Sabato, 5 Novembre 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 5791 del 27 ottobre 2011 Consiglio di Stato

Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno - istanza per il rinnovo e conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato - mancata autorizzazione al lavoro da parte della Direzione Provinciale del Lavoro

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3757 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Rustichelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Fucci in Roma, via A. Da Messina, 35;

contro

Ministero dell’Interno -Questura di Modena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, sezione II n. 00158/2011, resa tra le parti, concernente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2011 il Cons. Hadrian Simonetti, presente per l’appellante l’Avvocato Tassone su delega di Rustichelli;

Sussistendo i presupposti per una decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

L’odierno appellante ha presentato istanza per il rinnovo e conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, respinta dalla Questura di Modena a motivo della mancata autorizzazione al lavoro da parte della Direzione Provinciale del Lavoro.

Proposto ricorso avverso tale atto, con sentenza n. 158/2011 il Tar ha reputato infondate le censure relative alla violazione degli artt. 7 e 10 bis della l. 241/1990 e 24 del d.lgs. 286/1998.

Il signor ***** ha impugnato quindi la sentenza in appello, reiterando le censure già dedotte in primo grado, chiedendone in via cautelare la sospensione.

Prima della relativa camera di consiglio, l’appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso, dandone rituale e tempestiva notificazione alla controparte che non si è opposta a tale esito.

L’art. 84 c.p.a. prevede, al riguardo, che "la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza o documentata nel relativo verbale”.

Ai sensi dell’art. 84 del Codice sul processo amministrativo, il Collegio prende atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.

Si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2011         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 27 Ottobre 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »