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Sentenza n. 1769 del 18 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rifiuto rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro - pregresso titolo di soggiorno per minore età - progetto di integrazione sociale

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Consoli, con domicilio eletto presso Daniela Consoli in Firenze, via Leonardo Da Vinci 4/A;

contro

Questura di Firenze, in persona del Questore p.t., Ministero dell'interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento di rifiuto al rinnovo del titolo di soggiorno emesso dal Questore di Firenze in data 26.5.2010 e notificato al ricorrente in data 31 agosto 2010 nonché di tutti gli atti presupposti - in particolare, ove ritenuto, del pregresso titolo di soggiorno per minore età - conseguenti e/o comunque connessi (doc. 1);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Riferisce il ricorrente, cittadino marocchino, di essere entrato in Italia nel marzo del 2007, in età minore, per essere posto sotto la tutela di un parente, e di avere ottenuto a tale titolo il permesso di soggiorno per minore età.

Raggiunta la maggiore età, il deducente chiedeva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma con il decreto in epigrafe la Questura di Firenze rigettava l’istanza sul presupposto della mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998.

Avverso tale atto proponeva impugnazione, previa sospensione, il sig. *****, chiedendone l'annullamento.

Il ricorso è fondato.

Il Collegio ritiene sufficiente richiamare, per economia di giudizio, in quanto precedente specifico di questa Sezione, le ampie considerazioni contenute nella motivazione della recente sentenza n 1344 del 29 agosto u.s. nella quale, in parte respingendo le censure dedotte, sono stati approfonditi i termini di diritto della questione interpretativa dedotta.

Confermando tale orientamento la Sezione ha, tra l’altro, ribadito che la nuova disciplina recata dalla l. 94/2009 che subordina la conversione del permesso di soggiorno, al raggiungimento della maggiore età, in permesso per lavoro o studio, solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale, non possa che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti.

Il che comporta che la norma non possa trovare applicazione nei confronti dei minori che, per aver fatto ingresso nel territorio nazionale in una data antecedente a quella di entrata in vigore della legge citata, non potrebbero, in ogni caso, seguire o aver seguito un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato, come voluto dalla legge (T.A.R. toscana, sez. II, 21 settembre 2011, n. 1408; nello stesso senso, ex multis T.A.R. Lazio, sez. II, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4232).

Ne consegue che il ricorrente, essendo entrato in Italia prima dell’entrata in vigore della l. n. 94/2009 che modifica l’art. 32 del TU sull’immigrazione, e non avendo avuto comunque a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto e nei termini indicati, essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza nei limiti di cui in motivazione tenuto conto del parziale accoglimento dei motivi dedotti.

Trattandosi di patrocinio a spese dello Stato, le stesse verranno liquidate con separato decreto del giudice relatore, ai sensi dell’art. 82, comma 1, d.lgs. n. 115/2002 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), tenendo condo della natura della controversia e dei criteri di liquidazione contenuti nel predetto decreto, nonché di quanto dispone l’art. 133 dello stesso d.lgs. n. 115/2002, in base al quale “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento di € 2000,00 (duemila /00) per diritti e onorari, oltre agli accessori di legge, demandandone la liquidazione a separato decreto, a cura del relatore e previo deposito da parte del patrocinante della parcella che ne attesti l’importo, e disponendo sin da ora che il pagamento sia eseguito in conformità alla previsione dell’art. 133 del d.lgs. n. 115/2002, secondo quanto si è specificato in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 18 Novembre 2011

 
 
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