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Sentenza n. 1143 del 27 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Rigetto la domanda di emersione dal lavoro irregolare - condanna per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale a seguito di espulsione

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 799 del 2011, proposto da:*****, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Celano, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Prefettura di Vercelli;

per l'annullamento

del provvedimento in data 13.04.2011 prot. n. *** del S.U.I. Vercelli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato il sig. *****, cittadino marocchino, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale la Prefettura di Vercelli, in data 13.04.2011 aveva rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dalla sig.ra *****.

Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha dedotto 1) violazione di legge in relazione all’art. 7 e/o all’art. 10 bis l.n. 241/90 ed eccesso di potere; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla l.n. 102/2009;

la violazione degli artt. 15 e 16 della direttiva comunitaria 2008/115 e la non ostatività alla regolarizzazione della condanna per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale a seguito di espulsione di cui all’art. 14 c. 5 ter d.lgs. n. 286/98.

Il 26.07.2011 si è costituito il Ministero dell’Interno, comunicando di aver iniziato il procedimento di riesame del provvedimento impugnato.

Il 12.10.2011 il difensore del ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, avendo ricevuto dalla Prefettura di Vercelli notizia del riesame del provvedimento da parte dell’Amministrazione e della sussistenza dei requisiti per la concessione della richiesta regolarizzazione.

Alla camera di consiglio dello stesso 12.10.2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sussistendone i presupposti di legge.

Alla luce di quanto comunicato dal ricorrente il 12.10.2011 il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione dell’esito del giudizio sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando,

- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

- compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011
                 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 27 Ottobre 2011

 
 
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