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Sentenza n. 1136 del 27 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Revoca permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Riverditi, Andrea Olivieri, con domicilio eletto presso Maurizio Riverditi in Torino, via Alfieri, 19;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

- del decreto emesso dalla Questura di Alessandria in data 8.09.2010, notificato al ricorrente in data 20.10.2010, con il quale viene revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. ***;

- e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la nota di deposito documento, depositata il 22 luglio 2011, con la quale parte ricorrente produce provvedimento prot. n. ***., in data 22.3.2011, del Questore di Alessandria, di revoca dell’atto impugnato;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso si chiede l’annullamento del decreto emesso dalla Questura di Alessandria in data 8.09.2010, notificato al ricorrente in data 20.10.2010, con il quale viene revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. *** e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/connesso.

L’Amministrazione resistente nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con la nota di deposito documento, depositata il 22 luglio 2011, parte ricorrente produce provvedimento prot. n. ***., in data 22.3.2011, del Questore di Alessandria, di revoca dell’atto impugnato;

Sussistono, pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe con compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011
                 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

 

Giovedì, 27 Ottobre 2011

 
 
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