavoratore straniero:
¤
rinnovo del permesso anche in pendenza di vertenza o di accertamento giudiziario
dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un
licenziamento
o
graduare
le sanzioni per lo
straniero irregolare:
¤
modulazione del divieto di reingresso in base all'efficacia e alla prontezza della
collaborazione
¤
sostegno al
reinserimento in patria
á
PDL
Granata-Sarubbi
o
cittadinanza
per nascita anche per
¤
chi nasce
in Italia da genitore legalmente soggiornante da almeno 5 anni e attualmente residente
¤
chi nasce
in Italia da genitore nato in Italia e residente legalmente da almeno un anno
o
acquisto
della cittadinanza a 18 anni
anche per
¤
chi sia arrivato in Italia entro il quinto anno dÕetaÕ e vi sia stato legalmente residente fino ai 18 anni
o
acquisto
della cittadinanza per completamento (nellÕetaÕ minore?) di un corso di istruzione in un istituto scolastico nazionale o un
corso di formazione idoneo
al conseguimento di una qualifica professionale
o
acquisto
della cittadinanza per il maggiorenne adottato, dopo 2 anni di residenza legale
(anzicheÕ 5)
o
attribuzione della cittadinanza:
¤
allo
straniero che soggiorni legalmente da 5 anni, abbia i requisiti di reddito per il rilascio di permesso CE slp,
risieda legalmente e soddisfi i requisiti di integrazione linguistica e sociale
¤
al
cittadino comunitario che risieda legalmente da almeno 3 anni
¤
al
rifugiato che soggiorni da almeno 3 anni successivi al riconoscimento
o
concessione della cittadinanza (senza condizioni di reddito):
¤
allÕapolide
legalmente residente da almeno 3 anni
¤
al neo-maggiorenne che nellÕetaÕ minore che abbia
frequentato un ciclo di studi
in Italia
o
riacquisto
(o acquisto) della cittadinanza per
¤
la donna,
cittadina italiana per nascita, che ha perduto la cittadinanza per effetto del
matrimonio con cittadino straniero contratto prima dellÕ1/1/1948
¤
il figlio
di tale donna, anche se nato anteriormente allÕ1/1/1948, anche qualora la madre
sia deceduta
¤
il figlio
di padre o madre cittadini, anche se nato anteriormente allÕ1/1/1948
[1] Decr. Mininterno
8/8/2009; tra le altre disposizioni:
á
le associazioni di osservatori non possono essere emanazione di
partiti o movimenti politici, ne' di organizzazioni sindacali (art. 1, co. 2,
lettera b del decreto in questione) o tifoserie (art. 1, co. 2, lettera c), ne'
possono ricevere da tali soggetti risorse economiche (art. 1, co. 2, lettera e)
á
gli osservatori operano in nuclei formati da non piu' di tre
elementi, non troppo giovani (almeno diciotto anni; art. 5, co. 1, lettera b)
ne', verosimilmente, troppo vecchi (richiesta buona salute fisica e mentale;
art. 5, co. 1, lettera b); indossano casacche giallo-fluorescente (art. 2, co.
3), con la scritta "osservatore volontario"
á
sono esclusi i daltonici (art. 5, co. 1, lettera b)
á
sono esclusi coloro che fanno uso di stupefacenti, delinquenti e
quanti presentino o abbiano presentato in passato sintomi di malattia mentale
(art. 5, co. 1, lettere c e d)
á
gli ossevatori non possono usare cani ne' altri animali (art. 2,
co. 2)
á
gli osservatori devono avere integre capacita' olfattive e uditive
(art. 5, co. 1, lettera b) e una adeguata capacita' di espressione visiva (art. 5,
co. 1, lettera b)
á
quando sia necessario effettuare una segnalazione, gli osservatori
devono fare uso di cellulare o, se autorizzati preventivamente, di radio
rice-trasmittenti (art. 2, co. 4)
á
il sindaco che voglia impiegare gli osservatori deve curare che i
vigili urbani rispondano alle chiamate effettuate dagli osservatori (art. 2,
co. 5)