Mercoledì, 16 Novembre 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n.2731 del 14 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Decreto di rigetto istanza ai sensi dell'art. 1 ter L. n.102/09, in qualità di lavoratore domestico - mancata produzione documentale (stato di famiglia - idoneità alloggiativa -dichiarazione di ospitalità - contratto di locazione - Modello F24)

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppina Marciano e Federico De Micheli, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Manara n. 11;

contro

Ministero dell'Interno (per la Prefettura di Lodi), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia n. 1;

per l'annullamento

- del decreto di rigetto istanza prot. N.***, presentata per l'assunzione, ai sensi dell'art. 1 ter L. n.102/09, in qualità di lavoratore domestico, del sig. *****, emesso a carico del ricorrente – aspirante datore di lavoro, dallo Sportello unico per l'Immigrazione di Lodi, in data 11.10.2010, notificato in data 22.10.2010, e di tutti gli atti prodromici, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’odierno ricorso, notificato il 16.12.2010 e depositato il successivo 13.01.2011, l’esponente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, deducendone la illegittimità sotto più profili.

Ciò di cui, essenzialmente, l’istante si duole, è che non gli sia stata garantita un’effettiva partecipazione al procedimento amministrativo, avendo la p.a. del tutto disatteso le osservazioni dallo stesso presentate in esito al preavviso di rigetto della domanda di emersione.

Si è costituita l’intimata amministrazione con comparsa di stile.

Alla Camera di Consiglio del 27.01.2011 la Sezione ha accolto, ai fini di un motivato riesame, la formulata domanda cautelare.

In data 29.01.2011 l’Avvocatura ha depositato in atti una dettagliata relazione della Prefettura di Lodi sui fatti di causa.

Alla pubblica udienza del 6.10.2011 il Collegio, sentiti ai preliminari i difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi scritti, ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Dalla ricostruzione dei fatti di causa, resa possibile attraverso la documentazione versata in atti dall’Avvocatura erariale (successivamente alla decisione resa dalla Sezione in sede cautelare), emerge un’evidente discrasia tra le motivazioni del preavviso di diniego della domanda di emersione e le osservazioni fornite, in apparente riscontro a detto preavviso, da parte ricorrente.

In sostanza, mentre nel suddetto preavviso l’amministrazione ha fatto leva su una mancata produzione documentale a corredo dell’istanza di emersione (specificamente riferita allo stato di famiglia e alla idoneità alloggiativa relativa all’alloggio dell’ospitante il lavoratore, alla dichiarazione di ospitalità, alla copia del contratto di locazione e alla copia del Modello F24), le osservazioni, datate 09.09.2010, hanno riguardato tutt’altro profilo, afferente l’adeguatezza o meno della capacità economica del datore di lavoro aspirante all’emersione.

In tali evenienze, non può essere ravvisata la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, poiché non può essere ravvisata la violazione delle garanzie partecipative da parte di chi, per primo, ha disatteso le finalità sottese alla predetta partecipazione, omettendo di fornire adeguato riscontro alle richieste di produzione documentale avanzate dalla p.a.

Per completezza, preme altresì sottolineare come, la documentazione concernente l’alloggio destinato ad ospitare il lavoratore aspirante all’emersione, non fornita all’amministrazione nella competente sede procedimentale, non risulta neppure prodotta nell’odierna sede processuale.

Ciò è utile chiarire, al fine di sgombrare il campo in ordine a possibili equivoci ingenerati dalla telefonata, che il richiedente afferma di avere avuto con un funzionario dello S.U.I. (sportello unico immigrazione), ove sarebbe emerso, come ulteriore profilo ostativo all’emersione, la insufficienza reddituale del datore di lavoro. Trattasi, infatti, come chiarito nella relazione della Prefettura acquisita agli atti, di un ulteriore profilo ostativo all’emersione, neppure vagliato dalla competente D.P.L. (direzione provinciale del lavoro), stante il carattere assorbente rivestito dalle carenze documentali evidenziate nel preavviso di diniego, a cui – pertanto – non risulta fornito adeguato riscontro.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto, stante l’infondatezza delle dedotte censure.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

 

Lunedì, 14 Novembre 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »