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Sentenza n. 8575 del 8 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Respinta la domanda di visto - mancanza di requisiti per ottenere il provvedimento richiesto

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8412 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Davide Lorenzo Riccardi, Stefano Fiorelli, con domicilio eletto presso Stefano Fiorelli in Roma, via S.Tommaso D'Aquino,116;

contro

Ministero degli Affari Esteri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento datato 15.6.2011 emesso dal Consolato Generale d'Italia a Minsk con il quale è stata respinta la domanda di visto presentata dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento in data 15.6.2011 il Consolato Generale di Italia a Minsk ha rigettato la domanda di visto presentata dal ricorrente.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Violazione e falsa applicazione DPR 334/2004; eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà; (parte ricorrente lamenta la genericità della motivazione del provvedimento impugnato).

2). Violazione e falsa applicazione art. 10 bis L. 241/90.

Controparte si è costituita in data 25.10.2011.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con i motivi di ricorso l’interessato lamenta – sostanzialmente - il difetto di istruttoria e di motivazione.

Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.

In particolare, si osserva che :

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, l’interessato non possiede i requisiti per ottenere il provvedimento richiesto;

b). la PA ha, puntualmente, chiarito che ;

c). dunque, nel caso in esame l'Amministrazione ha dato – adeguatamente - conto (anche per relationem) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Respinge il presente ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi € 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 8 Novembre 2011

 
 
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