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Sentenza n. 2739 del 21 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Rigetto istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno con invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica - emersione del lavoro irregolare

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia


sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2910 del 2011, proposto da *****, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosa Lo Sardo, con domicilio eletto presso Vincenzo Merlino in Catania, via G.Oberdan, n. 140;

contro

Questura di Messina, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n.149;

per l'annullamento previa sospensione

-del decreto del Questore della provincia di Messina, del 7 aprile 2011 notificato al ricorrente tramite il commissariato di Capo D'orlando in data 14 giugno 2011, con il quale visto art 3 comma 3, l'art 7 e l'art 21/octies della legge 241/90 e successive modifiche decretava che l'istanza atta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno veniva rigettata in quanto presentata da un soggetto non avente titolo ed invitava il sig. ***** a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica dello stesso provvedimento dalla frontiera di Roma Fiumicino e lo avvisava che sussistendone i presupposti si sarebbe proceduto nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione si sensi dell'art 13 del d. lgs 286/98

-di tutti gli atti ad esso preordinati, consequenziali e comunque connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Messina e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è infondato, non potendosi condividere alcuno dei tre motivi di censura dedotti, per le considerazioni seguenti.

1)La vincolatezza del diniego del permesso di soggiorno ( ravvisabile nella specie) rende superflua la comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990, e del preavviso di rigetto ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 (ex art. 21 octies, l. n. 241 citata) e per altro verso induce a ritenere adeguata la motivazione limitata al richiamo, nel caso di specie, dell’unica ragione ostativa all’accoglimento della domanda di emersione del lavoro irregolare alle dipendenze di *****, cioè l’impossibilità che il rapporto di lavoro con il medesimo fosse costituito alla data dell’01/04/2009 come previsto dalla legge n.102/09, essendo lo straniero entrato in Italia solo il 16/07/09 ( cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 09 settembre 2009 , n. 8425 ).

2) Tale decisiva circostanza di fatto viene comprovata dall’Amministrazione dell’Interno in modo legittimo ed inconfutabile mediante il “ timbro apposto sul passaporto, munito di visto Schenghen valido dal 09 al 21 luglio 2009 “. Il visto per motivi di turismo, per giorni 13, è stato rilasciato al cittadino straniero ***** il 09/07/2009 dalla Rappresentanza diplomatica in India ( v. doc. Questura Messina in atti ) il che ulteriormente dimostra – ove occorresse – che il predetto non era in Italia alla prescritta data dell’01/04/2009.

3) A fronte di siffatta documentata situazione si oppongono in ricorso solo generiche e labiali deduzioni che, peraltro, pretenderebbero di porre a carico dell’Amministrazione l’onere di provare che lo straniero si trovasse in India in quel periodo ( “ non vi è nessuna prova, circa la permanenza in India dal mese di aprile del 2009 al mese di giugno 2009 “ – pag. 5 ric. ).

Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00 ( euro mille/00 ) oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 21 Novembre 2011

 
 
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