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Sentenza n.5393 del 17 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Rigetto della istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 33 della l. 189 del 2002 - diniego di nulla osta alla regolarizzazione in quanto sussistono motivi ostativi - violazione dell’art. 13 del d. l.vo 286/1998

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania


(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6139 del 2004, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. ti Stefania Filippi e Giacomo Pace, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Napoli, via Torino, n. 6

contro

Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Diaz, 11

per l'annullamento, previa sospensione

del decreto n. 3729 del 21 novembre 2003, notificato in data 17 febbraio 2004, con il quale il Prefetto di Caserta ha disposto il rigetto della istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente ai sensi dell’art. 33 della l. 189 del 2002

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’intimata amministrazione dell'Interno;

Visti gli atti della causa, quali ammissibili alla cognizione per come in avanti specificato;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il 16 aprile 2004 e depositato il 7 maggio successivo, lo straniero in epigrafe ha impugnato il decreto n. 3729 del 21 novembre 2003, notificatogli in data 17 febbraio 2004, con il quale la Prefettura di Caserta ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore ai sensi dell’art. 33 della l. 189 del 2002, all’uopo rinviando al “diniego di nulla osta alla regolarizzazione in quanto sussistono motivi ostativi ..”, di cui alla “nota della Questura di Caserta del 12 giugno 2003”.

1a- Il provvedimento del Questore, come appresso acquisito al processo iussu iudicis, ha negato il nulla osta nel rilievo che sussistevano condizioni ostative al suo rilascio, “Letto l’art. 33 della l. n. 189 del 30.7.2002 e Visto l’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 394 del 31.8.1999”, in quanto “il cittadino extracomunitario de quo in data 7 ottobre 1999 ha abbandonato il territorio nazionale, ottemperando al decreto di espulsione emesso in data 25.8.1999 dal Prefetto di Gorizia e, inoltre, in quanto, in data 26.9.2001, deferito in stato di libertà all’A.G. da personale della polizia di frontiera del Brennero per violazione dell’art. 13 del d. l.vo 286/1998”.

1b- Il gravame è affidato alle censure di violazione di legge per carenza dei presupposti e difetto di motivazione (primo mezzo di impugnazione); violazione degli artt. 27, 24, 97 e 111 Cost. con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 33 della l. 30.7.2002, n. 189 (secondo mezzo); violazione dell’art. 8 della l. 241 del 1990 (terzo ed ultimo mezzo).

2- L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per l’intimata amministrazione in data 11 giugno 2004, senza produrre, in tale sede, scritti difensivi.

3- Con ordinanza collegiale n. 3557 del 16 giugno 2004 è stata disposta l’acquisizione del provvedimento del Questore di Caserta del 12 giugno 2003, di cui si è già detto innanzi.

3a- In data 24 giugno 2004 l’ordine istruttorio è stato eseguito a mezzo deposito del ripetuto provvedimento questorile; in tale sede è stata versata in atti anche ulteriore documentazione e relazione difensiva predisposta direttamente dall’amministrazione attiva, cui la difesa erariale dichiarava di riportarsi.

3b- Con successiva pronuncia collegiale n. 4167 del 28 luglio 2004 l’invocata tutela cautelare è stata respinta.

3c-In data 19 agosto 2004 la Prefettura di Caserta ha direttamente indirizzato a questo Tribunale (e per conoscenza all’Avvocatura dello Stato) sia ancora il più volte ripetuto provvedimento del Questore del 12 giugno 2003 che gli atti in esso indicati: decreto di espulsione del Prefetto di Gorizia del 25 agosto 1999 con annessa attestazione della partenza del ricorrente “con volo n. 882 diretto a Skopje”, nonchè informativa di reato della polizia di frontiera del Brennero del 26 settembre 1991.

4- Alcun altro atto è sopravvenuto fino al 10 giugno 2011, data nella quale la parte ricorrente ha avanzato istanza di prelievo sostenuta da una serie di ulteriori rilievi/denunce, fondati in parte su sopravvenienze impingenti nel merito della causa.

4a- In data 31 ottobre 2011 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria conclusionale da essa redatta e il provvedimento di espulsione del Prefetto di Gorizia, come detto già in atti.

4b- A mezzo fax datato 4 novembre 2011 l’avv. Filippi (ossia uno dei due procuratori attorei) ha a sua volta trasmesso memoria conclusionale insistendo per l’accoglimento del gravame e facendo presente sia che “il provvedimento espulsivo sul quale si fondava la reiezione dell’istanza non era mai stato prodotto come risulta dalla videata del Tar” sia che “la Prefettura ed il Ministero in ogni caso non si sono neppure costituiti dimostrando così il loro disinteresse per la domanda e per la pratica de quo e confermando che di fatto il lavoratore aveva diritto di ottenere tale sanatoria”.

5- Ciò premesso, la causa è stata chiamata e trattenuta la causa in decisione all’odierna pubblica udienza del 9 novembre 2011.

In tale sede il procuratore attoreo si è opposto al deposito effettuato dalla difesa erariale nella data ultima del 31 ottobre 2011, assumendone la tardività (rispetto ai termini fissati dal codice: art. 73, comma 1, c.p.a.)

6- Prima di procedere con l’esame del merito occorre perimetrare i confini dell’ambito di cognizione entro il quale va esercitata la potestas iudicandi di questo giudice.

Confini che vanno ristretti nell’ambito delle denunce formulate in seno all’atto introduttivo del giudizio e dalle repliche opposte dalla parte resistente nel 2004, quali in atti a tale epoca come innanzi già precisato (e come riportato anche dalla “videata del Tar”, dalla quale a non emergere è solo il puntuale contenuto dei depositi effettuati, dei quali è tuttavia dato atto, in una all’avvenuta costituzione in giudizio dell’amministrazione).

Nel rispetto delle regole processuali il Collegio non terrà invece conto né dei depositi tardivamente da ultimo effettuati sia dalla difesa erariale che dalla parte ricorrente, né dei nuovi rilievi/denunce contenuti irritualmente in seno all’istanza di prelievo del 10 giugno 2011, non notificata alla controparte.

Ed invero, anche a prescindere dalla specificità del mezzo utilizzato, avente una funzione tipica e quindi del tutto inidoneo alla bisogna, costituisce giurisprudenza risalente e consolidata quella secondo cui nel giudizio amministrativo sono inammissibili censure dedotte in un atto (in memoria), non notificata alla controparte, sia quando siano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il compito di mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame e non anche di ampliamento del thema decidendum (Cons. Stato ad. plen., 20 maggio 1980, n. 18 e, omisso medio, Cons Stato, sez. III, 19 marzo 2011, n. 1698; Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 35; Tar Liguria Genova, sez. I, 25 ottobre 2010, n. 10015; Tar Campania, Napoli, sez. I, 8 luglio 2010, n. 16615).

Del resto, inequivoco in tali sensi è il disposto dell’art. 43 c.p.a. che all’onere di notifica alle controparti, a mezzo atto recante motivi aggiunti, assoggetta espressamente anche la proposizione di “nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte”.

7- Procedendo entro i descritti limiti il ricorso è infondato.

7a- Non può infatti trovare ingresso il primo mezzo di impugnazione, volto a denunciare carenza di motivazione e dei presupposti di legge in ragione “dell’assoluta genericità ed apoditticità della formula di stile usata dalla p.a., dalla quale non è dato conoscere quali siano i pregiudizi…”.

Ed invero, in presenza della pacifica ammissibilità della motivazione per relationem, sia pur condizionata alla conoscenza dell’atto che la stessa contiene, nella fattispecie data l’atto presupposto contenente la giustificazione della (asserita) doverosità del provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza, ossia il provvedimento del Questore di Caserta, è (stato reso) noto sin dal 25 giugno 2004, stante il suo deposito in giudizio imposto iussu iudicis e sulla cui scorta è stata emanata la pronuncia cautelare (ovvero non a mezzo di mero inserimento nel fascicolo di causa).

Nondimeno, in presenza dunque della piena conoscenza dell’atto e, quindi, dei (richiami ai) precedenti in esso contenuti, avverso le conclusioni del Questore, per quanto costituenti, in una ai contenuti dei pregressi atti, motivazione del provvedimento prefettizio, non è sopravvenuta, nelle forme e nei termini di rito, alcuna puntuale denuncia ex latere attoreo, tale non potendo ritenersi, per come si dirà di seguito, quella di violazione di norme e principi costituzionali di cui al secondo mezzo di impugnazione.

Il che, come anticipato, comporta la necessitata reiezione della doglianza contenuta nel mezzo all’esame, non potendo, nelle descritte condizioni, ovvero incontestate a doversi ritenere le ragioni asseritamente preclusive ex lege, concedersi ingresso al vizio procedimentale.

7b- Migliore sorte non può esser riservata al secondo motivo di ricorso volto a denunciare violazione degli artt. 27, 24, 97 e 111 Cost. e conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 33 della l. 30.7.2002, n. 189.

La denuncia si regge sul presupposto che “il provvedimento prefettizio - e così la nota della Questura – sono illegittimi perché è costituzionalmente illegittima la norma sulla quale è stato adottato (art. 33, comma 7, lettera c, della legge 189/2002)”.

Orbene, la previsione preclusiva indicata dal ricorrente è riferita a coloro “…omissis … c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato”.

Se non che, non risulta che l’amministrazione abbia inteso fondare il diniego su detta previsione preclusiva, posto che:

- sia il decreto prefettizio che il provvedimento del Questore fanno riferimento all’art. 33 della l. 189 del 2002, senza specificazioni ulteriori;

- quest’ultimo espressamente correla le condizioni ostative “all’avvenuto abbandono del territorio nazionale ed al deferimento all’A.G per violazione dell’art. 13, comma 13, del d. l.vo n. 286 del 1998” di cui già si è detto sub precedente punto 1a, ovvero inequivocamente alla parte finale dell’art. 33, comma 7, lettera a) della l. 30.7.2002, n. 189 che, per l’appunto, preclude la regolarizzazione di chi “… abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni….”.

Ne consegue l’irrilevanza della questione, ovvero dei contenuti della denuncia attorea riferita ad una previsione di cui non è stata fatta applicazione.

7c- Infine, non può trovare ingresso il terzo ed ultimo mezzo di impugnazione che residua all’esame (violazione dell’art. 8 della l. 241 del 1990) posto che, qui reiterate le conclusioni del Collegio di cui alla parte finale del punto 7a, a differenza di quanto solo con esso sostenuto, il diritto di difesa non è stato “sensibilmente menomato”.

8- In definitiva, il ricorso va rigettato siccome infondato: lo si ribadisce, all’esito del solo esame possibile al Collegio nel rispetto delle regole processuali.

8a- Le spese di giudizio vanno decisamente compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 17 Novembre 2011

 
 
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