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Sentenza n. 2647 del 7 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Rigetto della domanda di regolarizzazione presentata ai sensi della legge 102/09 - carenza di motivazione del provvedimento impugnato - il dichiarante presenta motivi ostativi

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia


sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Emanuela Lo Faro, con domicilio eletto presso Rosa Emanuela Lo Faro in Catania, via Asiago, n. 23;

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura della Provincia di Catania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l'annullamento,previa sospensione dell’efficacia,

del decreto del Prefetto di Catania del 31/5/2010, di rigetto della domanda di regolarizzazione presentata ai sensi della legge 102/09 dal sig. *****, in favore del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Prefettura della Provincia di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, notificato il 15.07.2010, depositato il successivo 20.07, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, del 31.05.2010, con cui la Prefettura di Catania ha rigettato la domanda di regolarizzazione presentata ai sensi della legge 102/09 dal sig. ***** in favore del ricorrente.

Con ordinanza n. 1196 del 30.09.2010 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 26.10.2011 la causa è stata posta in decisione.

Il Collegio ritiene di dover accogliere il motivo di ricorso con cui è stata fatta valere l’assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Infatti, quest’ultimo riporta solamente la precisazione che “il dichiarante presenta motivi ostativi”, senza alcuna altra spiegazione.

È quindi evidente che è stata palesemente violata la disposizione di cui all’art. 3 della L. 241/90, ai sensi del quale “ogni provvedimento amministrativo…deve essere motivato…. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.

Il Collegio rileva che non può neppure trovare applicazione l’art. 21 octies L. 241/90 (introdotto dalla l. 15/2005), nella parte in cui, nella prima parte del comma 2, dispone che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”; infatti, è facile dimostrare che questa norma non è applicabile al caso di specie, almeno per tre ordini di motivi.

Innanzitutto, perché la motivazione di un provvedimento non ha nulla a che fare con la “forma degli atti”, né con le “norme sul procedimento”. Motivo per il quale in giurisprudenza viene ribadita l’inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata, come nel caso di specie, mediante gli atti difensivi predisposti dall’Amministrazione resistente, e ciò anche dopo le modifiche apportate alla l. n. 241/90 dalla l. 15/2005, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento amministrativo e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (vedi, ex multis, Cons. St., sez. VI, 29 maggio 2008 n. 2555, e la motivazione ivi contenuta).

In secondo luogo, l’art. 21 octies non è applicabile perché, come chiaramente precisato dalla stessa disposizione, deve trattarsi di provvedimenti aventi “natura vincolata”, mentre nel caso in esame trattasi, in modo più che evidente, di provvedimento discrezionale.

In terzo luogo, perché, anche per il caso di provvedimento avente “natura vincolata”, deve essere “palese” che il suo contenuto dispositivo “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Ed anche tale presupposto non è, nel caso in esame, rilevabile.

In conclusione, assorbiti ulteriori motivi di ricorso non esaminati, il ricorso va accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, ed al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 7 Novembre 2011

 
 
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