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Sentenza n. 2575 del 26 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Rigettata l’istanza, relativa alla dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare - parere contrario con motivazione: “Il datore, pensionato AMT, ha dichiarato di aver assunto lo straniero solo qualche mese prima dell’ottobre 2009

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia


sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2629 del 2010, proposto da: *****, rappresentati e difesi dall'avv. Laura Nicosia, con domicilio eletto presso Laura Nicosia in Catania, viale Libertà, 160;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal dirigente dello Sportello Unico dell’Immigrazione c/o l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Catania, inviato con lettera a/r del 18.06.2010, con il quale è stata rigettata l’istanza, relativa alla dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata dal sig. ***** in favore del sig. *****;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il provvedimento impugnato, meglio indicato in epigrafe, recante rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ricorrente *****, in data 30.9.2009, in favore di *****, pure ricorrente, è motivato con riferimento al parere negativo reso dalla Questura di Catania.

Detto parere, non presente in atti, è noto al collegio solo attraverso il richiamo che ne fa il provvedimento impugnato, che riporta la motivazione di esso: “Il datore, pensionato AMT, ha dichiarato di aver assunto lo straniero solo qualche mese prima dell’ottobre 2009”. Il difensore dei ricorrenti, nella dichiarata suddetta qualità, ha chiesto allo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Catania l’accesso agli atti del procedimento; la difesa erariale, pur essendosi costituita e avendo esplicato difese, non ha prodotto documentazione.

Orbene, in mancanza dei verbali o delle relazioni di servizio nei quali si sarebbe cristallizzata la predetta dichiarazione (o le predette dichiarazioni, ove gli accertamenti istruttori fossero stati reiterati e assunti in diverse circostanze), senza che di tali atti, come pure del parere della Questura, siano almeno indicati gli estremi, la motivazione del provvedimento va ritenuta insufficiente. Se infatti è ben possibile che il provvedimento amministrativo sia motivato per relationem, con rimando ai contenuti di pareri o di altri atti intervenuti nella fase istruttoria, è parimenti vero che tali atti devono essere puntualmente indicati, affinché sia rispettato l’art. 3, comma terzo, della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo: “ Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”. Il richiamo di un atto senza precisazione degli estremi di esso non realizza l’indicazione di cui alla disposizione citata, limitandosi a mero generico riferimento insufficiente alla compiutezza della motivazione (v, per l’affermazione del principio che vanno espressamente indicati gli estremi dell’atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso sia allegato, dovendo essere messo a disposizione e mostrato su istanza di parte, T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 9.7.2008, n. 6498),.

Quanto alla disponibilità degli atti che integrano la motivazione, pure richiesta dalla disposizione delle legge sul procedimento amministrativo su richiamata, osserva il collegio che il provvedimento impugnato è illegittimo anche sotto tale profilo, in quanto è comprovato che i ricorrenti hanno chiesto l’accesso agli atti del procedimento, e non risulta che lo abbiano ottenuto (cfr.: C. S., sez. VI, n. 115/2010, in cui si chiarisce che la fondatezza della censura di difetto di motivazione – ove questa sia da rintracciare in altro atto richiamato per relationem - postula la dimostrazione, da parte del ricorrente, della circostanza che l’autorità emanante non gli ha consentito di prendere visione dell’atto richiamato; v. anche C. S., sez. IV, n. 6653/2007).

Va pertanto accolta l’assorbente censura di difetto di motivazione di cui all’unico articolato motivo di gravame, con il quale il provvedimento impugnato viene censurato per violazione dell’art. 1 ter legge n. 102/2009, violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione.

Il diniego impugnato va quindi annullato, con salvezza dei successivi legittimi e motivati provvedimenti dell’amministrazione sull’istanza di emersione di cui trattasi.

Alla luce delle circostanze esposte dalla difesa erariale in ordine alle indagini disposte dalla Procura della Repubblica di Catania su attività illecite di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e tenuto anche conto del fatto che l’accoglimento del ricorso per difetto di motivazione comporta riedizione dell’attività amministrativa, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti precisati in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 26 Ottobre 2011

 
 
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