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Sentenza n. 8430 del 3 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Diniego accesso ai documenti relativi all’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi della l. 102/2009

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5823 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Rulli, con domicilio eletto presso Giorgia Rulli in Roma, via Fulcieri Paulucci Dè Calboli 1;

contro

Ministero dell’interno - Questura di Roma, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Sportello Unico Per L'Immigrazione di Roma;

per l'annullamento

diniego accesso ai documenti relativi all’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi della l. 102/2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. a), e 85, co. 9, 87 co. 3 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è irricevibile in quanto il deposito del ricorso è tardivo rispetto al termine dimidiato di 15 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Infatti, per tutti i procedimenti in camera di consiglio, ad esclusione di quelli per l’adozione e l’esecuzione di misure cautelari, tutti i termini - ad eccezione di quello per la notifica - sono dimezzati (art. 87, comma 3 c.p.a.).

Nel caso in esame, la notifica del ricorso si è perfezionata in data 9 giugno 2011 mentre il deposito è avvenuto in data 5 luglio 2011.

Il ricorso, pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a. va dichiarato irricevibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 3 Novembre 2011

 
 
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