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Sentenza n. 1783 del 18 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rigetto della domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione - divorziata con figlio minore in affido “eterofamiliare” sul territorio italiano

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Casella, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Lucca, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto del 16.10.2009 e notificato il 02.08.2010 a ***** di rigetto della domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione preso dalla Questura di Lucca,

nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e ancorchè incognito;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Lucca, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare di questa sezione n. 878/2010 del 30 settembre 2010;

Vista l’istanza di esecuzione di provvedimento cautelare e la relativa ordinanza collegiale di questa Sezione n. 1160/2010 dell’11 dicembre 2010;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 3 novembre 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 13 agosto 2010 e depositato il successivo 7 settembre, la cittadina marocchina indicata in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto con il quale il Questore della Provincia di Lucca respingeva l’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, fondandosi sulla considerazione per la quale l’interessata aveva già usufruito del periodo semestrale di attesa occupazione, dal 24 luglio 2007, e – anche su nuova avvio del procedimento e conseguente richiesta di documentazione - non aveva esibito alcun reddito sufficiente al proprio sostentamento relativo al periodo pregresso.

In particolare, la ricorrente lamentava:

“Profili di difetto di motivazione”.

L’Amministrazione non aveva valutato le peculiari cause di giustificazione addotte, che vedevano la straniera sofferente per ragioni di salute e sottoposta a cure mediche certificate che le avevano impedito una costante attività lavorativa, cui si aggiungevano le considerazioni per le quali la medesima ricorrente era divorziata dal marito e con un figlio minore in affido “eterofamiliare” sul territorio italiano, aveva comunque reperito un contratto di lavoro ed era priva di pericolosità sociale nonché inespellibile per la sua situazione familiare.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con l’ordinanza pure indicata in epigrafe, la domanda cautelare era accolta, con contestuale fissazione dell’udienza pubblica.

Con istanza per l’esecuzione di provvedimento cautelare, ritualmente notificata e depositata in atti, la ricorrente lamentava la mancata esecuzione della su evidenziata ordinanza cautelare e questa Sezione, con la seconda ordinanza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda ordinando all’Amministrazione di provvedere.

In prossimità della pubblica udienza, in data 21 ottobre 2011, sia le Amministrazioni costituite sia parte ricorrente depositavano documentazione e memoria e quest’ultima provvedeva anche a depositare un’ulteriore memoria in data 31 ottobre 2011.

Alla pubblica udienza del 3 novembre 2011 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, rileva la tardività dei depositi documentali e delle memorie delle parti costituite, effettuati in date 21 ottobre e 31 ottobre 2011, oltre i termini perentori indicati dall’art. 73, comma 1, c.p.a., per cui di essi non può essere tenuto conto ai fini del decidere.

Passando all’esame del merito del ricorso, il Collegio, anche al più approfondito esame proprio della fase di merito, ritiene di confermare l’orientamento cautelare, evidenziando la fondatezza del ricorso nei sensi che si illustrano.

Fondata, infatti, appare la doglianza della ricorrente laddove lamenta difetto di motivazione e di istruttoria.

Il provvedimento impugnato, in merito, si limita ad incentrare le ragioni del diniego unicamente sulla ritenuta insufficienza/assenza di reddito per il periodo pregresso, richiamando solo genericamente la documentazione depositata (in data 21 gennaio 2009) dalla ricorrente e la mancanza di un nuovo contratto di lavoro.

L’Amministrazione, quindi, non ha considerato – o quantomeno non ne ha fatto nemmeno cenno nel provvedimento impugnato – la peculiare situazione della ricorrente, soggetta a cure mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito e con figlio minore in affidamento.

Né le considerazioni in ordine alle date della certificazione medica prodotta, quindi conosciuta dall’Amministrazione, di cui al rapporto depositato in atti risultano riportate, sia pur sinteticamente, nel decreto di diniego che, sotto tale profilo appare carente di motivazione.

Inoltre il Collegio rileva che, in sede di rinnovo di permesso di soggiorno, e non di primo rilascio, l’Amministrazione deve essere particolarmente attenta a valutare le situazioni specifiche, soprattutto se riferite a stranieri da tempo presenti sul territorio nazionale e già beneficiati di precedenti rinnovi, in particolar modo laddove sono presenti stranieri con figli minori, anche se in affido “eterofamiliare” come nel caso di specie.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto per difetto di motivazione, salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, anche in relazione a fatti sopravvenuti ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98, e/o richieste di permesso di soggiorno ad altro titolo da parte della ricorrente.

Le spese del giudizio possono compensarsi per la fase di merito - considerata la peculiarità della vicenda e la liquidazione già effettuata per la fase cautelare, che si conferma - tranne per quel che riguarda il versamento del contributo unificato, da porsi a carico dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis 1, dpr n. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di lite per la fase di merito, tranne quanto versato a titolo di contributo unificato che deve essere posto a carico del Ministero dell’Interno ed in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 18 Novembre 2011

 
 
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