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Sentenza n. 8424 del 3 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Silenzio - inadempimento formatosi sulla richiesta di cittadinanza italiana

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5215 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Bozzoli, con domicilio eletto presso Piero Colantone Lecis in Roma, viale Liegi, 44;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

silenzio - inadempimento formatosi sulla richiesta di cittadinanza italiana.

Visti gli artt. 35, comma 1 e 87, comma 3 c.p.a. nonché l’art. 117 c.p.a.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorso è irricevibile in quanto il deposito del ricorso è tardivo rispetto al termine dimidiato di 15 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Infatti, per tutti i procedimenti in camera di consiglio, ad esclusione di quelli per l’adozione e l’esecuzione di misure cautelari, tutti i termini - ad eccezione di quello per la notifica - sono dimezzati (art. 87, comma 3 c.p.a.).

Nel caso in esame, la notifica del ricorso nei confronti del ministero dell’interno (al quale unicamente è imputabile il silenzio contestato, posto che la prefettura di Vicenza è unicamente incaricata dello svolgimento dell’istruttoria) si è perfezionata in data 27 mentre il deposito è avvenuto in data 16 giugno 2011, e dunque oltre il quindicesimo giorno.

Il ricorso, pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a. va dichiarato irricevibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 3 Novembre 2011

 
 
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