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Sentenza n. 5913 del 9 ottobre 2011 Consiglio di Stato

Diniego di concessione di cittadinanza italiana

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5835 del 2005, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Il signor *****, rappresentato e difeso dall'avvocato Raniero Raggi, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 1747/2005, resa tra le parti, concernente diniego di concessione di cittadinanza italiana.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2011 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Marrone e l’avvocato Raggi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero dell’interno chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Liguria ha accolto il ricorso n. 528 del 2001, proposto dal signor ***** avverso il provvedimento ministeriale di reiezione della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Il Tar ha rilevato che l’Amministrazione non ha eseguito due ordinanze istruttorie ed ha annullato il diniego per difetto di motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.

2. Con l’appello in esame, il Ministero dell’Interno ha dedotto che il diniego non sarebbe affetto dal riscontrato profilo di eccesso di potere, in considerazione delle esigenze di segretezza dei dati posti a base del diniego.

2. Con l’ordinanza n. 3537 del 13 giugno 2011, la Sezione ha chiesto all’Amministrazione il deposito della documentazione necessaria alla decisione dell’appello, relativa agli atti sulla base dei quali è stato espresso il diniego di concessione della cittadinanza, ed ha altresì specificato le modalità atte a garantire la segretezza dei dati sensibili o attinenti alla sicurezza pubblica.

Il Ministero dell’interno, in esito a tale ordinanza, ha depositato una nota (di cui i difensori delle parti hanno potuto prendere visione nel corso dell’udienza di discussione), dalla quale non si ricava alcun elemento in ordine all’esistenza e al tenore degli elementi che, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, renderebbero non opportuna la concessione della cittadinanza.

La medesima nota non ha fatto altro che ribadire la sussistenza di esigenze tali da non esporre gli elementi posti a base del diniego.

3. Alla luce della considerazioni già espresse più volte da questo Consiglio di Stato (v. Sez. VI, 26 gennaio 2010, n. 282; Sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4035), l’appello è fondato e deve essere accolto.

Come è stato osservato, infatti, le determinazioni dell’Amministrazione relative a domande di concessione della cittadinanza italiana al cittadino straniero, che risiede in Italia da oltre dieci anni, e si trova quindi nella condizione di cui all’art. 9, primo comma lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, non sono vincolate; l’Amministrazione dispone infatti di una sfera di discrezionalità, relativa all’esame dei relativi presupposti, indicati dall’art. 6 della stessa legge n. 91, ed in particolare dalla lettera c), in ordine a requisiti necessari ed a cause ostative.

La discrezionalità in questione, d'altra parte, non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale: quanto sopra, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità di condotta. I limiti della valutazione in questione non possono essere che quelli generalmente riconosciuti, in tema di esercizio di poteri discrezionali, necessariamente orientati all'effettuazione delle migliori possibili scelte, per l'attuazione dell'interesse pubblico nel caso concreto.

Ne deriva che, essendo affidata ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. Il parametro sindacatorio è quindi quello della abnormità/irragionevolezza, e si estende, ovviamente, all'elemento "sfavorevole" al richiedente valorizzato dall'Amministrazione e sotteso al diniego (Consiglio Stato , sez. VI, 26 luglio 2010 , n. 4862).

Nel caso di specie, è proprio in forza di tali principi che il sindacato giurisdizionale, limitato ai profili estrinseci, deve concludersi in senso favorevole al ricorrente in primo grado: l’Amministrazione, infatti, non evidenzia elementi dai quali risulti il motivo per il quale all’odierno appellante non è opportuna la concessione della cittadinanza, e ciò nonostante uno specifico ordine del giudice abbia chiesto di conoscere, con le cautele del caso, le ragioni del diniego.

In particolare, osserva la Sezione che, nel corso dei due gradi del giudizio, l’Amministrazione non ha fornito elementi di qualsiasi natura per suffragare l’attendibilità di quanto è stato posto a base del diniego: essa non ha dato esecuzione alla ordinanza istruttoria del TAR del 6 maggio 2004, n. 148,

e a quella di questa Sezione n. 3537 del 2011.

Il Ministero, pur depositando più volte le note in cui si ribadiva la sussistenza del presupposto del diniego, nel corso dei due gradi del giudizio non ha fornito ai giudici amministrativi la documentazione più volte richiesta.

4. Poiché nel corso dei due gradi del giudizio non è emerso alcun elemento giustificativo della valutazione posto a base del diniego, e in considerazione della mancata esecuzione delle ordinanze istruttorie, l’appello va respinto, con conferma della sentenza di annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, salvi gli ulteriori e motivati atti della autorità amministrativa.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato n. 5835 del 2005, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Ministero appellante a rifondere all’appellato le spese di lite, nella misura di 3.000 (tremila) euro, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 9 Novembre 2011

 
 
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