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Sentenza n. 2595 del 27 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto istanza di emersione di lavoro irregolare - inesistenza del rapporto di lavoro

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2737 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Lucia Frisenda, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Viale Tunisia n. 11;

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l’U.T.G. – Prefettura di Pavia, in persona del Prefetto pro-tempore;

per l’annullamento

- del decreto prot. n. ***, emesso dalla Prefettura di Pavia, in data 3 maggio 2010 e notificato il 21 luglio 2010, con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione di lavoro irregolare da parte del ricorrente;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Vista l’ordinanza n. 1387/2010 con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica di trattazione del merito della controversia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 24 maggio 2011, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2010 e depositato il 27 novembre successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. ***, emesso dalla Prefettura di Pavia, in data 3 maggio 2010 e notificato il 21 luglio 2010, con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione di lavoro irregolare da parte dello stesso ricorrente.

Avverso il predetto provvedimento viene dedotta la censura di violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

La motivazione del diniego, consistente nell’asserita inesistenza del rapporto di lavoro, sarebbe inidonea a rendere edotto il ricorrente delle effettive ragioni poste alla base del provvedimento impugnato. Tra l’altro, il riferimento al parere negativo della Questura di Pavia, in mancanza di allegazione dello stesso, non potrebbe soddisfare tale requisito. Il fatto poi che in data successiva alla comunicazione del provvedimento il difensore del ricorrente sia stato informato dell’esistenza di una indagine penale a carico della datrice di lavoro, sig.ra *****, per aver presentato domande di emersione relative a rapporti di lavoro fittizi, non integrerebbe una vera e propria motivazione, in assenza di ulteriori dettagli. Infine, la situazione di salute della sig.ra *****, invalida al 100%, non renderebbe veritiero un tale scenario.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1387/2010 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica di trattazione del merito della controversia.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Con le censure contenute nel gravame, la parte ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione della inidoneità della motivazione a supporto della determinazione, non risultando soddisfacente la notizia relativa all’esistenza di un procedimento penale a carico della datrice di lavoro per aver presentato domande di emersione relative a rapporti di lavoro fittizi.

2.1. La doglianza non può essere accolta.

Come emerge dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, sussistono una pluralità di ragioni alla base del diniego di emersione impugnato.

Una di queste, ossia l’insufficienza del reddito della datrice di lavoro – che risulta inferiore a ventimila euro annui –, non è stata assolutamente oggetto di contestazione né in fase di trattazione orale né per mezzo di memoria da parte del ricorrente. Pertanto, sotto questo profilo il provvedimento resiste alle censure formulate nel ricorso.

2.2. Trattandosi, quindi, di provvedimento fondato su una pluralità di motivazioni, idonea ciascuna, singolarmente intesa, a fondarne la legittimità, l’accertata immunità da vizi di una di esse determina la reiezione del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, IV, 13 luglio 2011, n. 4261).

3. In relazione alla natura della controversia e al differente esito della fase cautelare, le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 maggio 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 27 Ottobre 2011

 
 
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