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Sentenza n. 1132 del 27 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Rigetto domanda volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 D.Lvo 286/98 già rilasciato per minore età ad attesa occupazione

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2010, proposto da:*****, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Folco, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Avigliana, 38;

contro

Questura di Torino, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, emesso in data 07.05.10 e notificato al ricorrente in data 26.05.10, con il quale veniva disposto il rigetta della domanda volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 D.Lvo 286/98 già rilasciato per minore età, ai sensi dell'art. 19 del medesimo testo normativo, e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il signor ***** ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto del Questore della Provincia di Torino in data 7 maggio 2010 - prot. n. ***, con cui è stata rigettata la sua istanza tesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a “attesa occupazione” ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 286/1998;

Considerato che questo giudice, con ordinanza collegiale n. 88/2010 in data 25 novembre 2010, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 32, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come modificati dalla lettera v) del comma 22 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94, per violazione degli artt. 3, 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione e disposto la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale, ritenendo tale questione rilevante ai fini del decidere;

Considerato che il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio, ma la Questura di Torino, successivamente all’ordinanza n. 222 in data 21 luglio 2011, con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla prospettata questione di legittimità costituzionale, ha rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno invocato;

Considerato che tale circostanza è stata resa nota al Collegio dal difensore del ricorrente nel corso dell’udienza camerale del 26 ottobre 2011, fissata per la definitiva delibazione dell’istanza cautelare a seguito della restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale;

Considerato, inoltre, che il difensore medesimo ha dichiarato essere venuto meno l’interesse di parte ricorrente alla decisione nel merito del ricorso proposto;

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., avendo – tra l’altro - il Presidente resa edotta la parte presente di tale eventualità, come consta dal verbale d’udienza;

Ritenuto che l’intervenuto rilascio da parte del Questore del titolo di soggiorno invocato e la conseguente dichiarazione di carenza d’interesse alla coltivazione del gravame resa dal difensore di parte ricorrente nel corso della su indicata udienza siano idonee ad integrare un’ipotesi di cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, essendo stata soddisfatta in via amministrativa la pretesa azionata.

Ritenuto che, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e l’interesse di parte ricorrente a proseguire il giudizio, non sussista più l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, derivandone l’inutilità della decisione per mancanza della materia su cui la stessa si fondava;

Ritenuto, conseguentemente, di dichiarare cessata la materia del contendere;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa per intero le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa..

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011
                 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 27 Ottobre 2011

 
 
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