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Sentenza n. 1641 del 4 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rifiuto rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a “lavoro subordinato/attesa occupazione - assenza dei presupposti relativi all’ammissione ad un progetto di integrazione sociale e civile

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mughini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via F.Puccinotti, 45;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Firenze, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento del Questore di Firenze del 17.05.2010, Prot. 1109, notificato in data 15 giugno 2010, con il quale viene rifiutato il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a “lavoro subordinato/attesa occupazione”, nonché ogni altro atto, anche di estremi sconosciuti, strettamente collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Firenze, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 872/2010 del 30 settembre 2010;

Vista la memoria difensiva del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2011 il Cons. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 9 luglio 2010 e depositato il successivo 30 agosto, il cittadino albanese indicato in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto con cui il Questore della Provincia di Firenze aveva respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per conversione da “minore età” a “lavoro subordinato/attesa occupazione” da lui presentata, in quanto risultava l’assenza dei presupposti di cui all’art. 32, comma 1 bis, d.lgs. n. 286/98 relativi all’ammissione ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da enti a ciò preposti per il periodo ivi indicato.

Il ricorrente, premettendo di essere entrato in Italia alla fine dell’anno 2007 e di essere stato sottoposto a tutela con provvedimento reso definitivo dal Tribunale di Firenze del 20 agosto 2010, lamentava quanto segue.

“1) Violazione di legge con riferimento all’art. 11 disp. prel. al codice civile e conseguente applicazione al caso di specie dell’art. 32 D.Lgs. 286/98 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della l. 94/2009”.

La “novella” legislativa di cui alla norma richiamata del 2009 non poteva essere ritenuta applicabile al minore che aveva fatto ingresso in Italia precedentemente alla sua entrata in vigore, non potendo avere la disposizione normativa un’efficacia retroattiva né essere qualificata di interpretazione autentica di norma preesistente.

“2) Violazione dell’art. 28, comma 3 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del Fanciullo, siglata a New York nel 1989 e recepita in Italia con l. 176/1991”.

Se si riteneva applicabile la disciplina più restrittiva rispetto alla precedente di cui alla richiamata “novella” del 2009, secondo l’interpretazione della Questura, non era stato considerato il superiore interesse del minore, di cui alla richiamata Convenzione, da intendersi apportatrice di un principio direttamente applicabile nell’ordinamento.

“3) Violazione di legge degli artt. 4, 5, comma 5, art. 6, comma 5 d.lgs. 286/1998”.

L’Amministrazione doveva comunque valutare, sulla base di diversi e ulteriori elementi, la meritevolezza alla permanenza sul territorio e il grado di integrazione sociale del ricorrente.

“4) Violazione dell’art. 2, comma 6 d.lgs. 286/1998”.

Non era stato tradotto in lingua albanese il provvedimento impugnato che, quindi, non poteva dirsi pienamente conosciuto dal ricorrente ai fini dell’esercizio completo del suo diritto di difesa.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione accoglieva, motivatamente, la domanda cautelare, fissando contestualmente l’udienza pubblica di trattazione per il 19 ottobre 2011.

In prossimità di tale udienza, il ricorrente depositava una memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi.

Alla pubblica udienza sopra indicata, il difensore del ricorrente si dichiarava distrattario delle spese di lite e la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, in assenza di ulteriori produzioni documentali, ritiene di confermare, al più approfondito esame proprio della fase di merito, l’orientamento già anticipato in cautelare, anche perché conforme a quanto recentemente più volte precisato da questa Sezione (v.: sentenze 27.9.11, n. 1426, 29.8.11, n. 1346 e 28.8.11, n. 1344; v. anche, in termini: TAR Lazio, Sez. II quater, 11.2.11, n. 1362).

In conformità a quanto dedotto dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, infatti, il Collegio ritiene che la disciplina più restrittiva introdotta dal legislatore con la “novella” di cui alla l. n. 94/2009 non può trovare applicazione nei confronti degli stranieri che, come il ricorrente, risultano titolari di situazioni di aspettativa in relazione alla posizione maturata ai sensi della normativa anteriore, in vigenza della quale sono risultati entrare in Italia in costanza di minore età, trattandosi di soggetti che si trovavano nell’impossibilità materiale e giuridica di partecipare al progetto di integrazione sociale nei termini di cui al novellato art. 32 d.lgs. n. 286/98(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13.5.09, n. 2951);

In caso contrario, l’applicazione della nuova disciplina a questi soggetti, che non potevano avere il tempo minimo necessario per maturare i requisiti da essa stabiliti, implicherebbe, pertanto, un’applicazione retroattiva della disciplina stessa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27.6.07, n. 3690), la quale andrebbe ad incidere su posizioni preesistenti consolidate, in violazione dell’art. 11 “Preleggi”.

In sostanza, come approfonditamente già precisato per un caso analogo da questa Sezione (sentenza n. 1346/11 cit.), avendo il ricorrente compiuto la maggiore età in data 8 marzo 2010 (a meno di un anno dall’entrata in vigore della l. n. 94/2009), si sarebbe trovato nell’impossibilità materiale e giuridica di partecipare al progetto biennale di integrazione prescritto da tale normativa: conseguentemente, la pretesa della Questura di applicargli la nuova disciplina di cui all’art. 32, commi 1 e 1-bis, cit., si tradurrebbe in una vera e propria applicazione retroattiva della stessa che non è consentibile. Il minore, infatti, “…non poteva disporre del margine temporale di almeno due anni necessario per partecipare al progetto di integrazione sociale e civile imposto dal “nuovo” art. 32 cit., la cui durata minima è, per l’appunto, di due anni. Né, per uguale motivo, il minore aveva la possibilità di rispettare il precetto del comma 1-ter, che prescrive la permanenza almeno triennale del minore in Italia. Ne deriva che la pretesa di applicare la nuova disciplina ad un soggetto nella situazione del ricorrente, il quale non ha potuto disporre del tempo minimo necessario per maturare i requisiti da essa prescritti, si risolve nell’applicazione retroattiva della disciplina stessa (C.d.S., Sez. VI, 27 giugno 2007, n. 3690; id., 13 maggio 2009, n. 2951): una pretesa, quindi, illegittima, perché va ad incidere su una posizione dello straniero preesistente e consolidata, essendo quest’ultimo entrato in Italia nel vigore della disciplina previgente, che, in base al prevalente orientamento della giurisprudenza, gli consentiva di fruire di un trattamento più favorevole rispetto all’attuale, in quanto soggetto affidato in via di fatto allo zio e poi posto sotto la tutela di quest’ultimo.Nel senso ora visto si è espressa (in sede cautelare) anche una recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, ord. 15 settembre 2010 n. 4232/2010), la quale ha precisato che la nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009, alla cui stregua anche per i minori affidati il rilascio del permesso di soggiorno dopo la maggiore età viene subordinato alla partecipazione ad un progetto di integrazione di almeno due anni, si applica ai minori affidati dopo la sua entrata in vigore, od anche affidati prima, ma che raggiungano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in moda da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale. Non si applica, invece, ai minori affidati che raggiungano la maggiore età prima del suddetto periodo di due anni, ai quali continuerà ad applicarsi il testo dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998 anteriore alla l. n. 94/2009, che consente, in favore dei minori stessi, il rilascio del titolo di soggiorno per motivi di lavoro o di studio a prescindere dalla partecipazione al progetto di integrazione” (sent. n. 1346/11 cit.).

Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso deve essere accolto vista la fondatezza, assorbente rispetto agli altri motivi, di quanto lamentato con il primo motivo di ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi distrattario alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno a corrispondere le spese di lite al procuratore distrattario, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 4 Novembre 2011

 
 
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