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Sentenza n. 2653 del 4 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Annullamento del contratto di soggiorno a seguito della presentazione dell'istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell'art. 1-ter della legge 102/2009

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pizzi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, via Andrea Costa, 1;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia 1;

per l'annullamento

del decreto di revoca n. prot 99/2010 emesso dalla Prefettura di Milano - UTG Sportello Unico per l'Immigrazione in data 22.10.2010 - e mai notificato al ricorrente - avente ad oggetto l'annullamento del contratto di soggiorno sottoscritto in data 21.5.2010 tra il datore di lavoro ***** ed il lavoratore ***** a seguito della presentazione dell'istanza di emersione da lavoro irregolare avanzata in favore di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1-ter della legge 102/2009 in data 30.9.2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il decreto di annullamento del contratto di soggiorno, disposto a seguito di accertamenti fotodattiloscopici da parte della Questura di Milano, dai quali è emerso che il ricorrente con il nome di ***** è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Monza in data 16.0.2010 per il reato di cui all’art 474 c.p. e art 6 d. lvo 286/98.

Secondo l’Amministrazione tale condanna rientrerebbe tra i reati ostativi.

Avverso detto provvedimento parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:

1) violazione dell’art 10 bis L. 241/90;

2) eccesso di potere per insufficiente motivazione; violazione di legge per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti: il reato è stato accertato in data 13.2.2007 e la condanna, emessa in data 14.7.2008, è divenuta irrevocabile in data 14.2.2009, quindi in epoca anteriore alla modifica dell’art 474 c.p. introdotto dalla l. 99/2009 del 23 luglio 2009. In base al testo previgente la pena stabilita per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsa era la reclusione fino a due anni e la multa fino a € 2.650 e quindi non rientrava nell’ipotesi di cui all’art 380 cpp, né in quello dell’art 381 cpp.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

La domanda cautelare è stata accolta, con ordinanza n. 424/2011.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il Collegio non può che confermare quanto affermato in sede cautelare, dal momento che la fattispecie criminosa, per cui il ricorrente ha riportato la condanna, al momento della commissione dei fatti e al momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, non era un’ipotesi riconducibile né all'art. 380 c.p.p. (non rientrando tra i casi di arresto obbligatorio ivi individuati) e neppure all'art. 381 c.p.p. (che si riferisce a casi di arresto facoltativo)”.

Pertanto il provvedimento è fondato su un errato presupposto.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto di revoca n. prot 99/2010 della Prefettura di Milano del 22.10.2010.

Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 4 Novembre 2011

 
 
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