Sentenza n. 2764 del 17 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Rigetto dell'istanza emersione di lavoro irregolare - mancata presentazione a seguito del ricevimento dell’avviso di convocazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2802 del 2011, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Murdaca, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via F.Bellotti, 17;
Ministero dell'Interno Prefetto della Provincia di Pavia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
del provvedimento di rigetto dell'istanza N.***, relativa all'emersione di lavoro irregolare, presentata ex l. 102/2009, emesso il 10 maggio 2010 e notificato il 30 giugno 2011;
ogni atto precedente e successivo connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno Prefetto della Provincia di Pavia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza in forma semplificata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
Sentite sul punto le parti costituite, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, né regolamento di competenza o di giurisdizione;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
Il sig. ***** presentava alla Prefettura di Pavia, ai sensi dell’art. 1-ter della legge 102/2009, istanza di emersione a favore della cittadina extracomunitaria odierna ricorrente.
La Prefettura invitava entrambi a presentarsi presso i propri uffici il 15.2.2010, per la definizione dell’istanza e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il sig. *****, però, nonostante il rituale ricevimento dell’avviso di convocazione, non si presentava presso gli uffici.
Di conseguenza la Prefettura, previa trasmissione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, disponeva l’archiviazione della domanda di emersione, con provvedimento del 10.5.2010.
Avverso detto atto, la ricorrente ha proposto l’inscritto ricorso, lamentando l’erroneità della notifica della convocazione al datore di lavoro, in quanto la firma di ricevimento non sarebbe quella del Sig. *****.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.
All’udienza cautelare del 3.11.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Come già statuito da questo Tribunale (si veda in particolare le sentenze della sez. II n. 817/2011, nonché della sez. IV, 25.11.2010, n. 7364 e 24.1.2011, n. 165), “il procedimento di emersione di cui all’art. 1-ter sopra citato è rimesso all’iniziativa esclusiva del datore di lavoro, per cui l’inerzia di quest’ultimo nel corso del procedimento – per tacere della sua eventuale esplicita volontà di non dare più corso al procedimento stesso – implica necessariamente l’impossibilità per l’Amministrazione di concludere la procedura mediante l’adozione del provvedimento finale di emersione del cittadino straniero.
Quanto sopra visto anche il carattere eccezionale della procedura di emersione, sicché le norme che la contemplano non possono trovare applicazione oltre ai casi ed ai tempi in esse considerati.
Il diverso precedente giurisprudenziale sulla questione, adottato dalla Sezione IV di questo TAR (sentenza n. 7528/2010), non convince, visto che lo stesso finisce per imporre all’Amministrazione il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (di cui all’art. 22 del DPR 286/1998), al di fuori dei casi previsti dalla legge, senza contare che tale soluzione finirebbe per consentire evidenti abusi della procedura eccezionale di emersione, al fine di ottenere in maniera irrituale un titolo di permanenza in Italia”.
Si deve solo aggiungere, rispetto al problema (sollevato nel primo motivo di ricorso), della notifica della convocazione del datore di lavoro, che non è sufficiente affermare che la firma apposta sulle cartoline di ricevimento non corrispondono a quelle del Sig. *****, ma il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011
Il 17/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Giovedì, 17 Novembre 2011