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Sentenza n. 2633 del 7 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Rigetto domanda di emersione ai sensi della L. 102 del 3 agosto 2009 - esistenza di una condanna ostativa ai sensi dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 102/09

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia


sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2011, proposto da *****, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Caruso, con domicilio eletto presso Antonella Cittadino in Catania, via Firenze, n. 20;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l’annullamento, previa sospensione,

del provvedimento di rigetto, mai comunicato al ricorrente e di cui questi ha avuto conoscenza solamente in data 13/07/2011, con il quale il Prefetto della Provincia di Siracusa - Sportello Unico per l'Immigrazione ha rigettato la domanda di emersione presentata ai sensi della L. 102 del 3 agosto 2009 dal proprio datore di lavoro domestico, la sig.ra *****, per l’esistenza di una condanna ostativa ai sensi dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 102/09, nonché di tutti gli atti presupposti e collegati, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto in quanto :

La direttiva comunitaria 2008/115 ha prodotto l'abolizione del delitto di violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall'art. 14, comma 5 ter, d.lg. n. 286/1998 (punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale era previsto l'arresto obbligatorio) e ciò, a norma dell'art. 2 c.p., ha effetto retroattivo, facendo cessare l'esecuzione della condanna e i relativi effetti penali. Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell'emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato ( Consiglio Stato a. plen., 10 maggio 2011 , n. 8 );

Il provvedimento impugnato è stato adottato per avere il cittadino straniero ricorrente subito condanna penale per detto fatto, non più previsto come reato, tant’è che la stessa Amministrazione resistente ha comunicato di avere avviato procedimento in autotutela, evidentemente per l’annullamento dell’atto ( v. nota del 07/09/2011 );

Per tale ragione si era disposto alla precedente camera di consiglio, rinvio, presumendosi che venisse prodotto il preannunciato atto di ritiro, in mancanza del quale va accolto il ricorso, al fine di assicurare l’effettività della giurisdizione amministrativa;

Si ravvisano nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011

DEPOSITATA  IN SEGRETERIA

Il 07/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 7 Novembre 2011

 
 
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