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Sentenza n. 8591 del 8 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigettata la richiesta del visto d'ingresso per l'Italia - ingresso nel nostro Paese al fine di stabilirvi fissa dimora - rischio migratorio

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7725 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Zecchin, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero degli Affari Esteri, Consolato Generale D'Italia A Shangai, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento n. *** del 30.6.2011 a firma del Console Generale d'Italia a Shangai con cui è stata rigettata la richiesta del visto d'ingresso per l'Italia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Consolato Generale D'Italia A Shangai;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento n. *** del 30.6.2011 il Console generale d’Italia a Shangai ha rigettato la richiesta di visto ingresso per l’Italia presentata dal ricorrente.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di principi generali dell’ordinamento (art. 5 Trattato Schengen ratificato con L. 388/93; art. 5, 1, c) Reg. CEE 526/2006; art. 4, 3, TU 286/98; art. 5, 6, DPR 394/99; Direttiva Ministero Interno 1.3.2000; DM Esteri 12.7.2000; art. 21 octies, 2, L. 241/90; e 4, 2, TU 286/98; art. 10 bis L. 241/90; eccesso di potere per omissione o difetto di istruttoria, assenza di motivazione.

Il Ministero ha replicato con nota depositata in data 29.9.2011.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con i motivi di ricorso l’interessato lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione.

Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.

In particolare, si osserva che :

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione e dalla relazione difensiva della PA (cfr., nota in data 20.9.2011), depositati in giudizio, “è apparso evidente che si trattasse di un tentativo, da parte degli interessati, di far ingresso nel nostro Paese al fine di stabilirvi fissa dimora”;

b). in sintesi, si ritiene sussistente un serio rischio migratorio non essendo stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro nel suo paese al termine del periodo di validità di un eventuale visto di ingresso in Italia;

c). dunque, nel caso in esame l'Amministrazione ha dato –adeguatamente- conto (anche per relationem) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente per complessivi € 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 8 Novembre 2011

 
 
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