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Sentenza n. 5793 del 27 ottobre 2011 Consiglio di Stato

Rigetto istanza per il rilasc io del permesso di soggiorno a seguito domanda di emersione da lavoro irregolare

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7122 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv.to Marco Bigi ed ex lege domiciliato presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,

contro

QUESTURA di BRESCIA,
costituitasi in giudizio, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli ufficii della stessa, in Roma, via de’ Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA - SEZIONE I n. 04900/2010, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO A SEGUITO DOMANDA DI EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla Camera di Consiglio del 30 settembre 2011, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace, nessuno essendo ivi comparso per le parti;

Visto l'art. 60 c.p.a.;

Considerato:

- che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel mérito ai sensi della citata disposizione, della cui applicabilità ( così come della questione, rilevata d’ufficio, di irricevibilità del ricorso ) non è stato possibile dare avviso alle parti, stante la loro assenza alla camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata formulata dall’appellante;

- che la mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite non è di ostacolo né alla definizione del giudizio nel merito ai sensi e per gli effetti dell' art. 60 cit. (la tutela dell'interesse - eventualmente contrario - delle parti costituite risultando essere sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell'istanza cautelare, onde l'assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l'effetto di precludere in radice la conversione del rito, ch’è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa), né alla possibilità per il Giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, una volta che questa sia emersa prima del passaggio in decisione e che i difensori delle parti costituite abbiano volontariamente rinunciato, con la loro assenza in camera di consiglio, ad essere sentiti e dunque a svolgere ogni difesa circa qualsivoglia eventuale questione rilevata dal Giudice;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso di primo grado proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, l’odierno appellante ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di sua emersione dal lavoro irregolare del lavoratore domestico *****, presentata dal datore di lavoro ***** ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102, emesso dal Questore di Brescia sul presupposto della sussistenza dell’ipotesi di esclusione dalla regolarizzazione prevista dal comma 13, lettera c), dell’art. 1-ter del D.L. n. 78/2009.

Avverso la sentenza di reiezione pronunciata dal T.A.R. egli ha proposto appello, lamentando, con unico motivo di impugnazione, come “una condanna per non aver obbedito a un’espulsione non impedisce la regolarizzazione”.

Si è costituita in giudizio, senza peraltro formulare difese, la Questura di Brescia.

2. – L’appello è irricevibile.

Esso, invero, notificato il 21 luglio 2011 avverso la sentenza di primo grado depositata il 20 dicembre 2010 e non notificata, risulta soggetto alle disposizioni del Codice del processo amministrativo ( entrato in vigore il 16 settembre 2010 ) e deve pertanto ritenersi irricevibile alla stregua dell'art. 92, comma 3, del Codice stesso, che stabilisce un termine semestrale per l'impugnazione di sentenze non notificate, nella fattispecie scadente alla data del 20 giugno 2011.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, stante l’assenza di difese da parte dell’appellata Amministrazione.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 30 settembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 27 Ottobre 2011

 
 
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