Sentenza n. 8985 del 18 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Rigetto dell'istanza relativa al rilascio del visto di ingresso - dubbi sulla reale identità - dato anagrafico alterato - sostituzione fotografia sul passaporto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8830 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Billone, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata in Dhaka Bangladesh, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
del provvedimento che ha disposto il rigetto dell'istanza relativa al rilascio del visto di ingresso, notificato in data 28.7.2011 presso l'Ambasciata di Dhaka, Bangladesh.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Ambasciata in Dhaka Bangladesh;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento che ha disposto il rigetto dell’istanza del ricorrente, relativa al rilascio del visto di ingresso, notificato in data 28.7.2011 presso l’Ambasciata di Dhaka, Bangladesh.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :
1) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere ex art. 29 D. Lgs 104/2010.
In data 8.11.2011 controparte ha depositato relazione.
Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.
In particolare, si osserva che :
a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, sussistono fondati dubbi sulla reale identità del ricorrente;
b). in particolare, dalla costituzione di controparte, emerge quanto segue :
c). dunque, nel caso in esame l'Amministrazione ha dato –adeguatamente- conto (anche per relationem) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi € 1000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
Venerdì, 18 Novembre 2011