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Sentenza n. 6046 del 16 novembre 2011 Consiglio di Stato

Diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana - pericolo per la sicurezza della Repubblica

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4489 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

*****, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA , Milano, sezione III n. 00144/2010, resa tra le parti, concernente il diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Hadrian Simonetti, presente per l’appellante l’Avvocato dello Stato Borgo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. *****, di nazionalità marocchina, da più di dieci anni regolarmente presente in Italia e titolare di carta di soggiorno, chiese in data 8.4.2004 la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/1992.

1.1. Il Ministero dell’Interno, con decreto del 10.5.2007, respinse l’istanza motivando in ragione del fatto che “dall’attività informativa esperita sono emersi elementi ostativi di pericolo per la sicurezza della Repubblica a termini dell’art. 6 comma 1 lett. c)”, che in definitiva “precludono l’acquisto della cittadinanza italiana”.

1.2. Proposto ricorso avverso il diniego, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili, il Tar della Lombardia ha accolto l’impugnazione, annullando l’atto, sul rilievo di “una motivazione del tutto generica, che non esprime le ragioni della determinazione assunta, precludendo al destinatario di percepire i presupposti di fatto e di diritto del diniego di cittadinanza”.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello l’Amministrazione che, muovendo dalla natura ampiamente discrezionale del potere di cui è titolare in tale ambito, ha rilevato come la formula “pericolo per la sicurezza della Repubblica” debba ritenersi una motivazione sufficiente, sottolineando inoltre come gli elementi ostativi posti a fondamento del diniego provengono da atti classificati come “riservati”, di cui è vietata la divulgazione e la cui conoscenza è sottratta alla disponibilità del privato. Ha quindi aggiunto che la produzione in giudizio di tali atti “riservati” può avvenire solamente nelle forme e con le cautele di cui al DPCM 11 aprile 2003.

3. All’esito dell’udienza pubblica del 6 maggio 2011 la causa è stata istruita, mediante richiesta di chiarimenti all’Amministrazione dell’interno, e alla successiva udienza del 4.11.2011 è passata in decisione, senza che nessuno si sia costituito per la controparte.

4. Reputa il Collegio che, sulla scorta dell’istruttoria condotta in appello, trovi conferma e riscontro la sintetica motivazione posta a fondamento del decreto di diniego della domanda di cittadinanza.

5. Va premessa la natura ampiamente discrezionale del potere di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 lett. f) della l. 91/1992 (v., ex multis, Cons. St., VI, n. 4748/2008) e la rilevanza che, in tale prospettiva, possono assumere, in senso ostativo, anche specifiche frequentazioni dello straniero ed in specie l'appartenenza a movimenti che, per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica (Cons. St., VI, n. 1173/2009 e 5103/2007).

5.1. Ciò posto, dalla documentazione visionata in camera di consiglio (cfr. verbale di udienza), trasmessa dall’amministrazione a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 2847/2011, emerge che il diniego risulta motivato con riferimento a vicende attinenti a plausibili ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato che giustificano in maniera adeguata il provvedimento impugnato.

5.2. Si richiamano, in particolare, rapporti dello straniero con organizzazioni che, anche se ispirate ad un determinato credo religioso e/o a sentimenti di fratellanza, per modalità di azione e principi ispiratori si potrebbero configurare, nell'attuale contingenza politica ed internazionale, potenzialmente offensive dell’ordine pubblico e della sicurezza della Repubblica.

5.3. Tale documentazione “riservata” specifica e chiarisce una motivazione in origine già presente e che già faceva riferimento, con prudente formula di sintesi, ad “elementi ostativi di pericolo per la sicurezza della Repubblica”, non costituendone quindi un’integrazione postuma la cui ammissibilità è in giurisprudenza, come noto, assai controversa.

5.4. Del resto, come già ritenuto in casi analoghi dalla giurisprudenza di questo Consiglio, in presenza di informative con classifica di "riservato" il richiamo per relationem al contenuto delle stesse può comunque soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati (cfr. Cons. St., VI, n. 1173/2009 e 7637/2009).

5.5. Infine, è appena il caso di aggiungere che, nel caso in esame, gli accertamenti riservati non sono stati posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma hanno dato luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini.

6. In conclusione, l’appello è fondato e va accolto, conseguendone la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto dell’originario ricorso in primo grado.

7. Si ravvisano giustificati motivi per compensare interamente, tra le parti, le spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 16 Novembre 2011

 
 
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