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Sentenza n. 2593 del 27 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare - condanna per ricettazione e introduzione e commercio di prodotti falsi ostativa alla positiva conclusione della procedura di emersione

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2010, proposto da:***** e *****, rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Poggio, ed elettivamente domiciliati in Milano, Viale Caldara, 18, presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Leoni;

contro

- la Prefettura di Varese, in persona del Prefetto pro-tempore;
- la Questura di Varese, in persona del Questore pro-tempore;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

- del provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare emessa in data 15 maggio 2010 dalla Prefettura di Varese – Ufficio Territoriale del Governo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Vista l’ordinanza n. 915/2010 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 24 maggio 2011, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 29 luglio 2010 e depositato il 30 luglio successivo, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare emessa in data 15 maggio 2010 dalla Prefettura di Varese – Ufficio Territoriale del Governo.

Avverso il predetto provvedimento viene dedotta l’isolatezza dell’episodio criminoso commesso dal ricorrente *****, non seguito più da alcun procedimento penale, e l’intervento dell’indulto che avrebbe eliminato le conseguenze della condanna per ricettazione e introduzione e commercio di prodotti falsi, in teoria ostativa alla positiva conclusione della procedura di emersione. Oltretutto il ricorrente ***** potrebbe ottenere la riabilitazione. In ogni caso, anche in considerazione delle modalità di commissione dell’illecito penale, non si potrebbe ritenere pericoloso il soggetto de quo.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 915/2010 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Con l’unica censura di ricorso si sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in relazione alla non pericolosità sociale del ricorrente *****, che sarebbe stato condannato (per ricettazione e introduzione e commercio di prodotti falsi) soltanto in una occasione e sarebbe in possesso di tutti gli altri requisiti per ottenere l’emersione, peraltro potendo chiedere anche la riabilitazione.

2.1. La censura non è fondata.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Sezione “il provvedimento assunto dalla Prefettura ha natura vincolata poiché l’art. 1 ter D.L. 78\2009 convertito in L. 102\2009 prevede che la condanna per un reato per cui sia previsto l’arresto facoltativo in flagranza di reato ex art. 381 c.p.p. sia ostativa alla regolarizzazione del lavoratore domestico straniero” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 20 ottobre 2010, n. 7022).

Quanto alla possibilità di ottenere la riabilitazione, la stessa non può essere soltanto prospettata come possibilità, ma deve essere già ottenuta, al fine di neutralizzare gli effetti negativi derivanti da una condanna per un reato ostativo (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 20 ottobre 2010, n. 7022).

2.2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto

3. In relazione alla natura della controversia, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 maggio 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 27 Ottobre 2011

 
 
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