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Sentenza n. 8588 del 8 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Diniego del visto per asserito ricongiungimento familiare in favore della minore

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9569 del 2006, proposto da: *****,
rappresentati e difesi dall'avv. Pino Laurenzi, con domicilio eletto presso Pino Laurenzi in Roma, via del Babuino, 107;

contro

Ministero degli Affari Esteri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Dakar, datato 24.4.2006 e pervenuto via fax il 14.6.2006, con il quale è stato comunicato il diniego del visto per asserito ricongiungimento familiare in favore della minore *****.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Dakar - datato 24.4.2006 e pervenuto via fax il 14.6.2006 - è stato comunicato il diniego del visto per asserito ricongiungimento familiare in favore della minore *****.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :

1) Violazione e falsa applicazione art. 4 TU 286/98 e L. 189/2002; eccesso di potere, violazione di legge, sviamento di potere, errore di diritto, errore nei presupposti del provvedimento.

In data 30.10.2006 si è costituita controparte.

Con ord.n. 6491/2006 il Collegio ha accolto ai fini del riesame la domanda cautelare.

In data 2.1.2007 il MAE ha comunicato che, il Tribunale ordinario di Tivoli, con provvedimento del 12.12.2006, ha revocato il precedente provvedimento del 19.8.2005, con il quale era stato disposto l’affidamento della minore ***** ai ricorrenti in oggetto.

Tanto premesso, in ragione del predetto provvedimento del Tribunale di Tivoli, il presente ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 8 Novembre 2011

 
 
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