Sentenza n. 8346 del 2 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Rigettata l’istanza volta ad ottenere la concessione del visto d’ingresso per residenza elettiva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 7461 del 2011, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fausto Corti e Gaetano Biocca, con domicilio eletto presso Angelo Maleddu in Roma, via Torino 41;
il Ministero degli Affari Esteri (Consolato Generale d’Italia a Mosca), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
del provvedimento con cui il Consolato Generale d’Italia a Mosca ne ha rigettata, il 22.6.2011, l’istanza volta ad ottenere la concessione del visto d’ingresso per “residenza elettiva”.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato quanto segue.
Reputandolo illegittimo sotto più profili, il cittadino russo ***** ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento con cui il Consolato generale d’Italia a Mosca (il 22.6.2011) ne ha rigettata l’istanza volta ad ottenere la concessione del visto d’ingresso per “residenza elettiva”.
Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 28.9.2011 (data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto, ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale, al prescritto vaglio collegiale), si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.
L’accurata istruttoria svolta in via amministrativa ha, infatti, consentito (e consente) di escludere che il richiedente possegga – allo stato – quelle ampie, ed autonome, risorse economiche di cui si possa ragionevolmente supporre (come previsto dal punto 14 del D.I. 12.7.2000) la continuità nel futuro.
Si rileva, in particolare
-che l’immobile acquistato dal ***** in Italia presenta (trattandosi di un tipico “appartamentino” per vacanze) un valore relativamente esiguo;
-che analoghe considerazioni valgono (“mutatis mutandis”) per le proprietà immobiliari di cui il soggetto in questione dispone in patria;
-che le dichiarazioni rese, dal *****, in ordine alla distribuzione di dividendi ed al pagamento – da parte sua – di imposte e tasse non risultano supportate da prove effettive di pagamento;
-che i contratti d’affitto esibiti dal ricorrente (in quanto affetti da gravi vizi di forma) non possono costituire prova di rendita certa; e costante nel tempo;
-che i (pur ragguardevoli) 173.000 euro che il ***** stesso ha dimostrato di possedere non sono, a loro volta, sufficienti per la creazione di una rendita: che possa consentire, al beneficiario, di mantenersi autonomamente. (Senza svolgere, cioè, una qualificata attività lavorativa).
In presenza di simili circostanze (il cui “merito”, pena la violazione del fondamentale principio organizzativo della “tripartizione dei “Poteri”, non può certo esser sindacato in sede giurisdizionale), legittimamente l’Amministrazione degli Esteri ha assunto una determinazione quale quella in esame. (Avente natura sostanzialmente vincolata: e non annullabile, in quanto tale, per dei vizi – quale quello concernente la mancata comunicazione, al destinatario, del cosiddetto “preavviso di rigetto” – meramente formali).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2011
Il 02/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Mercoledì, 2 Novembre 2011