Sabato, 5 Novembre 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 8434 del 3 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Trasferimento in Austria quale Stato competente a decidere sulla domanda di asilo politico

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 306 del 2010, proposto da: *****, rappresentati e difesi dall'avv. Marco A. Saponara, con domicilio eletto presso Marco Saponara in Roma, via Tibullo, 10;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

TRASFERIMENTO IN AUSTRIA QUALE STATO COMPETENTE A DECIDERE SULLA DOMANDA DI ASILO POLITICO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, cittadini del Kosovo, in data 13/9/09 hanno presentato in Italia domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato.

L’Amministrazione ha verificato – attraverso il sistema EURODAC (riscontro delle impronte digitali a livello europeo) – che gli stessi ricorrenti avevano presentato analoga richiesta in Austria in data 13/12/08; l’Unità Dublino, - ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 – ha inviato all’Austria in data 1/10/09 la richiesta di presa in carico ai sensi dell’art. 16.1 del Reg. n. 343/3003.

In data 5/10/09 l’Austria ha riconosciuto la propria competenza.

Con provvedimento dell’8/10/09, notificato il giorno 21/10/09, l’Unità Dublino ha disposto il loro trasferimento in Austria per la disamina della domanda di protezione.

Avverso detto provvedimento i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

1. Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità, contraddittorietà, se non vera e propria irragionevolezza.

Sostengono i ricorrenti di essere titolari di regolare permesso di soggiorno e di non essere quindi clandestini in Italia, come erroneamente ritenuto dall’Amministrazione.

2. Violazione di legge e segnatamente nullità della notifica del provvedimento impugnato.

Deducono i ricorrenti la nullità della notifica del provvedimento nei confronti dei minorenni.

Rilevano, poi, che la madre ed il fratello maggiorenne avrebbero ottenuto dal Tribunale per i Minorenni di Potenza in data 6/11/2009 l’autorizzazione di durata biennale alla permanenza in Italia unitamente ai loro congiunti minori.

3. Violazione dei principi della L. 241/90 e segnatamente degli artt. 3, 7 e 8 nonché eccesso di potere per lesione del giusto procedimento – Eccesso di potere per difetto di comunicazione dell’istruttoria.

Lamentano i ricorrenti la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento: non avrebbero quindi potuto rappresentare all’Amministrazione l’intervenuta autorizzazione a permanere in Italia da parte del Tribunale per i Minorenni.

4. Violazione di gravi motivi umanitari per grave vizio di motivazione.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato senza tener in alcun conto della condizione personale dei ricorrenti, ed in particolare delle persecuzioni subite dal marito nel proprio paese di origine.

Insistono quindi i ricorrenti per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 4331/10 la domanda cautelare è stata accolta in considerazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione al soggiorno in Italia da parte del Tribunale per i Minorenni di Potenza.

Con successiva ordinanza collegiale n. 4114/11 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori, rinviando la causa all’udienza pubblica del 13 ottobre 2011.

All’udienza pubblica del 13 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come meglio dedotto in narrativa i ricorrenti, cittadini kosovari, hanno impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo - Unità Dublino - ha decretato il loro trasferimento in Austria, Stato competente ai sensi del Reg. CE n. 343/03 alla disamina della domanda di protezione internazionale.

Dalla disamina del sistema EURODAC (riscontro delle impronte digitali a livello europeo) è emerso, infatti, che i ricorrenti, tutti appartenenti alla stessa famiglia, avevano presentato analoga richiesta di protezione internazionale in Austria in data 13/12/08, domanda che era stata respinta dalle competenti autorità austriache.

L’Unità Dublino ha quindi indirizzato all’Austria una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 16.1 del Reg. CE n. 343/03 e l’Austria ha riconosciuto la propria competenza.

Il Regolamento Dublino II, infatti, al fine di evitare il fenomeno del cosiddetto “asylum shopping”, ha previsto una serie di criteri gerarchici per determinare quale sia lo Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, ed in base alla previsione dell’art. 16.1 del Reg. CE n. 343/03 “Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo…..ha l’obbligo di riprendere in carico il cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne autorizzato”.

In seguito alla formale accettazione austriaca l’Unità Dublino ha quindi disposto il trasferimento in Austria dei ricorrenti.

Con il primo motivo sostengono i ricorrenti di non versare in condizione di clandestinità in quanto titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico.

La censura non può essere condivisa perché i ricorrenti sono entrati in Italia in condizione di clandestinità, non essendo muniti di visto di ingresso, così come correttamente ritenuto dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, e nessun rilievo può essere attribuito il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, trattandosi di effetto automatico conseguente alla presentazione della domanda di protezione.

Altrettanto infondato è il secondo motivo di impugnazione, in quanto la notifica del provvedimento è stata correttamente eseguita nei confronti dei ricorrenti maggiorenni, mentre l’irregolarità delle notifiche relative ai ricorrenti minorenni non costituisce motivo di illegittimità dell’atto, tenuto conto che il provvedimento ha comunque raggiunto il suo scopo, avendo questi ultimi provveduto all’impugnazione tramite la madre esercente la potestà su di loro.

Per ciò che concerne, invece l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni di Potenza, si tratta di provvedimento emesso in data 6/11/09 e dunque successivo al provvedimento impugnato, datato 8/10/09.

Con il terzo motivo di impugnazione lamentano i ricorrenti l’illegittimità dell’atto per violazione delle norme sul procedimento amministrativo, e precisamente per violazione degli artt. 7 e 10 bis della L. 241/90.

La censura è infondata.

La norma di cui all’art. 7 della L. 241/90, infatti, risulta applicabile ai soli procedimenti attivati d’ufficio, mentre nel caso di specie, il procedimento ha preso avvio su istanza di parte (richiesta di concessione della protezione internazionale presentata in data 13/9/09); la norma dell’art. 10 bis della L. 241/90 è invece applicabile al presente procedimento in quanto si applica a tutti i procedimenti ad istanza di parte, eccetto quelli individuati dal Legislatore, tra i quali non è contemplato quello in questione, ed oneri di comunicazione risultano previsti anche nella disciplina specifica recata dall’art. 3.4 del Reg. CE n. 343/03 secondo cui “Il richiedente asilo è informato per iscritto in una lingua che possa essere sufficientemente compresa dallo stesso, dell'applicazione del presente regolamento, delle date e degli effetti pertinenti”.

Nondimeno, però, la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 non comporta automaticamente l’obbligo per il giudice di disporre l’annullamento dell’atto, in quanto, trattandosi di vizio di forma, il giudice può superare il vizio procedimentale, facendo applicazione dell'art. 21 octies della stessa legge, qualora sia palese che l'atto non avrebbe potuto avere un contenuto diverso (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio sez. I 9/9/09 n. 8425; Cons. Stato sez. V 28/7/08 n. 3707; Cons. Stato Sez. VI 8/2/08 n. 415; T.A.R. Sicilia sez. IV Catania 8/6/09 n. 1065; T.A.R. Campania Napoli Sez. VI 30/4/09 n. 2225).

Nel caso di specie, il Reg. CE n. 343/03 prevede un sistema gerarchico di criteri di attribuzione della competenza degli Stati membri nella disamina delle domande di protezione al fine di evitare il fenomeno dell’asylum shopping da applicarsi in modo rigido, tanto da rendere sostanzialmente vincolato il provvedimento che definisce la competenza per la disamina della domanda di protezione; solo quando il richiedente asilo è in grado di incidere concretamente sull’esito del procedimento adducendo elementi di fatto idonei a decretare lo spostamento della competenza, può ritenersi che la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 possa comportare l’illegittimità dell’atto, ed il suo conseguente annullamento in sede giurisdizionale (quando, ad esempio, dimostri di essere uscito dai paesi UE per oltre tre mesi, oppure possa dimostrare di volersi ricongiungersi con un familiare, e così via), ma nel caso di specie neppure in sede processuale sono stati addotti elementi tali da poter incidere sulla determinazione della competenza.

L’autorizzazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni di Potenza, infatti, è successiva all’adozione del provvedimento impugnato, e dunque, non avrebbe potuto essere prodotta in sede amministrativa in caso di preavviso ex art. 10 bis della L. 241/90; peraltro si tratta di provvedimento di durata biennale non rinnovabile, la cui scadenza è ormai prossima.

Ne consegue l’infondatezza della censura.

Deve essere infine respinto anche l’ultimo motivo di impugnazione, atteso che l’Unità Dublino si è limitata a stabilire – in applicazione del Reg. CE 343/03 – quale sia lo Stato competente a pronunciarsi sulla domanda di protezione internazione e non ha esaminato minimamente, non rientrando nelle proprie competenze, la fondatezza o meno della domanda di asilo.

In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto perché infondato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 3 Novembre 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »