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Sentenza n. 2573 del 26 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare - insufficienza del requisito reddituale del datore di lavoro

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2226 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Favaro, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, viale Premuda, 2;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del decreto di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare prot. Emers. Rig. Def. 14/09/2011 - *** emesso dallo Sportello Unico Immigrazione di Milano e notificato il 05.05.2011, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza in forma semplificata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite sul punto le parti costituite, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, né regolamento di competenza o di giurisdizione;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

Il Sig. ***** ha presentato in data 25.9.2009 domanda di emersione presso lo Sportello della Prefettura di Milano, per regolarizzare il ricorrente.

La Prefettura contestava l’insufficienza del requisito reddituale del datore di lavoro, inferiore a € 20.000.

L’interessato provvedeva a presentare documenti da cui risultava la convivenza con lo zio, sig. *****, chiedendo quindi che fosse considerato il reddito del nucleo familiare.

Nonostante ciò la domanda veniva respinta, in quanto il Sig. ***** non risultava convivente con il datore di lavoro.

Avverso di decreto è stato proposto l’inscritto ricorso.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto.

Alla camera di consiglio del 8 settembre 2011 la difesa del ricorrente chiedeva di depositare i certificati anagrafici di residenza e di famiglia.

L’avvocato dell’Amministrazione si opponeva al deposito.

Alla medesima camera di consiglio il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il Collegio ritiene ai sensi dell’art 55 comma 8 cod. proc. amm. di valutare i documenti, depositati tardivamente.

Ai sensi dell’art 1 ter comma 4 lett. d) il richiedente deve essere in possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito.

Nel caso di specie, il richiedente ha prodotto alla Prefettura i redditi del nucleo familiare, composto anche dallo zio, provando il requisito reddituale.

La domanda è stata respinta, in quanto lo zio non risulterebbe residente con il richiedente.

Tuttavia dai certificati prodotti in giudizio, emerge che il datore di lavoro e lo zio fanno parte della medesima famiglia anagrafica ed hanno la stessa residenza.

Pertanto il provvedimento è stato adottato sulla base di un’istruttoria incompleta, giunta ad una conclusione errata circa la residenza del richiedente e dello zio, requisito accertabile d’ufficio da parte dell’Amministrazione competente.

Per tale ragione il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di emersione.

Le spese possono essere compensate tra le parti, stante la particolarità della situazione di fatto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 26 Ottobre 2011

 
 
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