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Sentenza n. 1129 del 27 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - mancata anzianità quinquennale del permesso di soggiorno

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 755 del 2010, proposto da:*****, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Caranzano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Ciola in Torino, piazza Adriano, 17;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del decreto Cat. A 12/2010 Imm., del Questore della Provincia di Asti, emesso in data 3 marzo 2010 e notificato all'odierna ricorrente il giorno 8 aprile 2010, che disponeva il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo alla sig.ra *****, e di ogni altro atto connesso, precedente o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Questore della Provincia di Asti, con decreto in data 3 marzo 2010 cat. A.12/2010 Imm., ha rigettato l’istanza presentata dalla signora *****, cittadina albanese, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998, in ragione del fatto che la medesima, avendo ottenuto il primo permesso di soggiorno nel 2007, non presenta il primo e fondamentale requisito per il rilascio di tale tipo di titolo di soggiorno, e cioè la permanenza regolare in Italia per almeno cinque anni;

Considerato che l’interessata è coniugata con il signor *****, risiede in Italia insieme a quest’ultimo e ai due figli minori e risulta in possesso di titolo di soggiorno per motivi di famiglia;

Considerato, inoltre, che il coniuge ha chiesto ed ottenuto per sé e per i figli il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Considerato, altresì, che la ricorrente non contesta il dato di fatto essenziale esposto nella motivazione del provvedimento impugnato e cioè che la stessa non è (e tanto meno lo era al momento della domanda) residente in Italia da almeno cinque anni, ma unicamente la circostanza che, essendo il requisito della residenza quinquennale già soddisfatto dal coniuge e, anzi, avendo questi ottenuto il titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, il Questore non avrebbe potuto negarle il rilascio del medesimo titolo, in quanto, ai sensi dell’art. 9 del decreto citato, una volta rilasciato tale titolo al capofamiglia, il beneficio compete senz’altro ai familiari di cui all’art. 29 comma 1 (e cioè a quelli che hanno titolo al ricongiungimento, in primis al coniuge non legalmente separato) anche se non possiedono, personalmente, il requisito della permanenza quinquennale;

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per decidere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;

Ritenuta la fondatezza delle censure di legittimità svolte (violazione di legge ed eccesso di potere);

Ritenuto, in particolare, che:

- l'art. 9 del D.Lgs. n. 286/98, come modificato dal d.lgs n. 3/2007 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), dispone che "lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1", derivandone che, ferma restando la verifica dei requisiti da riferire al nucleo familiare (reddito sufficiente e alloggio adeguato), l'anzianità quinquennale del permesso di soggiorno non risulta espressamente richiesta per il coniuge o i figli minori conviventi per i quali pure sia stato richiesto il titolo (in termini Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 13 marzo 2009, n. 253; Tar Umbria, I, 27 maggio 2009, n. 263);

Ritenuto, conseguentemente, non condivisibile l'opposta interpretazione prospettata dalla Questura, basata sull’intervenuta abrogazione del comma 4 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 286 ad opera dell'art. 25, D.Lgs.6 febbraio 2007, n. 30, trattandosi di norma comunque non in contraddizione con la previsione della possibilità, per chi ne abbia i requisiti, di chiedere detto titolo "per sé e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1" (art. 9, primo comma T.U. nel testo vigente);

Ritenuto, per le considerazioni innanzi esposte, che il ricorso sia fondato e debba essere accolto;

Ritenuto, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio, attese le questioni interpretative sottese alla presente decisione, ferma restando, in ogni caso, la rifusione alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, del contributo unificato pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore della Provincia di Asti in data 3 marzo 2010 – cat. A.12/2010 Imm..

Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

Parte resistente provvederà, in ogni caso, a rifondere alla ricorrente vittoriosa (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011                  
                 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 27 Ottobre 2011

 
 
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