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Sentenza n. 2749 del 21 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Illegittimità del silenzio mantenuto dalla Questura sull’istanza di rilascio di permesso di soggiorno

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia


sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 928 del 2011, proposto da *****, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Emanuela Lo Faro, con domicilio eletto presso Rosa Emanuela Lo Faro in Catania, via Asiago, n.23;

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura della Provincia di Catania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

della illegittimità del silenzio mantenuto dalla Questura di Catania sull’istanza di rilascio di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente in data 30.10.2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura della Provincia di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 02.03.2011, depositato il successivo 10.03, la ricorrente ha chiesto che questo Tribunale dichiari illegittimo il silenzio mantenuto dall’Amministrazione sulla propria domanda di permesso di soggiorno, presentando contestualmente una istanza cautelare, alla quale ha poi rinunciato all’udienza camerale del 10.10.2011.

Il ricorso va però dichiarato irricevibile.

Infatti, l’art. 31 del D.Lgs. n. 104/2010 prevede che “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere”, e che “l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.

È evidente che, a fronte di una istanza, per il rilascio del permesso di soggiorno, presentata dalla ricorrente in data 30.10.2008, il ricorso, notificato solo il 02.03.2011, e cioè a distanza di oltre due anni dall’istanza stessa, è tardivo, e va quindi dichiarato irricevibile.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 21 Novembre 2011

 
 
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