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Sentenza n. 8529 del 7 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Respinta la richiesta di visto di reingresso - persona non ammissibile nell’area Schengen

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7844 del 2011, proposto da ***** elettivamente domiciliata in Roma, via Vitelleschi n. 26 presso lo studio dell’avv. Thomas Layne e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Salvatore Buccheri del foro di Bologna

contro

- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- AMBASCIATA D’ITALIA A PECHINO, in persona dell’Ambasciatore p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento n. *** del 09/06/11 con cui l'Ambasciata d'Italia a Pechino ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e dell’Ambasciata d’Italia a Pechino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Michelangelo Francavilla;

Espletate le formalità previste dall’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento n. *** del 09/06/11 con cui l'Ambasciata d'Italia a Pechino ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dalla stessa in ragione dell’inserimento del suo nominativo nel Sistema Informativo Schengen come soggetto non ammissibile nell’area Schengen;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la legittimità del provvedimento impugnato deve essere valutata con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dello stesso;

Considerato che dall’esame del gravato provvedimento emerge che la reiezione dell’istanza di reingresso è stata motivata in ragione della segnalazione della ricorrente come persona non ammissibile nell’Area Schengen;

Considerato che la segnalazione in esame, come ha avuto modo di precisare in più occasioni questa Sezione, impone all’autorità consolare, sfornita di alcuna discrezionalità sul punto, di negare l’ingresso in Italia dello straniero (TAR Lazio – Roma n. 33069/10; TAR Lazio – Roma n. 12799/09; così anche Cons. Stato sez. VI n. 4560/10);

Considerato che a fronte della natura vincolata dell’atto impugnato e del presupposto obbligo dell’autorità consolare di impedire l’ingresso dello straniero in Italia non assume significativo rilievo la circostanza posta a fondamento delle censure ovvero l’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno;

Rilevato, altresì, che non sussiste il dedotto difetto motivazionale avendo l’amministrazione congruamente motivato il gravato diniego in riferimento alla segnalazione nel S.I.S.;

Considerato, poi, che la prospettata violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90 non assume efficacia caducante essendo nella fattispecie applicabile la preclusione all’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, prevista dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, in ragione della natura vincolata e della correttezza sostanziale (di cui si è detto) dell’atto;

Considerato, poi, che la futura cancellazione del nominativo della ricorrente dal S.I.S. (in corso di perfezionamento, secondo la documentazione prodotta dall’interessata in data 14/10/11) e la conseguente inesistenza di motivi ostativi all’ingresso della stessa in Italia potranno essere fatte valere con una nuova istanza di reingresso;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato, infine, che, in ragione della particolarità della vicenda oggetto di causa, deve essere disposta la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti secondo quanto previsto dagli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 20 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 7 Novembre 2011

 
 
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