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Sentenza n. 1144 del 27 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Rigetto domanda di emersione dal lavoro irregolare - condanna per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale a seguito di espulsione di cui all’art. 14 c. 5 ter d.lgs. n. 286/98

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2011, proposto da:*****, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Pigino e Gabriele Molinari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Ugolini in Torino, corso Moncalieri, 51;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del decreto a firma del Prefetto di Vercelli ID P.n. *** notificato in data 27.4.2011, di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare n. *** a favore del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato il sig. *****, cittadino ucraino, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale la Prefettura di Vercelli in data 27.04.2011 aveva rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dal sig. *****.

Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 15 e 16 della direttiva comunitaria 2008/115 e la non ostatività alla regolarizzazione della condanna per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale a seguito di espulsione di cui all’art. 14 c. 5 ter d.lgs. n. 286/98.

Il 26.07.2011 si è costituito il Ministero dell’Interno, comunicando di aver iniziato il procedimento di riesame del provvedimento impugnato.

Alla camera di consiglio del 12.10.2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha, quindi, depositato copia del decreto di revoca del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione oggetto di ricorso, adottato dall’Amministrazione il 10.08.2011.

Alla medesima udienza la causa è stata, infine, trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sussistendone i presupposti di legge.

Alla luce dell’avvenuta adozione da parte della Prefettura di Vercelli dell’atto di annullamento del provvedimento impugnato deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.

In considerazione dell’esito del giudizio sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- dichiara cessata la materia del contendere;

- compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011
                 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 27 Ottobre 2011

 
 
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