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Sentenza n. 2635 del 7 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Rigetto della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare - la sede di lavoro che coincide con l’alloggio fornito allo straniero si trova in altra provincia, dove peraltro è stata chiesta altra quota per altro cinese

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia


sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2323 del 2010, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fiore, con domicilio eletto presso Antonio Fiore in Catania, via Oliveto Scammacca, 23/C;

contro

U.T.G. - Prefettura di Catania, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n.149;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. *** del 11.05.2010 notificato in data 18.5.2010, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione c/o Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catania ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare presentata dalla ricorrente in favore del cittadino extracomunitario *****;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Catania e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.2.Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Sig.ra ***** ha impugnato il decreto in epigrafe avverso cui deduceva i motivi seguenti :

1) Violazione dell’art.10 bis L. n.241/1990, eccesso di potere e violazione dei principi di buon andamento ed efficienza della P.A.

2) Violazione dell’art. 5, comma 3 e dell’art. 8, comma 2, lett. c) e d) L. n.241/1990.

3) Violazione degli artt. 3, 22, commi 2 e 3 e 24 L. n.241/1990. Carenza di istruttoria, mancata indicazione delle ragioni giuridiche, violazione del diritto di difesa.

4) Sussistenza dei presupposti di legge della domanda di emersione.

1.2. Con ordinanza collegiale n.1340/2010 veniva accolta la domanda incidentale di sospensiva.

1.3. L’Avvocatura dello Stato si costituiva per l’Amministrazione intimata contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva quindi il rigetto.

1.4. Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 il ricorso veniva posto in decisione.

2.1. Il provvedimento impugnato ha respinto la domanda di emersione di lavoro irregolare presentata dalla Sig.ra *** il *** in favore del cittadino cinese ***** che prestava assistenza all’anziana madre della stessa, *****, “ affetta da patologie che ne limitano l’autosufficienza “ ( pag. 2 ricorso ) in quanto “ la sede di lavoro che coincide con l’alloggio fornito allo straniero si trova nella provincia di Bologna, dove peraltro è stata chiesta altra quota per altro cinese “.

Ora la ricorrente deduce col primo motivo che qualora avesse effettivamente ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10 bis L. n.241/1990 avrebbe potuto dimostrare che si è trattato di un mero errore materiale nella compilazione della domanda in quanto, in realtà, è la madre che risiede a Catania ( in via *** ). Tanto vero che la predetta, non appena ricevuto il provvedimento di rigetto si è premurata di informare del disguido l’Ufficio Immigrazione di Catania, con lettera racc. A.R. del 16/06/2010.

E siccome di tali circostanze si offre un valido e convincente principio di prova, la censura, anche a prescindere dal dedotto profilo di violazione dell’art. 10 bis. L. n.241/1990, può accogliersi col conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

3. Si ravvisano, tuttavia, valide ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento negativo impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 7 Novembre 2011

 
 
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