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Sentenza n. 2591 del 27 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

diffida con richiesta di conclusione del procedimento amministrativo - istanza di emersione dal lavoro irregolare formulata ai sensi dell’art. 1 ter D.L. n.78/2009 conv. in legge dalla L. n.102/2009

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 2162 del 2011, proposto da:*****, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani n. 38;

contro

Ministero dell'Interno (per la Prefettura di Milano) in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Milano, via Freguglia n. 1;

per l'accertamento

-- dell’illegittimità del silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n.104/2010, relativamente alla memoria con richiesta di riesame del 13 febbraio 2011 e alla diffida con richiesta di conclusione del procedimento amministrativo del 25 maggio 2011, tutti aventi ad oggetto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare formulata ai sensi dell’art. 1 ter D.L. n.78/2009 conv. in legge dalla L. n.102/2009;

- nonché, per il risarcimento del danno ex art. 30, co. IV° c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’odierno ricorso, notificato il 30.06.2011 e depositato il successivo 13.07.2011, l’esponente ha lamentato la mancata conclusione del procedimento amministrativo concernente la propria domanda di emersione dal lavoro irregolare, trasmessa dal sig. ***** (datore di lavoro aspirante alla regolarizzazione).

Assumendo la illegittimità di tale silenzio, concretante un inadempimento da parte dell’amministrazione all’obbligo di cui all’art. 2 legge n.241/1990, l’istante ha dedotto la censura di violazione di legge (con particolare riguardo alla succitata norma giuridica) chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, nonché la condanna della stessa al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.

Si è costituita l’intimata amministrazione con atto di stile.

All’odierna Camera di Consiglio la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente rileva il Collegio come, essendo stata proposta congiuntamente all’azione avverso il silenzio, quella di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, comma 4 c.p.a., il Collegio definirà con l’odierno rito camerale soltanto la prima azione, ai sensi dell’art. 117, u.co. c.p.a., mentre tratterà con il rito ordinario la domanda risarcitoria, disponendo al riguardo la fissazione di apposita udienza pubblica alla data del 22.11.2012.

Quanto alla domanda avverso il silenzio, la stessa si appalesa fondata, tenuto conto che, dalla documentazione versata in atti, risulta effettivamente inviata all’amministrazione una dichiarazione di emersione a favore dell’istante, ai sensi del richiamato art. 1 ter, alla quale non risulta che la p.a. abbia fornito alcun riscontro.

In tali evenienze, tenuto conto che l’amministrazione, pur costituita, nulla ha contro-dedotto alla prospettazione in fatto dell’esponente, il Collegio non può che ravvisare l’illegittimità del silenzio pervicacemente serbato sull’istanza di emersione per cui è causa, per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso avverso il silenzio come sopra proposto deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere ordinato all’amministrazione di provvedere sulla domanda di emersione presentata a favore del ricorrente, definendo con un provvedimento espresso il relativo procedimento, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza; in difetto, sarà nominato, su richiesta del ricorrente, un Commissario ad acta, perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della presente sentenza.

Spese dell’odierna fase camerale compensate, in considerazione della natura della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- lo accoglie, quanto alla domanda avverso il silenzio, ordinando, per l’effetto, all’amministrazione di provvedere sulla domanda di emersione presentata a favore del ricorrente, definendo con un provvedimento espresso il relativo procedimento, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta del ricorrente, un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della presente sentenza;

- dispone la reiscrizione al ruolo ordinario della domanda di risarcimento danni, fissando sin da ora per essa l’udienza pubblica del 22.11.2012.

Spese dell’odierna fase camerale compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011              

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 27 Ottobre 2011

 
 
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