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Sentenza n. 1134 del 27 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Rigetto dell'istanza tesa ad ottenere la rinnovazione del permesso di soggiorno per attesa occupazione e contestuale Ordine di allontanamento dal Territorio italiano nel termine di giorni quindici - condanna per violazione reati inerenti gli stupefacenti

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2010, proposto da:*****, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Corbelletti, con domicilio eletto presso Elisabetta Corbelletti in Torino, via Vassalli Eandi, 19;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
QUESTURA DI TORINO;

per l'annullamento

1) del Provvedimento n. *** emesso dal Questore della Provincia di Torino in data 24.05.2010, notificato al ricorrente in data 07.07.2010, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza tesa ad ottenere la rinnovazione del permesso di soggiorno per attesa occupazione, e contestualmente

2) dell'Ordine di allontanamento dal Territorio italiano nel termine di giorni quindici a far data dalla notificazione del suddetto provvedimento, così come pure

3) di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il sig. *****, di cittadinanza marocchina, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento emesso dal Questore di Torino in data 24 maggio 2010 (prot. n. ***).

L’atto gravato ha rigettato l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il Questore ha evidenziato che l’interessato, titolare di valido permesso di soggiorno dal 2001, “è stato oggetto di numerosi rintracci da parte delle forse di polizia” ed è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Torino in data 17 giugno 2008, “per violazione di cui agli artt. 74 3 73 D.P.R. 309/90, 81 e 110 c.p.” (ossia, per reati inerenti gli stupefacenti). Dalla natura del reato e dalle modalità di commissione, il Questore ha stimato l’interessato “soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, poichè si ritiene sia persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che vive, anche in parte, con proventi di attività illecite”. Si è aggiunto, poi, che, “nonostante il richiedente abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, essendo stato titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia con il padre, nel caso specifico è da ritenersi prevalente l’interesse pubblico per l’ordine e la sicurezza rispetto all’interesse privato all’unità familiare, che nel caso specifico non risulta sussistere, atteso che il padre del richiedente risulta residente in altra provincia”.

2. Nel ricorso il sig. ***** evidenzia di aver esercitato il diritto al ricongiungimento familiare sia con il padre, sig. *****, sia con altri fratelli, tutti maggiorenni, adesso “tutti regolarmente residenti in Italia, nel Comune di Pesaro, con i rispettivi nuclei familiari”. Il ricorrente riferisce di essere portatore di un’invalidità civile al 46% (per emiparesi destra da sofferenza neonatale), di aver lavorato nel corso dell’anno 2005, e di essere poi incorso nell’arresto per l’attività delittuosa di cessione di stupefacenti (con scarcerazione nel 2007 per concessione dell’indulto). Dopo un’ulteriore esperienza lavorativa nel 2009, egli è attualmente iscritto nelle liste di collocamento.

Il nucleo familiare del ricorrente è formato “dal medesimo e dall’anziano padre”, e “si è da ultimo accresciuto con la presenza della sorella ***** [...], oggi anch’ella residente in Torino, ***”.

I motivi dell’impugnazione possono così riassumersi:

1) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione, posto che sarebbe errata la valutazione di pericolosità sociale effettuata dal Questore: dopo l’episodio del 2005, infatti, egli “non è mai più incorso in alcuna condotta illecita”;

2) violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, posto che l’amministrazione non avrebbe considerato la sopravvenienza di “nuovi elementi” idonei a consentire il rilascio del titolo di soggiorno: elementi consistenti, come riferisce il ricorrente, nel fatto che egli non si è mai “sottratto alle conseguenze penali” del suo agire e che, dopo la condanna, “si è immediatamente e nuovamente attivato per ottenere un inserimento lavorativo”;

3) violazione dell’art. 5, comma 5, cit. sotto un altro profilo, ossia per mancata considerazione della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato (il quale, dopo aver esercitato il ricongiungimento familiare, “risiede stabilmente con il padre, titolare di regolare contratto di locazione di un alloggio, nel quale pure vive una delle sorelle”).

2.1. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da provvedimento dell’apposita Commissione in data 23 settembre 2010.

3. A seguito di ordinanza istruttoria di questo TAR, n. 753/i/2010, il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Torino, ha depositato alcuni documenti (tra i quali una relazione predisposta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino).

Nella relazione l’amministrazione si sofferma, unicamente, sull’intervenuta condanna penale ritenuta, nel caso di specie, di per sé sola ostativa al rilascio del permesso di soggiorno.

4. Con ordinanza n. 867 del 2010 questo TAR ha accolto la domanda di sospensione cautelare, in accoglimento del terzo motivo di gravame.

5. Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è fondato, come già divisato da questo TAR nella sede cautelare.

Coglie nel segno, infatti, l’ultima delle censure sollevate dal ricorrente, mediante la quale è stata segnalata la violazione dell’art. 5, comma 5, ultima parte, del d.lgs. n. 286 del 1998, a norma del quale “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

Deve preliminarmente essere evidenziato che il ricorrente è soggetto che, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (nella specie, con il proprio padre): circostanza, questa, del tutto pacifica tra le parti e riconosciuta anche in un passaggio del provvedimento impugnato. Nei suoi confronti, pertanto, la pur intervenuta condanna per il reato inerente gli stupefacenti non poteva dar luogo ad una causa automaticamente ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno: era infatti necessaria, a tal fine, anche una valutazione – tra le altre cose – “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato”, così come richiesto dalla norma sopra riportata (cfr., da ultimo: Cons. Stato, sez. VI, n. 995 del 2011; TAR Valle d’Aosta, n. 51 del 2010).

Ciò premesso, va ulteriormente evidenziato che il ricorrente, come è stato documentato in giudizio, convive stabilmente, in Italia, con il padre e con la sorella: il padre, sig. *****, è titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo per l’appartamento sito in Torino, *** (doc. n. 29), luogo indicato nell’atto introduttivo quale abitazione anche del ricorrente ed, altresì, luogo nel quale vive pure la sorella del ricorrente, sig.ra *****, come attestato dalla carta d’identità di quest’ultima (che riporta, sotto la dicitura “Residenza”, il medesimo indirizzo: doc. n. 23). E’ evidente, pertanto, che trova un riscontro documentale quanto dichiarato dal ricorrente, ossia che egli convive con tali familiari: laddove, invece, il provvedimento impugnato – nell’effettuare la valutazione circa l’effettività dei vincoli familiari, richiesta dall’art. 5, comma 5, cit. per lo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare – si basa sull’opposto assunto che “il padre del richiedente risulta residente in altra provincia”.

All’esito dell’istruttoria giurisdizionale ordinata da questo TAR, l’amministrazione non ha fatto pervenire in giudizio elementi (eventualmente, acquisiti durante l’istruttoria procedimentale) in grado di confermare quanto si legge nell’atto gravato, ossia che il padre non convive affatto con il ricorrente. Sicché, in applicazione dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., deve concludersi che è circostanza provata che il ricorrente convive con il padre e la sorella nell’appartamento di corso Vercelli n. 28 a Torino.

In conclusione, posto che l’amministrazione non ha preso in considerazione la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, avendo immotivatamente ritenuto che il padre vivesse in altra provincia (laddove il ricorrente ha invece dimostrato di conviverci), essa è incorsa nella violazione dell’art. 5, comma 5, ultima parte, del d.lgs. n. 286 del 1998, trattandosi nella fattispecie di rifiuto di rinnovo di un permesso di soggiorno opposto a soggetto che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

L’atto gravato va, pertanto, annullato, con assorbimento dei restanti motivi di gravame.

7. L’amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, nella somma che si stima equa di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,

Accoglie

il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Questore di Torino, prot. n. 1204/2009, del 24 maggio 2010.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011    
                 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 27 Ottobre 2011

 
 
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