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Sentenza n. 5376 del 16 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - insussistenza del rapporto di lavoro

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania


(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Stella, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 329;

contro

Questura di Napoli e Ministero Interno, con costituzione del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato CAT.A 12/2010/Imm/2°Sez/Dinieghi/AA n. *** emesso dal Questore della Provincia di Napoli in data 22.10.2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Renzo Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- il ricorso è rivolto avverso il decreto del Questore della Provincia di Napoli n. Cat.A12/2010/Imm/2^Sez/Dinieghi/ del 22.11.2010, con il quale è stata respinta la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato formalizzata in data 19.6.2009 dal cittadino extracomunitario odierno ricorrente;

- tale diniego è stato adottato sul presupposto che, a seguito di accertamenti svolti dal personale dipendente del Commissariato P.S. “Vicaria Mercato” è emersa “l’insussistenza del dichiarato rapporto di lavoro” con la ditta *** presso la sede di Napoli alla via ***;

- tale presupposto è contestato dal ricorrente sull’assunto che, nel preavviso di rigetto, si comunicava che gli accertamenti sarebbero stati erroneamente eseguiti al n. **, anziché al n. **, della via ***;

- la doglianza non ha pregio in quanto, come precisato nella nota Cat.A.12/09 del 30.9.2009 del Commissariato P.S. “Vicaria Mercato” (depositata dalla difesa erariale il 4.11.2011), a parziale modifica della precedente nota del 4.8.2009, “l’accertamento richiesto è stato effettuato alla Via *** e non al civ. *** come erroneamente trascritto”;

- la richiamata nota di precisazione non risulta contestata dal ricorrente e, conseguentemente, l’indicazione nel preavviso di rigetto del civico ** deve ritenersi mero errore materiale, tanto è vero che nel provvedimento impugnato si fa corretto riferimento al civico n. **;

- peraltro l’inesistenza del rapporto di lavoro con la predetta ditta risulta, comunque, riconosciuta dallo stesso ricorrente, il quale nel verbale di spontanee dichiarazioni del 22.11.2010, dichiara che “Tale rapporto di lavoro non è mai stato veritiero in quanto…non conosco la ditta, né il mio fittizio datore di lavoro *****”;

- il ricorso deve essere, pertanto, respinto risultando il presupposto del diniego immune dalle dedotte censure;

- le spese di giudizio, come è regola, seguono e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, che liquida in favore del costituito Ministero dell’Interno nella misura complessiva di euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 16 Novembre 2011

 
 
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