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Sentenza n. 8344 del 2 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigettata l’istanza volta ad ottenere la concessione del visto d’ingresso per lavoro subordinato domestico - nominativo presente all’interno del Sistema Informativo Schengen

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 6234 del 2011, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Linardelli e Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso Luciano Palladino in Roma, viale delle Milizie 34;

contro

il Ministero degli Affari Esteri (Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

del provvedimento con cui, il 12.5.2011, l’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi ne ha rigettata l’istanza volta ad ottenere la concessione del visto d’ingresso per “lavoro subordinato domestico”.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il cittadino indiano ***** ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento con cui (il 12.5.2011) l’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi ne ha rigettata l’istanza volta ad ottenere la concessione del visto d’ingresso per “lavoro subordinato domestico”.

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 28.9.2011 (data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto, ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale, al prescritto vaglio collegiale), si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

L’accurata istruttoria svolta in via amministrativa ha, infatti, consentito di accertare che il nominativo del richiedente è (comunque) presente all’interno del “Sistema Informativo Schengen”.

In presenza di una simile circostanza; e tenuto conto che alle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari non è dato conoscere le motivazioni che hanno originato l’iscrizione in detto Sistema (interamente gestito dal Ministero dell’Interno), legittimamente l’Amministrazione degli Esteri ha assunto – ai sensi dell’art.4, VI comma, del D.P.R. n.286/98 – una determinazione quale quella in esame. (Avente natura sostanzialmente vincolata: e non annullabile, in quanto tale, in presenza di vizi meramente formali).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

-condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 2 Novembre 2011

 
 
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