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Sentenza n. 8419 del 3 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza di concessione della cittadinanza italiana - pericolo per la sicurezza della Repubblica

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7337 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo La Russa, con domicilio eletto presso Vincenzo La Russa in Roma, via Crescenzio, 42;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'Interno del 23 ottobre 2009 n. *** e notificato in data 11 giugno 2010 con il quale veniva rigettata la istanza di concessione della cittadinanza italiana, della nota ministeriale del 12 giugno 2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, cittadino egiziano, con istanza del 17 luglio 2003, ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 5 febbraio 1992 n. 91.

La sua istanza è stata respinta con il provvedimento impugnato, senza che il ricorrente ricevesse il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90.

Avverso il diniego impugnato il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione dell’art. 6 comma 1 lett. c) della L. 91/92 e dell’art. 3 della L. n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Deduce il ricorrente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

2. Eccesso di potere per contraddittorietà.

Deduce il ricorrente di essere residente in Italia da 23 anni, di non avere precedenti penali, di aver sempre tenuto una condotta irreprensibile, di aver sempre ottenuto la carta di soggiorno, e di essere titolare di svariate autorizzazioni amministrative – anche per il commercio di preziosi – rilasciate dalla Questura di Milano.

Ritiene quindi del tutto incomprensibile il giudizio dell’Amministrazione, secondo cui sarebbero emersi nei suoi confronti “elementi di pericolo per la sicurezza della Repubblica”.

3. Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90.

Lamenta il ricorrente la mancata ricezione del preavviso di diniego.

Insiste per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.

Con istanza depositata il 18 novembre 2010, il ricorrente ha chiesto al Presidente di emettere ordinanza istruttoria volta ad ottenere l’esibizione degli atti afferenti l’attività informativa effettuata dal Ministero dell’Interno.

Con ordinanza collegiale n. 3288/11 il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’Interno di depositare “la documentazione istruttoria sulla base della quale è stato adottato il provvedimento impugnato (con le cautele ritenute necessarie dalla stessa Amministrazione trattandosi di documentazione classificata come “riservata”), al fine di consentire al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa, ed al Tribunale di compiere i dovuti accertamenti sulla legittimità del provvedimento impugnato”.

L’ordinanza è stata ricevuta in data 18 aprile 2011, ma non è stata eseguita.

All’udienza pubblica del 13 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Come meglio dedotto in narrativa, il ricorrente – cittadino egiziano residente in Italia da oltre venti anni – ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana.

Con decreto del 23/10/09, a firma del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, la sua richiesta è stata respinta.

Il provvedimento di diniego impugnato è stato adottato dall’Amministrazione in quanto “dall’attività informativa esperita sono emersi elementi di pericolo per la sicurezza della Repubblica”.

Con istanza depositata il 18 novembre 2010, il ricorrente ha chiesto l’esibizione degli atti posti a fondamento del diniego impugnato.

Sull’istanza di esibizione si è pronunciato il Collegio con ordinanza istruttoria n. 3288/11, rimasta ineseguita.

Allo stato, quindi, il provvedimento risulta del tutto immotivato, atteso che il semplice riferimento contenuto nel provvedimento impugnato all’emersione, in seguito ad attività informativa, di elementi di pericolo per la sicurezza della Repubblica, è di per sé talmente generico da non integrare gli estremi di una motivazione sufficiente, non potendo il Collegio ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione nell’adozione del provvedimento.

Occorre infatti considerare che l'art. 8 comma 1, l. 5/2/92 n. 91 impone al Ministro dell’Interno, ove respinga l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, a provvedervi "con decreto motivato", anche per relationem; deve quindi ritenersi che sussiste pur sempre, da parte della P.A., un obbligo di motivazione che, - sebbene non possa configurarsi nei termini di cui all'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 non essendo sempre possibile rendere note, per ragioni di riservatezza, le risultanze dell'istruttoria -, ha, come contenuto minimo, la chiara indicazione, pur in termini ridotti all'essenziale, della ragione ostativa all'accoglimento della domanda, ossia dei fatti o sospetti determinanti il diniego, in modo da consentire all'interessato la loro confutazione" (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27.10.2004, n. 611; T.A.R. Liguria Sez. II 25/10/07 n. 1845).

Del resto la giurisprudenza ha sempre ritenuto che il provvedimento di concessione della cittadinanza, sebbene sia atto altamente discrezionale (e sia quindi insindacabile sotto il profilo dell’opportunità della scelta) -, non sia sottratto all’obbligo di motivazione, tanto che in sede giurisdizionale l’interessato può dedurre profili di eccesso di potere avverso il diniego che risulti basato su una motivazione che non trovi giustificazione negli atti cui si richiami per relationem (Cons. Stato Sez. VI 9/6/06 n. 3456).

Ne consegue che, in mancanza di produzione in giudizio della documentazione acquisita in sede istruttoria – nemmeno in forma ridotta, mediante “omissis” nelle parti prettamente riservate, e neppure mediante la semplice indicazione generica del suo contenuto, senza l’identificazione delle fonti informative -, il provvedimento impugnato risulta del tutto sfornito di motivazione.

Il ricorso pertanto deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato, per difetto di motivazione, il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti precisati in motivazione, fatti salvi gli ulteriori di competenza dell’Amministrazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 1.000 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 3 Novembre 2011

 
 
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