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Sentenza n.5309 del 14 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Diniego di rilascio del permesso di soggiorno - inesistenza attività lavorativa

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania


(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6797 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Chiocca, presso il cui studio in Napoli, Piazza Francese, 1/3, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dell'Interno,in persona del legale rappresentante p.t., U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale, alla via Diaz, 11, domicilia ex lege;

per l'annullamento

del decreto Prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico n. ***, notificato in data 11 ottobre 2010, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli rigettava il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno n. *** adottato nei suoi confronti dal Questore di Napoli in data 31.07.2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2011 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Rilevato che il ricorrente impugna il decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno;

Considerato che sia il diniego di permesso che il rigetto di ricorso gerarchico sono motivati con riferimento alla ritenuta inesistenza dell’attività lavorativa sulla cui base era stato richiesto il titolo di soggiorno, avendo l’amministrazione accertato il trasferimento del datore di lavoro in altra provincia e l’irreperibilità del ricorrente al domicilio da questi dichiarato;

Ritenuto che il ricorso debba essere accolto per assorbente fondatezza della censura di difetto di istruttoria, atteso che, come allegato dal ricorrente mediante deposito di copia dello stato di famiglia del datore di lavoro rilasciato dal comune di Somma Vesuviana in data successiva all’accertamento della Questura, di copia della lettera di assunzione, di copia del modello UNILAV sottoscritto nel novembre 2007 e di copia dell’estratto conto assicurativo rilasciato dall’INPS in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa, il rapporto di lavoro si era instaurato con il datore di lavoro indicato nella richiesta, ma era in corso di svolgimento in altra provincia ove il datore di lavoro si era temporaneamente trasferito;

Ritenuto che la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa integri una mera irregolarità amministrativa, quanto meno in parte, imputabile al datore di lavoro;

Ritenuto che il ricorso debba essere accolto con assorbimento di ogni altra censura e che l’atto amministrativo debba essere di conseguenza annullato;

Ritenuto di liquidare le spese processuali, ex lege in capo all’amministrazione soccombente, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2011
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

Lunedì, 14 Novembre 2011

 
 
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