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Sentenza n. 27077 del 12 luglio 2011 Corte di Cassazione

Occupa alle proprie dipendente un immigrato irregolare - non è esclusa la responsabilità dal fatto che fosse stata chiesta la regolarizzazione

     

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Prima Penale

 
Ritenuto In fatto.

1. Il 15.11.2010 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, in data 9.10.2009, con la quale ***** era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 5.000 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione, riconosceva al predetto le circostanze attenuanti generiche rideterminando la pena nella misura di mesi due di arresto ed euro 3.400 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 22, comma 12, decreto legislativo 286 1998, perché, quale legale rappresentante della ***, aveva occupato come operaio edile un lavoratore di nazionalità rumena privo del permesso di soggiorno, accertato il 2.6.2006.
Come si rileva dalle sentenze di primo e secondo grado, la responsabilità dell’imputato veniva tratta da quanto riferito dal Carabinieri del N.O.R. che avevano effettuato l’accertamento presso il cantiere edile gestito dalla società di costruzioni L. s.r.l. e dalla documentazione acquisita.
La Corte territoriale precisava che risultava accertata la riferibilità della condotta all’ effettivo e formale datore di lavoro dello straniero irregolare; che, all’evidenza, detta responsabilità non è esclusa dal fatto che fosse stata chiesta la regolarizzazione, peraltro, dopo un apprezzabile periodo dall’inizio dell’attività lavorativa.

2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore dl fiducia, denunciando :

a) violazione di legge e vizio di motivazione atteso che la responsabilità dell’imputato è stata fondata su prove inutilizzabili; infatti, il lavoratore di nazionalità rumena, come riferito dalla p. procedente, non era in grado di parlare e comprendere la lingua italiana; inoltre, le dichiarazioni rese dal geometra non erano utilizzabili Sia perché questi aveva assistito lo straniero nella testimonianza resa alla p.g. come interprete, sia perché nella veste di responsabile della sicurezza del cantiere doveva essere esaminato con le garanzie difensive;

b) violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico; in specie era emersa la buona fede dell’imputato che si limitava ad ospitare lo straniero in attesa della richiesta regolarizzazione inoltrata nel mese di marzo, quindi, ben prima dell’accertamento e quando era decorso il termine previsto dalla norma per il rilascio del relativo nulla osta.

Infine, deduce il decorso del temine di prescrizione del reato, trattandosi di contravvenzione.

Considerato in diritto.

Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
In sostanza il ricorrente ripropone le censure poste a fondamento dell’appello sulle quali la Corte territoriale ha motivato in maniera compiuta, facendo corretta applicazione dei principi di diritto e con un percorso argomentativo esente da vizi sindacabili in questa sede.

1. Quanto alla prima censura deve rilevarsi che - indipendentemente dalla fondatezza delle asserite ragioni di inutilizzabilità - l’affermazione della responsabilità dell’imputato non è stata in alcun modo fondata sulle dichiarazioni del lavoratore straniero, né su quelle del geometra ed ancor meno sulle circostanze da questi riferite in sede di indagini preliminari. Infatti, come emerge dalla motivazione delle sentenze di primo e secondo grado la responsabilità del ***** è stata fondata sulle circostanze accertate dai Carabinieri e sulla documentazione acquisita. Le dichiarazioni rese dai predetti testimoni nella fase delle indagini hanno formato oggetto di contestazione in dibattimento e, quindi, sono state utilizzate al più per valutare l’affermata inattendibilità dei predetti testimoni.

2. In ordine al secondo motivo di ricorso con il quale in sostanza si censura la motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo alla sussistenza dell’elemento psicologico - rammentato che si tratta di reato contravvenzionale - deve rilevarsi la manifesta infondatezza del motivo del ricorso, Ed invero, sul punto, già oggetto di motivo di appello, la Corte territoriale ha motivato compiutamente con argomenti giuridicamente corretti ed esenti da contraddizioni, quindi non censurabili in questa sede, rilevando che la responsabilità non è esclusa dal fatto che fosse stata chiesta la regolarizzazione, peraltro, dopo un apprezzabile periodo dall’inizio dell’attività lavorativa; né potevano invocarsi al fine di escludere la consapevolezza dell’illecito le lungaggini burocratiche.

3. Quanto alla dedotta estinzione del reato per intervenuta prescrizione, deve rilevarsi che, ai sensi degli artt. 157 e ss., il termine massimo (anni cinque), tenuto conto dell’interruzione, non è ancora decorso, trattandosi di fatto accertato il 2.6.2006.

AI rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2011

 

Mercoledì, 9 Novembre 2011

 
 
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