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Sentenza n. 1627 del 4 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Revoca del permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno a tempo indeterminato) - condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 997 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Veronica Nelli, Saura Bardi, con domicilio eletto presso Saura Bardi in Firenze, via P. Toselli 121;

contro

Questura di Lucca, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge;

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto di revoca del permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno a tempo indeterminato) n. ***, intestato all’odierno ricorrente, emesso dal Questore di Lucca in data 1.3.2010 prot n. 08/2010 cat. A12/II° Sez./Imm., notificato all’interessato il 18.3.2010 (doc. 1), nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché incognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Lucca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il decreto in epigrafe con cui il Questore di Lucca gli ha revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a motivo dell’esistenza di una circostanza ostativa costituita dalla condanna alla pena di anni due e alla multa di € 3.000,00, emessa in data 19 maggio 2009 dal Tribunale di Lucca, per la fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Viene dedotta, tra l’altro, la violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione.

Con l'ordinanza n. 566 del 7 luglio 2010 veniva accolta l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Nel corso del’udienza pubblica il patrocinatore del ricorrente ha fatto presente che permane l’interesse alla definizione del merito del gravame tenuto conto che, pur avendo la Questura provveduto a revocare l’atto avversato, ciò è avvenuto, previa diffida dell’interessato, in mero ossequio alla predetta ordinanza di talché, atteso l'effetto interinale della pronuncia alla quale è legato il titolo di soggiorno provvisoriamente concesso, appare evidente la persistenza dell'interesse all'esame del merito delle questioni proposte

Il ricorso merita accoglimento.

L’art. 9, co. 1, del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che “Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo …, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1”.

Il ricorrente, in quanto titolare dei predetti requisiti aveva richiesto e ottenuto il rilascio di tale tipologia di autorizzazione al soggiorno.

Nondimeno, l’Amministrazione con il provvedimento impugnato ne ha disposto la revoca ritenendo l’automatica efficacia ostativa della condanna riportata dall’interessato, come sopra ricordato.

Sennonché, se è vero che il comma 7, lett. c) del citato art. 9, prevede che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:… quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”, quest’ultima disposizione, dopo avere elencato le ipotesi in cui il permesso non può essere rilasciato e, quindi, deve essere revocato (tra le quali rientra la condanna subita dal ricorrente) precisa, nell’ultimo periodo che “Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.

La norma, introdotta dall'art. 1, d.lgs. n. 3 del 2007 in attuazione della Direttiva comunitaria 2003/86/CE, impone, dunque, all’Amministrazione una puntuale e specifica verifica della pericolosità dello straniero, con esclusione di forme di automatismo preclusivo previste in materia di rilascio di permessi di soggiorno, anche alla luce di elementi come la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 213; T.A.R. Toscana, sez. II, 10 novembre 2010, n. 6566).

Né può essere sottaciuto che il procedimento di autotutela volto a rimuovere il titolo per vizi di legittimità riveste natura discrezionale e deve tenere conto di tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie, con particolare riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione del titolo stesso, non potendo ritenersi sussistente un interesse in re ipsa al mero ripristino della legittimità violata (Consiglio Stato, sez. VI, 05 ottobre 2010, n. 7286).

Il provvedimento in questione, come denunciato dal ricorrente, appare, sotto tale profilo, carente di motivazione e di istruttoria recando unicamente la stringata ed erronea affermazione secondo la quale “la condanna è ostativa al mantenimento permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, ma senza che sia stata compiuta alcuna delle valutazioni imposte dalla legge in ordine alla situazione di lungo soggiornante attribuibile al deducente, anche con riferimento alla situazione lavorativa o all'esistenza di legami sociali e familiari.

Pertanto, per le ragioni esposte, il ricorso merita di essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato, fatte salve le successive determinazioni adottabili dall'amministrazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna la Questura di Lucca al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 4 Novembre 2011

 
 
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