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Sentenza n. 5387 del 17 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania


(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5182 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso, per mandato a margine all’atto introduttivo del giudizio, dagli avv. ti Fulvio Fiorillo e Ruotolo Alessandro, con domicilio eletto in Caserta, via F. Petrarca, e, pertanto, ex art. 25, comma 1, c.p.a., per gli atti e gli effetti del presente ricorso, presso la segreteria di questo Tribunale, in Napoli, Piazza Municipio

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Caserta, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi (l’amministrazione dell’Interno) dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia(no) ex lege alla via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di Caserta Cat. A 12/Imm/11 prot. ***, emesso il 18 aprile 2011 e notificato il 4 giugno successivo, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, quale richiesto dalla ricorrente, per motivi di lavoro subordinato, con istanza del 7 gennaio 2010;

- di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato e connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per l’intimata amministrazione dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Dato atto che a mezzo del ricorso in esame, notificato il 14 settembre 2011 e depositato il 10 ottobre successivo, il cittadino extracomunitario ***** si duole del decreto del Questore di Caserta in epigrafe specificato recante il diniego di rilascio del titolo di soggiorno, quale da lui richiesto per motivi di lavoro autonomo, con istanza del 2 marzo 2010;

Che il diniego è fondato sull’esistenza di tre condanne (emesse negli anni 1999, 2003 e 2005 e divenute irrevocabili rispettivamente negli anni 2010, 2003 e 2006) tutte per violazione dell’art. 171 della l. 633/41 e dell’art. 648 c.p. e sulla considerazione che le stesse afferiscono a “delitti ostativi alla concessione del titolo autorizzatorio”;

Atteso che nella prospettazione attorea, in presenza di una richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo e di condanne risalenti ad epoche antecedenti le modifiche apportate all’art. 4, comma 3, cit. dalla l. 94 del 2009 (art. 1, comma 22, lettera a), siffatta determinazione è illegittima, imponendosi una più attenta valutazione della (inesistente) pericolosità sociale del ricorrente;

Che l’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l’intimata amministrazione ed ha depositato relazione difensiva predisposta dalla stessa amministrazione per ribadire la legittimità del proprio operato, in presenza di condanne preclusive ex art. 4, comma 3, del T.U. n. 268 del 1998 ed ex art. 26, comma 7 bis, stesso T.U.;

Dato atto in primo luogo che in detta relazione difensiva (predisposta della Questura di Caserta, indirizzata all’Avvocatura dello Stato per la difesa in giudizio e, come detto, da quest’ultima versata in atti) si afferma che “il cittadino extracomunitario ***** ha presentato, in data 2.3. 2010, istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo”;

Ritenuto che, non più dubbia, alla luce della concorde dichiarazione delle parti, la natura del titolo richiesto (non emergente immediatamente dalla mera locuzione “rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo”, utilizzata nel provvedimento impugnato) le doglianze attoree meritino accoglimento, posto che la fattispecie data, richiesta di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ricade sotto l’ambito applicativo dell’art. 9 del d. l.vo 286 del 1998 che di esso espressamente e specificamente si occupa, disponendo, al suo comma 4, che:

“Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.

Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”;

Considerato infatti che detto testo è quello che risulta per effetto delle modifiche apportate dapprima dalla l. 189 del 2002 e quindi dal d. l.vo 8 gennaio 2007, n. 3, di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e che ha sostituito, unicamente per tali cittadini, l'apprezzamento della pericolosità dello straniero agli automatismi determinati, perlomeno in alcune ipotesi, dalla normativa previgente;

Che ne deriva che l’odierna previsione richiede che l'eventuale diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti debba essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità, con esclusione di automatismi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 26 febbraio 2010, n. 1133; Tar Campania, questa sesta sezione, n. 4959 del 26 ottobre 2011 e n. 357 del 19 gennaio 2011; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 25 novembre 2010, n. 7374), tenendosi quindi in debito conto, ai sensi dell’art. 8 CEDU, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. sesta, 13 settembre 2010, n. 6566, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541 cit.; 13 dicembre 2009, n. 7571);

Che “in sostanza, a soggiornanti di lungo periodo, l’essere incorsi in un reato legato alla tutela del diritto di autore” (di cui anche qui trattasi) “in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, non può costituire titolo preclusivo automatico” (Cons. Stato, sezione sesta, sentenza 18 settembre 2009, n. 5624 e, in tali sostanziali sensi, ancora da ultimo, sempre Cons. Stato, sez. sesta, 23 dicembre 2010, n. 9336; ancora Tar Campania, questa sesta sezione, n. 4959 del 26 ottobre 2011 e n. 357 del 19 gennaio 2011 cit. );

Ritenuto, in definitiva che, come preannunciato e facendo applicazione di siffatti (ormai) consolidati principi, non può negarsi la fondatezza della denuncia attorea in ordine ad una mancata, concreta, valutazione della pericolosità sociale della straniera in discorso e, comunque, ad una sua mancata ostensione in seno al provvedimento impugnato, posto che il diniego si fonda esclusivamente sull’indicazione dell’esistenza della condanna penale, ritenuta automaticamente preclusiva al rilascio della carta di soggiorno;

Che in conseguenza, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, emesso in carenza di istruttoria e, comunque, di motivazione adeguata;

Che le spese di giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Condanna l’amministrazione soccombente alle spese di giudizio che liquida in Euro 750.00 (settecentocinquanta/00) a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 17 Novembre 2011

 
 
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