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Sentenza n. 8985 del 18 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto dell'istanza relativa al rilascio del visto di ingresso - dubbi sulla reale identità - dato anagrafico alterato - sostituzione fotografia sul passaporto

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8830 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Billone, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata in Dhaka Bangladesh, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento che ha disposto il rigetto dell'istanza relativa al rilascio del visto di ingresso, notificato in data 28.7.2011 presso l'Ambasciata di Dhaka, Bangladesh.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Ambasciata in Dhaka Bangladesh;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento che ha disposto il rigetto dell’istanza del ricorrente, relativa al rilascio del visto di ingresso, notificato in data 28.7.2011 presso l’Ambasciata di Dhaka, Bangladesh.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :

1) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere ex art. 29 D. Lgs 104/2010.

In data 8.11.2011 controparte ha depositato relazione.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare, si osserva che :

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, sussistono fondati dubbi sulla reale identità del ricorrente;

b). in particolare, dalla costituzione di controparte, emerge quanto segue : ;

c). dunque, nel caso in esame l'Amministrazione ha dato –adeguatamente- conto (anche per relationem) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi € 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2011

IL SEGRETARIO

 

Venerdì, 18 Novembre 2011

 
 
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