Sabato, 5 Novembre 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 1128 del 27 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno - tardività della richiesta

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 527 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Capobianco, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Questura di Alessandria;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. *** Ufficio Immigrazione di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno emesso in data 19 gennaio 2010 dal Questore di Alessandria, notificato in data 19.02.2010;

- di tutti gli atti presupposti, preordinati, conseguenti o comunque connessi con quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 24.04.2010 il sig. *****, cittadino marocchino, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale il 19.01.2010 il Questore della Provincia di Alessandria aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha dedotto 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 4 d.lgs. n. 286/98 ed eccesso di potere per erronea, incongrua e generica motivazione in merito al mancato rispetto del termine previsto dal legislatore per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 comma 11 d.lgs. n. 286/98 e dell’art. 37 D.P.R. n. 394/1999, eccesso di potere per la sussistenza dei presupposti per il rinnovo ed errore di fatto in motivazione; 3) eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione relativamente ai parametri di reddito e di inserimento sociale; 4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 9 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 2 l.n. 241/90 per il ritardo nel provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il 25.05.2010 si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto della domanda cautelare e del ricorso, in quanto infondati.

Con ordinanza RG 392/2010 del 27.05.2010 il Collegio, ritenuto che il ricorso non fosse assistito da apprezzabili elementi di fumus ha rigettato la richiesta di sospensiva.

All’udienza pubblica del 12.10.2011 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso il sig. ***** ha dedotto la non perentorietà del termine previsto dalla legge per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e l’erroneità del provvedimento impugnato, nel quale l’Amministrazione avrebbe motivato il diniego di rinnovo proprio in base alla tardività della richiesta.

Le argomentazioni svolte al riguardo dal ricorrente non sono, in verità, pertinenti, poiché il decreto de quo, lungi dall’essere basato sul ritardo nel deposito della domanda di rinnovo, appare fondarsi sulla mancanza in capo al ricorrente di un’attività lavorativa e sulla durata di oltre un anno del suo stato di disoccupazione.

Da qui l’impossibilità per la Questura di Alessandria di concedere il rinnovo del permesso ed il carattere vincolato del provvedimento.

Parimenti infondate sono anche le ulteriori censure svolte in relazione alla violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 286/98 e dell’art. 37 D.P.R. n. 394/99, all’eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e carenza di motivazione e di istruttoria ed alla violazione dell’art. 5 c. 9 d.lgs. n. 286/98, nonché dell’art. 2 l.n. 241/90 per il ritardo nell’emissione del diniego di rinnovo.

Da un lato, come sottolineato dall’Amministrazione “il ricorrente né all’atto della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, né a seguito del ricevimento del preavviso di diniego ha documentato la sufficienza dei propri mezzi di sostentamento o serie e documentate prospettive lavorative o, comunque, d’aver perso il posto di lavoro in vigenza di un regolare permesso di soggiorno” ( cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 13.05.2010 n. 2401), “né di aver esercitato il diritto al ricongiungimento familiare nelle forme e nei modi dell’art. 29 d.lgs. n. 286/98”, dall’altro, avendo usufruito di un periodo di permanenza in Italia ben maggiore rispetto alla durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all’art. 37 D.P.R. n. 394/99, non può certo dolersi del ritardo con il quale l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di rigetto della sua domanda.

Tanto più che, come sottolineato dalla giurisprudenza ormai costante, “ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno devono essere posseduti al momento in cui l’Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi e non al momento in cui viene presentata la domanda da parte dell’interessato. Ciò che rileva, infatti, è lo status attuale dello straniero e non la sua situazione pregressa” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 3.10.2007, n. 9717).

Da qui, come detto, l’infondatezza del ricorso che non può che essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011
                 
                 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 27 Ottobre 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »